Cassazione Civile, Ordinanza n. 22465/2021 del 06/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Il mutuatario aveva convenuto la finanziaria sostenendo che, in un contratto di credito al consumo stipulato il 15 maggio 2003 per euro 13.770, gli interessi e gli oneri applicati fossero usurari. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda, ritenendo che nel TAEG dovessero essere incluse due polizze assicurative contestualmente stipulate e che, sommando tali costi, fosse superato il tasso soglia. In appello il Tribunale aveva invece riformato la decisione, affermando che l'attore non avesse provato adeguatamente il diritto azionato, per non aver prodotto la documentazione integrale relativa alle polizze e quindi per non aver dimostrato il collegamento tra queste e il finanziamento. Il ricorrente ha impugnato tale decisione in Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 e 2697 c.c., 116 c.p.c. e 644 c.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel negare il superamento del tasso soglia e nel pretendere una prova documentale incompatibile con il principio giurisprudenziale che presume il collegamento tra contratto di finanziamento e polizza stipulata contestualmente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva escluso la prova del superamento del tasso soglia per carenza documentale, senza però confrontarsi con il principio secondo cui, ai fini della verifica dell'usura, devono essere computate anche le spese di assicurazione sostenute per ottenere il credito, quando risultino collegate alla concessione del finanziamento; tale collegamento può essere provato con qualunque mezzo ed e' presunto in caso di contestualita' tra polizza ed erogazione del mutuo. Perciò la sentenza del Tribunale di Macerata e' stata cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese della fase di legittimita'.
Norme richiamate
art. 1815 c.c.
richiamato come norma violata in relazione alla disciplina degli interessi usurari nel rapporto di finanziamento
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova operata dal giudice di merito
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione della prova compiuta dal tribunale
art. 644, comma 4, c.p.
le spese di assicurazione sostenute per ottenere il credito devono essere conteggiate ai fini della verifica del tasso usurario se collegate alla concessione del credito
art. 744 c.p.
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell'usurarieta' di un contratto di credito, devono essere inclusi nel costo del finanziamento anche gli oneri assicurativi quando risultino collegati alla concessione del credito.
- Il collegamento tra polizza assicurativa e finanziamento puo' essere dimostrato con qualunque mezzo di prova e si presume quando la spesa assicurativa e l'erogazione del credito sono contestuali.
- Il giudice di merito non puo' escludere la prova del superamento del tasso soglia senza confrontarsi con il principio per cui gli oneri accessori funzionalmente collegati al credito concorrono alla determinazione del costo complessivo del finanziamento.
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