Cassazione Penale, Sentenza n. 46476/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Napoli ritenendo che il termine di prescrizione del reato ascritto al capo B) (art. 12 d.l. n. 143 del 1991) fosse decorso il 10/04/2005, antecedentemente alla irrevocabilità della sentenza di condanna. Perciò si deduceva la violazione di legge e mancata motivazione, chiedendo che il giudice dell'esecuzione dichiarasse l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 151 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può rilevare soltanto le cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della condanna ai sensi dell'art. 676 c.p.p.; la prescrizione maturata nella pendenza del procedimento di cognizione (prima del passaggio in giudicato) non può essere dichiarata in sede esecutiva, perché ciò violerebbe il principio di intangibilità del giudicato penale. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata ritenuta corretta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.l. n. 143 del 1991, art. 12
Articolo che individua il reato cui si riferisce il capo B) della sentenza; la prescrizione di tale reato è stata al centro della doglianza, ma la Corte non ha ammesso il sindacato in sede esecutiva.
codice penale, art. 151
Norma che disciplina l'estinzione del reato per prescrizione; invocata dal ricorrente quale titolo per dichiarare l'estinzione, ma la Corte ha ritenuto che tale causa estintiva, se maturata prima del passaggio in giudicato, non possa essere dichiarata dal giudice dell'esecuzione.
codice di procedura penale, art. 676
Secondo la Corte, l'art. 676 c.p.p. limita in sede esecutiva le cause di estinzione del reato a quelle intervenute dopo il passaggio in giudicato; quindi la prescrizione maturata anteriormente non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione.
legge n. 3 del 2019
Richiamata dalla Corte come elemento di contesto: prima dell'intervento di tale legge, la prescrizione poteva essere considerata sino alla definizione irrevocabile del giudizio di cognizione; la pronuncia ricostruisce l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di decorso della prescrizione.
principio di intangibilità del giudicato penale (giurisprudenza consolidata)
La Corte ha applicato il principio secondo cui la decisione di condanna irrevocabile non può essere modificata in sede esecutiva; dichiarare l'estinzione per prescrizione intervenuta prima del giudicato in sede esecutiva equivarrebbe a travalicare i poteri del giudice dell'esecuzione e ledere la stabilità del giudicato.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può rilevare e dichiarare soltanto le cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della condanna (art. 676 c.p.p.).
- La prescrizione maturata durante la pendenza del giudizio di cognizione e prima del passaggio in giudicato non è sindacabile in sede esecutiva: chi intende far valere tale causa estintiva deve sollevarla nelle fasi del giudizio di merito o nei relativi mezzi di impugnazione.
- La finalità di tutela della definitività delle sentenze impedisce al giudice dell'esecuzione di trasformarsi in un'ulteriore sede di sindacato sulla fondatezza della condanna.
- Occorre verificare sempre la data di maturazione della prescrizione rispetto alle diverse fasi processuali (primo grado, impugnazioni, passaggio in giudicato) e tenere conto delle modifiche legislative intervenute (es. legge n. 3/2019) che incidono sul decorso della prescrizione.
- In situazioni simili, la strategia difensiva efficace è sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione nella fase di cognizione o nei motivi di impugnazione; una volta intervenuta la sentenza irrevocabile, la possibilità di ottenere l'estinzione per prescrizione in sede esecutiva è assai limitata.
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