Sentenza del 12/12/2016 n. 3089 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Agevolazioni - Imposte indirette - Piccola Proprietà contadina - Certificato presenza requisiti - Mancata presentazione - Decadenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la decadenza dalle agevolazioni PPC per non aver presentato tempestivamente il certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti di legge. Sosteneva inoltre che la successiva disciplina introdotta dall'art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009, convertito dalla legge n. 25/2010, non richiedendo più l'esibizione del certificato, dovesse incidere sulla controversia.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittima la decadenza dal beneficio: per le fattispecie anteriori alla nuova disciplina, la mancata o tardiva presentazione del certificato definitivo comporta la perdita dell'agevolazione. Il contribuente può evitare la decadenza soltanto dimostrando che il ritardo è dipeso esclusivamente dall'Amministrazione competente al rilascio e provando di essersi attivato con la necessaria diligenza per ottenere il certificato in tempo utile. La disciplina del D.L. n. 194/2009 si applica solo alle situazioni successive alla sua entrata in vigore.
Norme richiamate
Art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
La disposizione, che ha modificato il regime delle agevolazioni PPC eliminando la necessità di esibire il certificato definitivo, si applica esclusivamente alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore e non sana retroattivamente le decadenze già maturate.
Disciplina delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina
Nella disciplina applicabile ai fatti anteriori alla riforma, la presentazione tempestiva del certificato attestante i requisiti costituisce un adempimento necessario per conservare il beneficio. La tardività determina la decadenza, salvo prova della responsabilità esclusiva dell'Amministrazione e della diligente attivazione del contribuente.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è subordinata alla produzione di un certificato entro un termine, la mancata o tardiva presentazione può comportare la decadenza, anche se i requisiti sostanziali erano posseduti.
- Il contribuente deve attivarsi tempestivamente e conservare la prova delle richieste presentate all'Amministrazione; non basta affermare genericamente che il ritardo dipendeva dall'ufficio pubblico.
- La decadenza può essere esclusa se il contribuente dimostra sia il proprio comportamento diligente sia che il ritardo è dipeso esclusivamente dall'Amministrazione competente.
- Una modifica normativa che semplifica gli adempimenti non si applica automaticamente ai rapporti o agli acquisti anteriori alla sua entrata in vigore, salvo diversa previsione legislativa.
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