Cassazione Penale, Sentenza n. 25877/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria ritenendo carente la motivazione sulla determinazione delle pene (in particolare sull'esclusione delle attenuanti generiche e sui criteri adottati per la rideterminazione della pena principale), sulla applicazione e quantificazione della recidiva reiterata (art. 99 c.p.), nonché sulla determinazione di pene accessorie come la sospensione della patente. Alcuni ricorrenti lamentano anche violazione del divieto di reformatio in peius e vizi di calcolo della pena in relazione all'individuazione del reato "più grave" nella continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi nella parte relativa alla mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio principale per tutti i cinque ricorrenti. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa motivazione sulla pena principale e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per il prosieguo. Ha dichiarato inammissibili o infondati altri profili avanzati (ad es. nuove censure sulla recidiva quando introdotte oltre il perimetro del ricorso originario). In sintesi: annullamento parziale e rinvio per nuova motivazione sulla determinazione della pena; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile o respinto.
Norme richiamate
art. 74 DPR 309/90
Norma relativa al reato di droga che era oggetto di contestazione in primo grado; la Cassazione segnala che l'assoluzione da tale capo ha effetti sul quadro complessivo ma le questioni sulle attenuanti seguono disciplina distinta.
art. 545 c.p.p.
Riferimento al giudicato e alla nozione di "connessione essenziale": la Cassazione rileva che il tema delle attenuanti generiche non è automaticamente compreso nel giudicato conseguente all'annullamento parziale che riguardava la continuazione e il reato più grave.
art. 581 comma 1 lett. a) c.p.p.
Richiamato per il principio secondo cui i motivi nuovi in cassazione sono ammessi solo se attengono a capi o punti già dedotti; la Corte ha ritenuto inammissibili alcune censure nuove introdotte successivamente.
art. 597 c.p.p.
Richiamato nell'ambito del divieto di reformatio in peius: la Corte, richiamando la giurisprudenza, afferma che il divieto non impedisce modifiche peggiorative della sanzione quando cambia la struttura del reato continuato, purché adeguatamente motivate.
art. 99 c.p.
Norma sulla recidiva: la Corte sottolinea che l'applicazione e la quantificazione della recidiva devono essere motivate; contestazioni tardive sulla applicabilità della recidiva sono state ritenute inammissibili se non erano nel ricorso originario.
art. 132 c.p.
Richiesto in relazione ai criteri di determinazione della pena e alle attenuanti/aggiustamenti: la Corte censura la mancanza di motivazione ai sensi delle regole di personalizzazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato riguardo ai criteri per la determinazione della pena finale; la Corte ritiene carente la motivazione sui criteri effettivamente adottati per il calcolo della pena e per il rifiuto delle attenuanti generiche.
art. 62-bis c.p.
Citato in relazione alle circostanze attenuanti speciali e al quadro delle circostanze da valutare nella determinazione della pena; la Corte richiede adeguata considerazione e motivazione.
Massime di principio
- La determinazione della pena deve essere motivata punto per punto: l'esclusione delle attenuanti generiche e l'applicazione di aggravanti come la recidiva richiedono espressa e congrua motivazione; la mancanza di tale motivazione comporta annullamento parziale e rinvio.
- Se la Cassazione annulla una parte della sentenza (es. riguardo al reato più grave nella continuazione), le questioni relative a circostanze attenuanti o aggravanti possono non essere automaticamente coperte dal giudicato e quindi vanno comunque esaminate e motivate nuovamente dal giudice di rinvio.
- Nuove censure in cassazione sono ammissibili solo se attinenti ai capi o punti già dedotti nel ricorso originario; non è possibile introdurre nuovi temi che amplino il petitum oltre i termini stabiliti.
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce in assoluto al giudice d'appello di modificare in peius singoli aumenti (es. per recidiva) quando cambia la struttura del reato continuato (ad es. diversa individuazione del reato "più grave"); tuttavia tali aggravamenti devono essere adeguatamente motivati.
- Le pene accessorie (es. sospensione della patente) richiedono anch'esse adeguata motivazione nella loro determinazione e non possono essere confermate senza esposizione dei criteri applicati.
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