Cassazione Civile, Ordinanza n. 29585/2021 del 22/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda con cui la ricorrente chiese di accertare l'autenticità della firma apposta su una scrittura privata, asseritamente sottoscritta dal fratello del de cuius, con la quale sarebbe stato costituito in suo favore un diritto di usufrutto sulla metà degli immobili di proprietà del firmatario, e di dichiararla titolare di tale diritto nei confronti dell'erede testamentaria del soggetto indicato come autore della scrittura. Il tribunale rigettò la domanda rilevando che non era stata proposta istanza di verificazione della scrittura, che il documento era stato prodotto solo in fotocopia e che non era stata curata la trascrizione. La corte d'appello confermò il rigetto. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) violazione dell'art. 2644 c.c., sostenendo che la norma sulla priorità della trascrizione non fosse applicabile perché non vi sarebbero stati due aventi causa, ma il solo erede subentrato nella posizione del de cuius; 2) omessa valutazione dell'elemento costitutivo del diritto, lamentando che la richiesta di prova per dimostrare l'autenticità della scrittura avrebbe dovuto valere come implicita istanza di verificazione, senza formule sacramentali; 3) omessa pronuncia sulla titolarità dell'usufrutto e violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la corte territoriale si fosse limitata a dichiarare la non opponibilità della scrittura senza decidere sulla validità del diritto, non richiesto di essere accertata dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo che la corte d'appello avesse fondato il rigetto anche su una ratio autonoma e non censurata: l'inammissibilità dell'istanza di verificazione per mancata produzione dell'originale della scrittura e dei necessari scritti comparativi. Poiché tale autonoma motivazione non era stata attaccata, il punto è divenuto intangibile. Di conseguenza il primo motivo è rimasto assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in assenza di verificazione, la scrittura non era opponibile all'erede che ne aveva negato la conoscenza; inoltre la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era configurabile, perché l'eventuale omessa pronuncia avrebbe integrato semmai un vizio ex art. 112 c.p.c., denunciabile come nullità ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2644 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sulla priorità delle trascrizioni, ma ritenuto non decisivo perché la censura non colpiva la ratio autonoma della sentenza impugnata
art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
usato dalla ricorrente per denunciare violazione di legge e omesso esame, ma le censure sono state ritenute inammissibili o non decisive
art. 360 n. 4 c.p.c.
indicato dalla Corte come il corretto parametro per denunciare un'eventuale omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
evocato come norma sul dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso che vi fosse una vera omessa pronuncia
art. 214, co. 2, c.p.c.
richiamato per affermare che, in mancanza di verificazione, la scrittura non è opponibile alla parte che dichiari di non conoscerla
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
richiamato per spiegare che il filtro di inammissibilità opera motivo per motivo e può condurre a declaratoria d'inammissibilità
art. 334, comma 2, c.p.c.
citato in relazione agli effetti processuali del filtro di inammissibilità
art. 348-bis c.p.c.
richiamato in via comparativa a sostegno della funzione di filtro acceleratorio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile se non censura tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della sentenza impugnata; la mancata impugnazione di una ratio autonoma rende quella decisione intangibile.
- L'istanza di verificazione di una scrittura privata richiede la produzione dell'originale del documento e dei necessari scritti comparativi; in mancanza, la domanda è inammissibile.
- Senza verificazione, la scrittura privata disconosciuta non è opponibile alla parte che ne neghi la conoscenza.
- L'eventuale omissione di pronuncia su una domanda integra, se sussistente, un vizio di nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., e non un omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico controverso e decisivo, non la mera doglianza sulla mancata pronuncia o sulla qualificazione giuridica della domanda.
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