Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5412/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (all. 1); - del decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (all. 2); - del Decreto Direttoriale n. 155 del 31 gennaio 2024, che rettifica parzialmente quanto riportato nell’Allegato 1 al D.D. 90/2024 (all. 3); dei decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe A030; degli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice; del decreto prot. n. 3235 del 25 ottobre 2024 (all. 4), con il quale è stata approvata la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale relativa alla classe A030 e, ove esistente del relativo verbale di approvazione; del decreto prot. n. 3267 del 31 ottobre 2024 (all. 5) con il quale è stata rettificata la predetta graduatoria nonché del decreto n. 1375 del 4 dicembre 2024 (all.6) con il quale è stata integrata nuovamente la medesima graduatoria ed individuati i candidati su provincia; di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l''odierno ricorrente, a causa della mancata attribuzione del giusto punteggio, nonché l''annullamento di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche noto o conosciuto dal ricorrente e di data ignota e per quanto occorra ove e se lesivo degli interessi della ricorrente il DM 205/2033 ed allegati A e B concernente disposizioni per il concorso per titoli ed esami docenti scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione spettante con il punteggio legittimamente conseguito, nella graduatoria finale del concorso in esame previa revoca delle immissioni in ruolo, delle convocazioni illegittimamente disposte in favore di candidati con un punteggio inferiore a quello del ricorrente o in eccesso rispetto alla quota di riservisti prevista dalla legge e adozione di ogni altra misura idonea ai fini del corretto scorrimento della graduatoria de qua nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

Giustizia amministrativa202504326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e atti della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe A030, regione Lombardia, nonché gli atti presupposti e consequenziali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale disciplinante il concorso, il bando, gli atti della commissione e la graduatoria finale della classe A030, chiedendone l'annullamento nella parte in cui non gli attribuivano il corretto punteggio e non lo includevano tra i vincitori. Ha dedotto: erronea collocazione in graduatoria rispetto a candidati con punteggio inferiore; superamento della quota di riserva; mancata inclusione tra i vincitori nonostante il punteggio conseguito; mancata ostensione degli atti; illegittimità della distinzione tra vincitori e idonei; violazione di principi costituzionali e del diritto dell'Unione, nonché eccesso di potere. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto o interesse a essere collocato nella posizione spettante, la riedizione dello scorrimento previa revoca delle immissioni in ruolo e il risarcimento del danno, preferibilmente in forma specifica. Il Tribunale aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio; il ricorrente ha depositato tardivamente la prova dell'adempimento. Nel merito, il ricorrente aveva conseguito 187,5 punti e, pur essendo triennalista, non risultava collocato tra i vincitori in ragione dell'applicazione delle riserve e delle ulteriori precedenze.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per tardivo deposito della prova dell'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a., nonché dell'ordinanza che aveva assegnato il termine di dieci giorni. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. Il mero confronto tra i punteggi non dimostra un errore materiale nella graduatoria, poiché l'ordine può essere influenzato da riserve, titoli di preferenza e criteri del bando, quale lex specialis. La quota di riserva per i triennalisti non viene erosa quando il candidato risulta vincitore per merito; pertanto, la presenza in graduatoria di più candidati titolari della riserva non prova il superamento del contingente. I candidati collocati nelle prime posizioni erano entrati per merito, mentre quelli successivi erano stati collocati tra i vincitori in virtù di ulteriori riserve o precedenze non visibili all'utenza. Il ricorrente, pur avendo un punteggio superiore a quello di alcuni vincitori, era un idoneo non vincitore e non vantava un diritto soggettivo all'assunzione o allo scorrimento, ma una posizione di interesse legittimo, soggetta alla discrezionalità amministrativa e alle discipline speciali del reclutamento scolastico. È stata ritenuta legittima anche la mancata pubblicazione di una graduatoria estesa agli idonei, in considerazione della disciplina primaria e della peculiarità delle procedure connesse al PNRR. La doglianza sul superamento delle riserve è stata ritenuta generica e priva di prova. La questione dell'accesso è stata considerata superata, poiché l'Amministrazione aveva indicato uno specifico link per la consultazione degli atti, senza contestazioni. Le ulteriori censure costituzionali, eurounitarie e di eccesso di potere sono state ritenute generiche, in violazione dell'art. 40, comma 2, c.p.a. La domanda risarcitoria è stata respinta perché non specificava né l'illecito, né il danno, né il nesso causale. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato (...). Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'art. 35.

    L'ordinanza di integrazione del contraddittorio deve fissare il termine per le notifiche; quando il giudice assegna anche un termine specifico per il deposito, tale termine deve essere rispettato.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o comunque quando non sussistono altre condizioni dell'azione.

    Il Tribunale richiama la disposizione quale fondamento della sanzione processuale per l'omessa o tardiva integrazione del contraddittorio nel termine assegnato.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    In assenza di una diversa specifica previsione, il deposito degli atti notificati segue il termine generale di trenta giorni; il termine diverso assegnato dal giudice resta tuttavia vincolante quando l'ordinanza lo abbia espressamente fissato.

  • art. 13, commi 9 e 10, d.m. 205/2023

    La riserva per i candidati triennalisti deve essere riconosciuta a coloro che abbiano svolto il servizio richiesto, ma la relativa quota non è erosa quando il candidato risulti vincitore per merito.

  • art. 40, comma 2, c.p.a.

    I motivi di ricorso devono indicare specificamente i vizi dell'atto impugnato; mere affermazioni di principio su violazioni costituzionali, eurounitarie o eccesso di potere non sono sufficienti.

  • art. 64 c.p.c.

    Il Collegio richiama la necessità di allegazioni e prova specifiche a sostegno delle censure dedotte.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria richiede la specifica allegazione e prova dell'illecito, del danno e del nesso causale; la genericità della domanda ne impedisce l'accoglimento.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, quando il giudice assegna espressamente un termine per il deposito della prova dell'integrazione del contraddittorio, il deposito tardivo determina l'improcedibilità del ricorso, anche se la notificazione dell'atto sia stata eseguita.
  • Nelle graduatorie concorsuali l'ordine degli aspiranti non dipende necessariamente dal solo punteggio complessivo, potendo essere conformato da quote di riserva, titoli di preferenza, precedenze e criteri stabiliti dal bando quale lex specialis; il mero confronto aritmetico tra punteggi non dimostra quindi un errore materiale.
  • La quota di riserva riconosciuta a una categoria protetta o a candidati con una determinata esperienza di servizio non è consumata quando un candidato appartenente alla categoria risulti comunque vincitore per merito; la presenza in graduatoria di un numero di candidati titolari della riserva superiore alla quota nominale non dimostra, da sola, il superamento del contingente.
  • Il candidato che supera le prove concorsuali ma non rientra nel numero dei posti banditi è idoneo non vincitore e non vanta un diritto soggettivo all'assunzione o allo scorrimento, ma un interesse legittimo condizionato alle scelte dell'amministrazione e alle eventuali discipline speciali di settore.
  • La mancata pubblicazione di una graduatoria comprendente tutti gli idonei non è di per sé illegittima quando la disciplina applicabile limita la graduatoria ai vincitori, anche in presenza di procedure speciali connesse a programmi di assunzione finanziati nell'ambito del PNRR.
  • Le domande di annullamento e risarcimento devono indicare specificamente i vizi dell'azione amministrativa e, per il risarcimento, l'illecito, il danno e il nesso causale; deduzioni generiche su principi costituzionali, diritto dell'Unione o eccesso di potere non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentaleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimentoRiserve di posti e preferenze
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.