Cassazione Civile, Ordinanza n. 21059/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La società affidataria di un servizio di lavanolo per una azienda sanitaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del conguaglio previsto da una clausola del capitolato d'appalto. La clausola stabiliva che, se il noleggio e il ricondizionamento della biancheria risultavano pari o superiori al 18% del quantitativo giornaliero previsto per paziente (2,500 kg), doveva essere corrisposto un conguaglio quadrimestrale sul prezzo pattuito per kg. I giudici di merito avevano revocato il decreto ingiuntivo e interpretato la clausola nel senso che il conguaglio dovesse essere calcolato solo sulla parte di eccedenza pari o superiore al 18%, escludendo il compenso per le variazioni inferiori alla soglia. La società ricorrente ha proposto sei motivi: violazione degli artt. 1362, 1369, 1371, 1367 c.c. e dell'art. 1655 c.c.; omesso esame di fatti decisivi; erronea interpretazione della clausola; mancata considerazione del pagamento di una prima fattura come comportamento concludente delle parti; e censura alla ritenuta superfluità dei criteri ermeneutici ulteriori rispetto al dato letterale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c., valorizzando in modo paritario il tenore letterale della clausola e il comportamento successivo delle parti. Le censure della ricorrente sono state considerate in larga parte sganciate dal decisum, perché rivolte a proporre una diversa interpretazione della clausola, non sindacabile in cassazione quando quella accolta dal giudice di merito sia plausibile. È stata inoltre confermata l'irrilevanza del pagamento episodico di una prima fattura, subito contestato dalla debitrice. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dichiarato il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
i criteri letterale e del comportamento complessivo delle parti concorrono in via paritaria a ricostruire la comune intenzione dei contraenti; se il testo è chiaro e univoco, essi possono esaurire l'interpretazione senza ricorrere ad altri canoni
art. 1367 c.c.
richiamato dalla ricorrente come criterio di conservazione del contratto, ma non ritenuto decisivo in presenza di clausola già chiarita dal dato letterale
art. 1369 c.c.
richiamato dalla ricorrente per la interpretazione complessiva della clausola
art. 1371 c.c.
richiamato dalla ricorrente come canone di equo contemperamento degli interessi, ma non necessario secondo la Corte di merito
art. 1655 c.c.
richiamato dalla ricorrente per inquadrare il contratto di appalto e la funzione del compenso
art. 6, lett. a), L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato nel sesto motivo, senza accoglimento della censura
art. 115 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo per il valore del comportamento della parte resistente e della fattura pagata
art. 366, n. 4 c.p.c.
le censure prive di specifica attinenza al decisum sono assimilate alla mancata enunciazione dei motivi di ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di interpretazione contrattuale, il criterio letterale e quello del comportamento complessivo delle parti sono concorrenti e paritari nella ricostruzione della comune volontà, e possono da soli esaurire il giudizio ermeneutico quando il testo consenta di individuare chiaramente il significato della clausola.
- Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più letture, il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per sostituire l'interpretazione preferita dalla parte a quella, plausibile, adottata dal giudice di merito.
- La censura di violazione dei canoni ermeneutici deve indicare specificamente quale regola interpretativa sia stata violata e in quale passaggio del ragionamento decisionale; una mera contrapposizione tra interpretazione proposta dalla parte e interpretazione accolta in sentenza non è sufficiente.
- Le deduzioni fondate su un comportamento successivo isolato e immediatamente contestato dalla controparte non sono, di regola, idonee da sole a sovvertire l'interpretazione letterale di una clausola contrattuale già ritenuta univoca.
- In cassazione sono inammissibili le censure che non colpiscono effettivamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e si muovono su un terreno estraneo al ragionamento decisorio.
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