Sentenza n. 3041/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a) del provvedimento prot. n° 23288 del 10.10.2022, notificato in pari data di diniego dell'istanza di condono edilizio prot. n° 6570 del 28.03.1986; b) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso o conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti della ricorrente ivi compreso la comunicazione di avvio del procedimento prot. n° 11374 del 07.06.2022, notificata in data 20.06.2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 47 del 1985
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di condono edilizio relativa a un immobile realizzato senza titolo, deducendo la violazione della normativa sul condono, dei principi del giusto procedimento e del buon andamento, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune aveva ritenuto non adeguatamente dimostrata l’epoca di realizzazione dell’abuso entro il termine utile del 1° ottobre 1983. Il ricorrente ha valorizzato documentazione fotografica e riprese aeree I.G.M., riferite però agli anni 1990 e 2003, nonché un contratto di comodato asseritamente stipulato nel 1979, privo di data certa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che l’onere di provare l’ultimazione dell’opera entro il termine previsto per il condono grava sul richiedente, quale soggetto che dispone degli elementi utili a dimostrare l’epoca di realizzazione. In presenza di abusi risalenti, tale onere può essere ragionevolmente attenuato mediante elementi indiziari, quali aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive e certificazioni, ma il richiedente deve comunque fornire un quadro indiziario minimo, attendibile e riferibile cronologicamente al termine di legge. Nel caso concreto, le riprese aeree prodotte erano successive al termine del 1° ottobre 1983 e quindi inidonee a dimostrare la preesistenza dell’abuso; anche gli ulteriori voli richiesti si collocavano oltre il periodo utile. Il contratto di comodato del 1979 era privo di data certa, non essendo registrato né assistito da altri elementi idonei a renderlo opponibile ai terzi e alla pubblica amministrazione. La validità civilistica del contratto tra le parti non è stata ritenuta sufficiente, poiché ai fini del condono rileva la sua attitudine a fornire una prova oggettiva e verificabile dell’epoca di realizzazione. Nessuna statuizione sulle spese, essendo il Comune non costituito.
Norme richiamate
legge n. 47 del 1985
Il condono è applicabile alle opere ultimate entro il termine temporale previsto dalla legge, individuato nella decisione nel 1° ottobre 1983; la prova del rispetto di tale termine grava sul richiedente.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento è richiamata quale atto intervenuto nella riattivazione e nell’istruttoria del procedimento di condono, senza che il giudice ne ravvisi vizi invalidanti.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio grava sul richiedente l’onere di dimostrare, con ragionevole certezza, che l’opera abusiva sia stata ultimata entro il termine temporale previsto dalla legge applicabile.
- L’onere probatorio sull’epoca di ultimazione dell’abuso può essere attenuato, per ragioni di tempo e difficoltà documentali, mediante presunzioni ed elementi indiziari, ma il richiedente deve comunque fornire un quadro minimo di indizi attendibili e cronologicamente riferibili al termine utile per il condono.
- Documentazione fotografica o aerofotogrammetrica riferita a periodi successivi alla scadenza del termine per il condono non è sufficiente a dimostrare che l’opera fosse già ultimata entro tale termine.
- Un contratto privo di data certa, non registrato e non assistito da elementi idonei a renderlo opponibile ai terzi e alla pubblica amministrazione, non costituisce prova oggettiva sufficiente dell’epoca di realizzazione di un abuso edilizio ai fini del condono; la sua validità civilistica inter partes non è decisiva.
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