Regolamento (UE) 2022/271
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/271 della Commissione del 23 febbraio 2022 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in lattazione al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti (titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica un errore materiale contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi per suini. La Commissione sostituisce integralmente l’allegato corretto, mantiene invariata l’autorizzazione sostanziale e introduce un regime transitorio per consentire agli operatori di adeguare etichettatura e commercializzazione. Il testo entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 per correggere il numero di identificazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 autorizzato come additivo per mangimi per suini, con disciplina transitoria per l’immissione sul mercato dei prodotti etichettati in base alle regole precedenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e, in pratica, alla produzione, etichettatura e commercializzazione di additivo, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti il preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 destinato a tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in lattazione. Opera nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; contiene una disciplina transitoria per prodotti fabbricati ed etichettati prima di date specifiche e commercializzabili fino a esaurimento scorte.
Rettifica dell’autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/271 della Commissione interviene per correggere un errore materiale contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760, relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi destinati alle specie suine. La correzione riguarda il numero di identificazione dell’additivo, riportato erroneamente, e la Commissione sostituisce integralmente l’allegato con quello corretto.
Contesto e finalità
La rettifica non modifica la sostanza dell’autorizzazione già concessa per 10 anni dal regolamento (UE) 2020/1760, ma mira a garantire coerenza formale del regime autorizzatorio e chiarezza per gli operatori del settore. Il regolamento precisa inoltre che, per tutelare il legittimo affidamento e consentire l’adeguamento dell’etichettatura, è opportuno prevedere un periodo transitorio per la commercializzazione dei prodotti già fabbricati ed etichettati secondo le regole precedenti.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda il preparato di Bacillus subtilis DSM 25841, titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S, classificato come additivo zootecnico nel gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". L’impiego autorizzato è rivolto a tutte le specie suine, comprese le scrofe, con esclusione delle scrofe in lattazione, al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti.
Caratteristiche dell’additivo e condizioni di impiego
L’allegato descrive il prodotto come preparato in forma solida contenente almeno 1,25 × 10^10 CFU/g di additivo; la sostanza attiva consiste in spore vitali di Bacillus subtilis DSM 25841. Sono fissati i livelli minimi di impiego pari a 5 × 10^8 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12% e a 1,7 × 10^8 CFU/l di acqua di abbeveraggio.
- L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.
- In caso di utilizzo nell’acqua di abbeveraggio, deve essere garantita una dispersione omogenea.
Requisiti tecnici, analitici e di etichettatura
Per l’identificazione del ceppo è previsto il metodo PFGE (elettroforesi su gel in campo pulsato). Per il conteggio del Bacillus subtilis DSM 25841 nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi si applica il metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar conforme alla norma EN 15784. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Sicurezza per gli utilizzatori
Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per prevenire i rischi per gli utilizzatori derivanti dall’additivo e dalle premiscele. I rischi espressamente menzionati sono il potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie, il potenziale irritante cutaneo e il potenziale sensibilizzante oculare o cutaneo. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale.
Regime transitorio
Per evitare effetti immediati sugli stock già immessi o pronti per la commercializzazione, il regolamento prevede due finestre transitorie:
- il preparato e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 25 agosto 2022, in conformità alle norme applicabili prima del 25 febbraio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte;
- le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti il preparato e le premiscele, se prodotti ed etichettati prima del 25 febbraio 2023 secondo le norme previgenti, possono anch’essi essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione ne giustifica l’urgenza con l’esigenza di tutelare il legittimo affidamento delle parti interessate e assicurare un rapido allineamento formale della disciplina autorizzatoria.
Disposizioni principali
Rettifica dell’allegato del regolamento 2020/1760
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 con l’allegato del nuovo regolamento, al fine di correggere il numero di identificazione dell’additivo riportato nella colonna dedicata all’identificazione.
Ambito dell’autorizzazione del preparato
L’allegato conferma l’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 25841, titolare Chr. Hansen A/S, come additivo zootecnico del gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", destinato a tutte le specie suine, comprese le scrofe, con esclusione delle scrofe in lattazione, per ottenere benefici per i suinetti lattanti. Il periodo di autorizzazione termina il 16.12.2030.
Caratteristiche tecniche e condizioni d’uso
L’additivo è un preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 in forma solida, contenente almeno 1,25 × 10^10 CFU/g di additivo. La sostanza attiva è costituita da spore vitali di Bacillus subtilis DSM 25841. Sono previste condizioni minime di impiego pari a 5 × 10^8 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12% e 1,7 × 10^8 CFU/l di acqua di abbeveraggio; è ammessa la somministrazione nell’acqua di abbeveraggio.
Metodi di analisi e identificazione
Per l’identificazione del ceppo è previsto il metodo PFGE (elettroforesi su gel in campo pulsato). Per il conteggio del Bacillus subtilis DSM 25841 nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi si utilizza il metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar secondo EN 15784.
Obblighi per istruzioni d’uso, sicurezza e dispersione
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Se l’additivo è impiegato nell’acqua di abbeveraggio, deve esserne assicurata la dispersione omogenea. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori, con particolare riferimento a possibile sensibilizzazione delle vie respiratorie, irritazione cutanea e sensibilizzazione oculare o cutanea; se i rischi non sono eliminabili o riducibili a sufficienza, è richiesto l’uso di dispositivi di protezione individuale.
Regime transitorio di commercializzazione
L’articolo 2 consente di continuare a immettere sul mercato, fino a esaurimento scorte, il preparato e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 25 agosto 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 25 febbraio 2022. Analoga facoltà è prevista per le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti il preparato e le premiscele, se prodotti ed etichettati prima del 25 febbraio 2023 secondo le norme previgenti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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