Sentenza n. 1592/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento n. 8 del 21 luglio 2025, a firma del Responsabile delle Attività di Tutela Paesaggistica del Comune di Maiori, col quale è stata annullata in autotutela l’autorizzazione paesaggistica n. 6/2025 del 25 giugno 2025 rilasciata dal medesimo Responsabile; - ove occorra, degli atti nn. 5986 del 12 marzo 2025 e 14647 del 27 giugno 2025 emessi dal Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, recanti, il primo, parere contrario al rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica richiesta dal ricorrente, e, il secondo, la richiesta di annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica n. 6/2025 del 25 giugno 2025 emessa dal del Responsabile delle Attività di Tutela Paesaggistica del Comune di Maiori; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresi, sempre ove occorra, l’atto n. 12348 del 9.7.2025 del Responsabile delle Attività di Tutela Paesaggistica del Comune di Maiori, di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica n. 6/2025 del 25 giugno 2025, e l’atto del 26.7.2024, prot. n. 18539-P, del Soprintendente di comunicazione di motivi ostativi al rilascio del parere favorevole di rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica rinnovata dal Comune di Maiori per il completamento di lavori relativi a un immobile oggetto di condono edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale n. 8 del 21 luglio 2025, che aveva annullato in autotutela l’autorizzazione paesaggistica n. 6/2025 del 25 giugno 2025, nonché il parere contrario della Soprintendenza del 12 marzo 2025 e gli atti presupposti. Con il primo motivo ha dedotto che il parere della Soprintendenza era tardivo: dopo la sospensione di trenta giorni disposta il 15 ottobre 2024 e notificata agli istanti, da ultimo, il 5 novembre 2024, il termine di 45 giorni era ripreso a decorrere e la sospensione era cessata al più tardi il 5 dicembre 2024. Ha contestato che il termine potesse decorrere soltanto dal 10 marzo 2025, data in cui il Comune trasmise alla Soprintendenza la prova delle notifiche, sostenendo che il ritardo organizzativo delle amministrazioni non potesse pregiudicare il privato. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, perché il Comune aveva annullato l’autorizzazione limitandosi a recepire la richiesta della Soprintendenza, senza accertare e motivare l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, distinto dal mero ripristino della legalità, né compararlo con gli interessi consolidati del destinatario. Ha inoltre dedotto violazioni di legge, incompetenza e vizi di eccesso di potere, tra cui erroneità dei presupposti, carenza istruttoria, illogicità, perplessità e contraddittorietà; tali ulteriori censure, formulate in via subordinata, sono state assorbite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo: anche assumendo che la sospensione fosse un atto recettizio, il suo effetto è cessato con la comunicazione ai destinatari, avvenuta al più tardi il 5 dicembre 2024; la successiva trasmissione della prova delle notifiche alla Soprintendenza, effettuata il 10 marzo 2025 dopo un sollecito dell’11 febbraio 2025, non poteva prorogare il termine procedimentale a danno del privato, trattandosi di omissione imputabile all’organizzazione amministrativa. Il parere contrario del 12 marzo 2025 è quindi tardivo. Ha inoltre accolto le censure del secondo motivo: il Comune non ha svolto alcuna comparazione degli interessi né indicato un interesse pubblico concreto e attuale, ulteriore rispetto al ripristino della legalità, che giustificasse l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione. Il terzo motivo e le ulteriori censure subordinate sono stati assorbiti in applicazione del principio per cui l’accoglimento della censura prioritaria comporta l’assorbimento di quella subordinata. Spese compensate per la peculiarità della questione, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21-bis l. 241/1990
Pur a voler ritenere che il provvedimento di sospensione sia atto recettizio cui va applicato l'art. 21 bis l. n. 241 del 1990, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 (che ha disciplinato in modo espresso il regime dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi, chiarendo che i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari devono essere comunicati ai destinatari affinché possano divenire operativi e produrre i loro effetti tipici) il dies ad quem dell’effetto sospensivo va individuato nel giorno dell’intervenuta comunicazione ai destinatari dell’atto, non potendo a tal fine assumere rilevanza la (successiva) data di trasmissione alla Soprintendenza della relata ad opera del Comune, incaricato di procedere alla notificazione agli istanti.
Per un atto recettizio di sospensione, l’effetto e il relativo termine si misurano dalla comunicazione ai destinatari. La successiva trasmissione interna all’amministrazione della prova della notifica non sposta il termine né può prolungare la sospensione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Come noto, i presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio sono costituiti dall'originaria illegittimità del provvedimento e dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tenendo anche conto delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari; in dissonanza rispetto a tale paradigma, il provvedimento di autotutela adottato dal Comune si è invece limitato a richiamare la richiesta di annullamento in autotutela formulata dalla locale Soprintendenza (la quale “in qualità di ente detentore del vincolo ….ha dato atto che il proprio parere non è da considerarsi tardivo ed è pertanto vincolante”) senza operare alcuna valutazione comparativa degli interessi coinvolti né tantomeno esplicitare le ragioni di interesse pubblico prevalenti rispetto ai contrapposti interessi del privato.
L’annullamento d’ufficio richiede l’illegittimità originaria dell’atto e un interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità; l’amministrazione deve inoltre considerare e comparare le posizioni consolidate del destinatario con l’interesse pubblico alla rimozione.
art. 21-nonies l. 241/1990
La mancata comunicazione dell'avvenuta notificazione rappresenta infatti un’omissione riconducibile alla sfera organizzativa della pubblica amministrazione che non può trasformarsi, in assenza di una specifica base normativa, in una causa di sospensione ulteriore rispetto ai trenta giorni espressamente stabiliti dalla Soprintendenza, producendo una dilatazione del termine procedimentale a danno del privato; tanto, vieppiù considerato che nel caso di specie la Soprintendenza ha sollecitato l’inoltro della prova di avvenuta notifica solo l’11 febbraio 2025, a distanza di ben cinque mesi dalla data di adozione del provvedimento di sospensione (15 ottobre 2024).
Il provvedimento di autotutela è viziato anche perché fondato sulla pretesa tempestività di un parere il cui ritardo dipendeva da un’omissione organizzativa delle amministrazioni, che non può essere fatta ricadere sul privato né produrre una proroga del termine senza base normativa.
artt. 31 e ss. l. 47/1985
il proprio dante causa ha presentato, per lavori eseguiti sine titulo in relazione ad un immobile sito in Maiori, due domande di condono edilizio, rispettivamente ex artt. 31 e ss. l. n. 47/1985 e 39 l. n. 724/1994;
La norma è richiamata nella ricostruzione della vicenda relativa alle domande di condono, ma la sentenza non ne fornisce un’interpretazione né la applica come fondamento della decisione.
art. 39 l. 724/1994
il proprio dante causa ha presentato, per lavori eseguiti sine titulo in relazione ad un immobile sito in Maiori, due domande di condono edilizio, rispettivamente ex artt. 31 e ss. l. n. 47/1985 e 39 l. n. 724/1994;
La norma è richiamata nella ricostruzione della vicenda relativa alle domande di condono, ma la sentenza non ne fornisce un’interpretazione né la applica come fondamento della decisione.
Massime di principio
- Quando una sospensione procedimentale è disposta con un atto recettizio, i suoi effetti decorrono dalla comunicazione ai destinatari e cessano secondo la durata stabilita nell’atto; la successiva trasmissione all’amministrazione procedente della prova della notifica non determina un’ulteriore sospensione, se manca una specifica base normativa.
- I ritardi e le omissioni organizzative imputabili alle amministrazioni coinvolte nel procedimento non possono essere trasferiti sul privato né utilizzati per dilatare i termini procedimentali in assenza di una specifica previsione normativa.
- L’annullamento d’ufficio presuppone l’illegittimità originaria del provvedimento e un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità; l’amministrazione deve motivare tale interesse e compararlo con le posizioni giuridiche consolidate del destinatario.
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