Cassazione Penale, Sentenza n. 32471/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e per vari reati 'fini' (estorsioni, danneggiamenti con incendio, ecc.), deducendo: insufficienza e travisamento delle prove, errata interpretazione delle intercettazioni (anche per presunta mancanza di decreto autorizzativo per intercettazioni ambientali effettuate tramite captatore informatico/"trojan"), eccessiva valorizzazione dei rapporti di amicizia come prova di intraneità, rifiuto di rinnovazione istruttoria e mancata acquisizione di documenti, errata applicazione dell'aggravante del comma 4 dell'art. 416-bis (disponibilità di armi), vizi nella qualificazione di alcuni fatti (richiesta di derubricazione) e censura sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, rilevando che le censure sono generiche e mirano a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio (soprattutto delle intercettazioni), cioè a rivalutare i fatti, attività preclusa in Cassazione salvo travisamento della prova o manifesta illogicità. Sono state respinte le eccezioni processuali (anche quella sulle intercettazioni tramite captatore informatico, ritenute "sostanzialmente ambientali" e legittime se esistente valido decreto autorizzativo; la difesa non ha mostrato un'irregolarità decisiva). La motivazione di merito è stata ritenuta completa e coerente: confermata la partecipazione mafiosa degli imputati, il ruolo apicale/di reggenza dell'Alfano, la partecipazione operativa degli altri imputati (sostegno economico ai detenuti, mediazioni, esecuzioni di atti intimidatori), e la sussistenza dell'aggravante delle armi (comma 4 art. 416-bis) desumibile dal quadro probatorio. Rigettate anche le doglianze relative al diniego delle attenuanti e alla quantificazione delle pene/sicurezze.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che l'associazione mafiosa richiede intraneità e un ruolo stabile; l'aggravante del comma 4 (disponibilità di armi) è applicabile quando la consapevolezza della disponibilità di armi è desumibile dai fatti e dai comportamenti o quando l'ignoranza sia colposa; nelle "mafie storiche" la disponibilità di armi può essere considerata elemento caratterizzante e pertanto desumibile dal contesto probatorio.
art. 603 cod. proc. pen.
Nel giudizio abbreviato in appello la rinnovazione istruttoria non è un diritto delle parti: il giudice può integrare la prova solo "ex officio" entro i limiti dell'assoluta necessità; il diniego di acquisizione documentale è legittimo se le prove richieste non risultano decisive.
artt. 495 e 603 cod. proc. pen.
Richiamati relativamente ai limiti della rinnovazione istruttoria e alla valutazione delle richieste probatorie in appello abbreviato; la Cassazione conferma che non è ammessa una diversa titolarità della prova in appello.
artt. 266-268 cod. proc. pen.
Le autorizzazioni per intercettazioni devono esistere concretamente; la Corte ritiene legittimo l'uso del captatore informatico alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. U), considerandolo "sostanzialmente ambientale" e ammettendo la captazione anche in luoghi privati se esiste un decreto autorizzativo valido (nel caso è stato ricostruito l'esistente decreto "gemello").
art. 192 cod. proc. pen.
Riferito come principio di corretto apprezzamento delle prove e di onere della motivazione; la Cassazione richiede che le deduzioni difensive siano confrontate, ma non consente rinnovate valutazioni dei fatti senza travisamento probatorio.
art. 393 cod. pen.
La Corte ha valutato la richiesta di derubricazione di alcuni fatti; pur dando rilievo alla qualificazione alternativa, ha ritenuto per i fatti contestati la persistenza di elementi idonei a configurare condotte aggravate dal metodo mafioso ove sussistano finalità e modalità intimidatorie caratteristiche.
art. 228 cod. pen.
Richiamato in relazione alla misura accessoria della libertà vigilata; la Corte ha ritenuto giustificata la durata adottata dai giudici di merito in base alla pericolosità sociale e ai precedenti.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu)
I riferimenti ai diritti fondamentali (giusto processo) sono stati valutati e ritenuti non violati: le censure difensive non hanno dimostrato una lesione decisiva del diritto di difesa o del contraddittorio.
Costituzione
Richiamato in rapporto al diritto di avere sentenza motivata e al contraddittorio nella formazione della prova; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e comprensiva.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti o le intercettazioni in termini probatori se le censure sono semplicemente una diversa lettura: le impugnazioni che mirano a rimettere in discussione il valutazione delle prove sono di norma inammissibili.
- La valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate è prerogativa del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per travisamento della prova o manifesta illogicità.
- Le intercettazioni effettuate con captatore informatico ("trojan") possono essere considerate intercettazioni ambientali legittime quando esista un valido decreto autorizzativo; l'assenza di un allegato documentale non è automaticamente decisiva se il giudice di merito ricostruisce l'esistenza del decreto.
- Nel giudizio abbreviato in appello la rinnovazione istruttoria è eccezionalmente ammessa: le richieste probatorie in appello devono essere decisive e tempestive, altrimenti il diniego è legittimo.
- L'aggravante del comma 4 dell'art. 416-bis (disponibilità di armi) può essere desunta da fatti e comportamenti di significato logico-empirico; non è necessario dimostrare che ogni singolo socio sia titolare esclusivo di armi, ma che vi sia consapevolezza o colposa ignoranza.
- La figura dell'"estorsione ambientale" è riconosciuta: richieste estorsive anche velate o criptiche possono integrare estorsione aggravata dal metodo mafioso quando sono idonee, nel contesto territoriale, a ingenerare timore e a coartare la vittima.
- Per il diniego delle attenuanti generiche e per la determinazione della pena il giudice di merito ha ampi margini discrezionali; la Cassazione annulla solo se emerge arbitrarietà o manifesta illogicità.
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