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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32471/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e per vari reati 'fini' (estorsioni, danneggiamenti con incendio, ecc.), deducendo: insufficienza e travisamento delle prove, errata interpretazione delle intercettazioni (anche per presunta mancanza di decreto autorizzativo per intercettazioni ambientali effettuate tramite captatore informatico/"trojan"), eccessiva valorizzazione dei rapporti di amicizia come prova di intraneità, rifiuto di rinnovazione istruttoria e mancata acquisizione di documenti, errata applicazione dell'aggravante del comma 4 dell'art. 416-bis (disponibilità di armi), vizi nella qualificazione di alcuni fatti (richiesta di derubricazione) e censura sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, rilevando che le censure sono generiche e mirano a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio (soprattutto delle intercettazioni), cioè a rivalutare i fatti, attività preclusa in Cassazione salvo travisamento della prova o manifesta illogicità. Sono state respinte le eccezioni processuali (anche quella sulle intercettazioni tramite captatore informatico, ritenute "sostanzialmente ambientali" e legittime se esistente valido decreto autorizzativo; la difesa non ha mostrato un'irregolarità decisiva). La motivazione di merito è stata ritenuta completa e coerente: confermata la partecipazione mafiosa degli imputati, il ruolo apicale/di reggenza dell'Alfano, la partecipazione operativa degli altri imputati (sostegno economico ai detenuti, mediazioni, esecuzioni di atti intimidatori), e la sussistenza dell'aggravante delle armi (comma 4 art. 416-bis) desumibile dal quadro probatorio. Rigettate anche le doglianze relative al diniego delle attenuanti e alla quantificazione delle pene/sicurezze.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte conferma che l'associazione mafiosa richiede intraneità e un ruolo stabile; l'aggravante del comma 4 (disponibilità di armi) è applicabile quando la consapevolezza della disponibilità di armi è desumibile dai fatti e dai comportamenti o quando l'ignoranza sia colposa; nelle "mafie storiche" la disponibilità di armi può essere considerata elemento caratterizzante e pertanto desumibile dal contesto probatorio.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Nel giudizio abbreviato in appello la rinnovazione istruttoria non è un diritto delle parti: il giudice può integrare la prova solo "ex officio" entro i limiti dell'assoluta necessità; il diniego di acquisizione documentale è legittimo se le prove richieste non risultano decisive.

  • artt. 495 e 603 cod. proc. pen.

    Richiamati relativamente ai limiti della rinnovazione istruttoria e alla valutazione delle richieste probatorie in appello abbreviato; la Cassazione conferma che non è ammessa una diversa titolarità della prova in appello.

  • artt. 266-268 cod. proc. pen.

    Le autorizzazioni per intercettazioni devono esistere concretamente; la Corte ritiene legittimo l'uso del captatore informatico alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. U), considerandolo "sostanzialmente ambientale" e ammettendo la captazione anche in luoghi privati se esiste un decreto autorizzativo valido (nel caso è stato ricostruito l'esistente decreto "gemello").

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferito come principio di corretto apprezzamento delle prove e di onere della motivazione; la Cassazione richiede che le deduzioni difensive siano confrontate, ma non consente rinnovate valutazioni dei fatti senza travisamento probatorio.

  • art. 393 cod. pen.

    La Corte ha valutato la richiesta di derubricazione di alcuni fatti; pur dando rilievo alla qualificazione alternativa, ha ritenuto per i fatti contestati la persistenza di elementi idonei a configurare condotte aggravate dal metodo mafioso ove sussistano finalità e modalità intimidatorie caratteristiche.

  • art. 228 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla misura accessoria della libertà vigilata; la Corte ha ritenuto giustificata la durata adottata dai giudici di merito in base alla pericolosità sociale e ai precedenti.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu)

    I riferimenti ai diritti fondamentali (giusto processo) sono stati valutati e ritenuti non violati: le censure difensive non hanno dimostrato una lesione decisiva del diritto di difesa o del contraddittorio.

  • Costituzione

    Richiamato in rapporto al diritto di avere sentenza motivata e al contraddittorio nella formazione della prova; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e comprensiva.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti o le intercettazioni in termini probatori se le censure sono semplicemente una diversa lettura: le impugnazioni che mirano a rimettere in discussione il valutazione delle prove sono di norma inammissibili.
  • La valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate è prerogativa del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per travisamento della prova o manifesta illogicità.
  • Le intercettazioni effettuate con captatore informatico ("trojan") possono essere considerate intercettazioni ambientali legittime quando esista un valido decreto autorizzativo; l'assenza di un allegato documentale non è automaticamente decisiva se il giudice di merito ricostruisce l'esistenza del decreto.
  • Nel giudizio abbreviato in appello la rinnovazione istruttoria è eccezionalmente ammessa: le richieste probatorie in appello devono essere decisive e tempestive, altrimenti il diniego è legittimo.
  • L'aggravante del comma 4 dell'art. 416-bis (disponibilità di armi) può essere desunta da fatti e comportamenti di significato logico-empirico; non è necessario dimostrare che ogni singolo socio sia titolare esclusivo di armi, ma che vi sia consapevolezza o colposa ignoranza.
  • La figura dell'"estorsione ambientale" è riconosciuta: richieste estorsive anche velate o criptiche possono integrare estorsione aggravata dal metodo mafioso quando sono idonee, nel contesto territoriale, a ingenerare timore e a coartare la vittima.
  • Per il diniego delle attenuanti generiche e per la determinazione della pena il giudice di merito ha ampi margini discrezionali; la Cassazione annulla solo se emerge arbitrarietà o manifesta illogicità.

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