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Sentenza

Sentenza n. 388/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento emesso dal Comune di Bianco – Sportello unico per l'edilizia – prot. n. -OMISSIS- del 26/07/2022, a mezzo del quale è stato decretato il diniego definitivo per i motivi già citati nella precedente comunicazione, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e che restano confermati, alla SCIA in sanatoria per lavori di “manutenzione straordinaria di un fabbricato ad un piano fuori terra (denominato CORPO A), sito in -OMISSIS- censito al NCEU al foglio di mappa n. -OMISSIS- – Ditta -OMISSIS-” e per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, collegato, precedente e consequenziale ed in esso richiamato.

Giustizia amministrativa202200555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo della SCIA in sanatoria relativa a interventi di manutenzione straordinaria sul fabbricato A

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego definitivo opposto dal Comune alla SCIA in sanatoria presentata dopo un'ordinanza di demolizione riguardante due manufatti abusivi. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del termine per controdedurre e la mancata comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Con il secondo motivo ha sostenuto che il fabbricato sarebbe stato realizzato anteriormente all'entrata in vigore della l. 765/1967 e che, pertanto, non sarebbe stato soggetto ai vincoli edilizi allora invocati, lamentando la violazione dell'art. 31 l. 1150/1942. Con il terzo motivo ha dedotto l'inesistenza del vincolo paesaggistico, assumendo che l'edificio fosse stato costruito prima dell'entrata in vigore della relativa disciplina. Il Comune ha evidenziato che il fabbricato A insisteva in parte su demanio idrico fluviale e in parte su aree intestate a terzi, mentre il fabbricato B ricadeva integralmente su area demaniale; che mancava il titolo di disponibilità richiesto per l'accertamento di conformità; che l'opera ricadeva nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, soggetta a divieti e vincoli paesaggistici, oltre che in un'area destinata dal PSC a servizi e verde pubblico.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato e, per alcuni profili, inammissibile: dagli atti risultava che il preavviso di diniego era stato comunicato l'8 luglio 2022 sia alla ricorrente sia al tecnico tramite il portale SUE, con assegnazione del termine di dieci giorni; le osservazioni erano state presentate solo il 29 luglio, dopo l'adozione del diniego del 26 luglio, notificato il 27 luglio. Il giudice ha inoltre rilevato che tali deduzioni, pur tardive, erano state comunque esaminate dall'Amministrazione e non avevano superato le ragioni ostative. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti perché il fabbricato insisteva parzialmente su demanio idrico e su aree di proprietà di terzi, circostanza incompatibile con l'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 in assenza della titolarità o di altro idoneo titolo di disponibilità; la presenza dell'opera su area demaniale costituiva inoltre autonoma ragione di insanabilità. L'anteriorità rispetto alla l. 765/1967 è stata ritenuta irrilevante, poiché il R.D. 523/1904 già vietava le edificazioni entro dieci metri dagli argini dei corsi d'acqua demaniali. Il giudice ha aggiunto che l'area era soggetta anche a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004, relativo alla fascia di 150 metri dai corsi d'acqua, nonché ad ulteriori limitazioni derivanti dal rischio idrogeologico e dalla destinazione urbanistica a servizi e verde pubblico. È stato richiamato anche l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, ritenendo comunque doveroso il provvedimento, e il principio secondo cui, in presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione giustificativa è sufficiente a sorreggerlo. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    termine di dieci giorni per eventuali osservazioni difensive

    Il preavviso di diniego era stato regolarmente comunicato tramite il portale SUE; le osservazioni presentate dopo l'adozione del diniego erano tardive, sebbene comunque esaminate dall'Amministrazione.

  • art. 31 l. 1150/1942

    La censura fondata sulla pretesa anteriorità dell'edificio rispetto alla l. 765/1967 non supera gli ulteriori vincoli gravanti sull'area.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L'accertamento di conformità presuppone la titolarità dell'immobile o altro idoneo titolo di disponibilità; la collocazione parziale del manufatto su area demaniale e su aree intestate a terzi impedisce la sanatoria.

  • R.D. 523/1904

    divieto di edificazione entro dieci metri dagli argini dei corsi d'acqua demaniali

    Il divieto preesistente alla l. 765/1967 rende irrilevante la dedotta anteriorità del manufatto rispetto alla disciplina urbanistica del 1967.

  • art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004

    fascia di rispetto di 150 metri relativamente ai corsi d'acqua

    Gli interventi nella fascia tutelata sono soggetti a previa autorizzazione paesaggistica; la presenza del torrente impediva comunque l'intervento nei termini richiesti.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il provvedimento è stato ritenuto comunque doveroso alla luce della permanenza delle ragioni sostanziali ostative alla sanatoria e dell'effettivo instaurarsi del contraddittorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'accertamento di conformità edilizia presuppone che il richiedente dimostri la titolarità dell'immobile o altro idoneo titolo di disponibilità; la presenza del manufatto, anche parziale, su area demaniale o su area di proprietà di terzi costituisce ostacolo alla sanatoria in assenza di un titolo legittimante.
  • La dedotta realizzazione di un manufatto anteriormente all'entrata in vigore di una disciplina urbanistica successiva non esclude l'abusività dell'opera quando già la normativa previgente vietava l'edificazione nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua demaniali.
  • La collocazione di un intervento edilizio nella fascia di rispetto paesaggistico dei corsi d'acqua, prevista dall'art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004, impone la previa autorizzazione paesaggistica e può impedire il rilascio della sanatoria richiesta.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di autonome ragioni giustificative, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il provvedimento e a determinare il rigetto dell'impugnazione, anche se le ulteriori rationes fossero contestate con successo.
  • La comunicazione del preavviso di diniego tramite il canale telematico istituzionalmente previsto per la gestione delle pratiche edilizie è idonea a instaurare il contraddittorio procedimentale; le osservazioni presentate oltre il termine assegnato non impediscono l'adozione del provvedimento conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicità

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