Sentenza n. 398/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento del provvedimento prot. n. 1307 del 22 gennaio 2024, con cui l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha disposto l’archiviazione della domanda di aiuto del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione della domanda di aiuto per danni da siccità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di aiuto nell'ambito delle misure previste dal d.lgs. n. 102/2004 per i danni alla produzione agricola causati dalla siccità verificatasi in Sicilia nel 2022. L'Amministrazione aveva archiviato la domanda rilevando sia il mancato riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, sia una percentuale di danno inferiore al 30% della produzione lorda vendibile aziendale. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, assumendo che l'Amministrazione non avesse considerato le osservazioni e i documenti presentati dal richiedente. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per violazione dei criteri predeterminati di valutazione dei danni e omessa istruttoria, contestando l'insufficienza della motivazione e la non corretta applicazione dei criteri di calcolo della perdita. Il ricorrente sosteneva di non poter utilizzare il fatturato degli anni 2019-2021, a causa dell'incremento della superficie aziendale nel 2022, e proponeva un calcolo fondato sul fatturato tra la fine del 2022 e il 2023 e su una resa teorica.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione del provvedimento, anche per relationem, in quanto esso rinviava alla circolare ministeriale sulle procedure di aiuto, alla nota di avvio dell'archiviazione e al verbale istruttorio. I criteri per il calcolo della produzione lorda vendibile e della perdita erano predeterminati nella circolare ministeriale e nell'avviso pubblico: in assenza di documentazione aziendale probante dovevano essere utilizzati i valori standard, le rese benchmark e i prezzi massimi indicati dalla disciplina di riferimento. Il ricorrente aveva invece scientemente disatteso tali criteri, utilizzando dati relativi a un periodo diverso da quello previsto e una resa teorica non conforme ai parametri applicabili. Inoltre, non aveva contestato puntualmente i risultati dei calcoli effettuati dal responsabile del procedimento secondo il criterio ministeriale. Il motivo relativo all'art. 10-bis è stato respinto perché l'Amministrazione aveva esaminato nel complesso le osservazioni e i documenti presentati, senza che fosse necessaria una confutazione analitica di ogni singolo argomento. Il TAR ha inoltre richiamato l'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, ritenendo comunque non annullabile il provvedimento, avente contenuto vincolato, poiché il suo dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 3.000, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102
Disciplina gli interventi compensativi a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi eccezionali; nel caso concreto costituisce la base normativa delle misure di aiuto per la siccità.
art. 5 d.lgs. 102/2004
Richiamato per il calcolo della perdita di reddito secondo i criteri applicabili alla domanda di aiuto.
art. 4, comma 4-ter, d.lgs. 32/2018
Indicato nell'avviso pubblico quale disposizione di modifica dell'art. 5 d.lgs. n. 102/2004, rilevante per il calcolo della perdita di reddito.
art. 10-bis l. 241/1990
L'obbligo di esaminare le osservazioni procedimentali è rispettato quando dalla motivazione risulta che l'Amministrazione le ha considerate nel loro complesso; non è necessaria la confutazione analitica di ogni argomento.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione può essere assolto mediante motivazione per relationem, quando il provvedimento richiama atti istruttori e documenti conoscibili che consentono di ricostruire le ragioni della decisione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
non è annullabile un provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma qualora, per la natura vincolata del provvedimento stesso, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La violazione procedimentale non determina l'annullamento quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- L'obbligo di motivazione può essere assolto mediante motivazione per relationem quando il provvedimento richiama atti e documenti istruttori individuati e conoscibili, dai quali risultano i presupposti di fatto, i criteri applicati e le ragioni della decisione.
- Nel procedimento amministrativo, il contraddittorio imposto dall'art. 10-bis l. n. 241/1990 non richiede la confutazione analitica e puntuale di ogni osservazione del privato; è sufficiente che la motivazione dimostri che le osservazioni e i documenti sono stati esaminati nel loro complesso ai fini della decisione.
- Nella valutazione delle domande di aiuto agricolo, l'Amministrazione deve applicare i criteri predeterminati dall'avviso pubblico e dagli atti ministeriali di disciplina del procedimento; il richiedente non può sostituirli unilateralmente con criteri di calcolo fondati su periodi, fatturati o rese teoriche diversi da quelli stabiliti.
- Quando il richiedente non fornisce la documentazione aziendale probante richiesta, l'Amministrazione può procedere alla determinazione della produzione e della perdita mediante i valori standard, le rese benchmark e i prezzi massimi previsti dagli atti regolatori della misura di aiuto.
- La violazione delle garanzie procedimentali non comporta l'annullamento di un provvedimento vincolato quando sia palese che, anche in esito alla corretta partecipazione, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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