Sentenza n. 4358/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L'OTTEMPERANZA Al giudicato formatosi sulla sentenza numero 1260/2025, emessa in data 11 giugno 2025, dal Tribunale di Nola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Nola n. 1260/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente all'anno scolastico 2023/2024. La ricorrente ha dedotto la mancata impugnazione della sentenza, l'avvenuta notificazione del titolo all'amministrazione il 12 giugno 2025, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di misure coercitive pecuniarie.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, poiché diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e proposta nel rispetto dei termini processuali. Ha accertato che la sentenza ottemperanda era stata ritualmente notificata al Ministero e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine previsto dal giudicato per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve corrisponderne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e l'impossibilità di fruire tempestivamente del beneficio è imputabile all'inerzia amministrativa. È stato nominato commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il compito di procedere, se necessario, allo stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della somma. Il TAR ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa costituiscano impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso deciso, conferma la persistente inerzia dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato per un anno scolastico nella misura di 500 euro.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
- Quando l'amministrazione non prova di avere adempiuto a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine previsto dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è ormai decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo di esecuzione può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario del beneficio, con interessi legali fino al soddisfo.
- Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento, dovendo il commissario ad acta adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte non deve essere applicata automaticamente nell'ottemperanza, ma richiede una valutazione di equità riferita alle circostanze concrete del caso.
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