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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1202/2020 del 21/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (notaio)

La controversia

A seguito dell’autenticazione delle sottoscrizioni apposte da due coniugi a un accordo di separazione consensuale concluso mediante negoziazione assistita, il notaio aveva autenticato il verbale contenente, tra l’altro, il trasferimento alla moglie della quota di metà della casa familiare per Euro 12.000, con accollo del mutuo. Aveva utilizzato una formula di autentica priva dei numeri di repertorio e di raccolta, ritenendo che si trattasse di un’autentica minore e che non occorressero il controllo di legalità, l’iscrizione a repertorio, la conservazione a raccolta e la trascrizione notarile. Il conservatore aveva rifiutato la trascrizione; in seguito il trasferimento era stato ripetuto con atto notarile del 28 settembre 2016 e trascritto il 29 settembre 2016. La Co.Re.Di. aveva applicato, riconosciute le attenuanti di cui all’art. 144 della legge notarile, Euro 45 per la violazione dell’art. 62, Euro 5.000 per le violazioni degli artt. 72 e 138, lett. c), e ulteriori Euro 5.000 per la violazione dell’art. 147, lett. a). La Corte d’appello di Venezia, con ordinanza depositata il 9 gennaio 2018, aveva rigettato il reclamo. Con il ricorso per cassazione il notaio ha articolato sette motivi: 1) illegittimità della delega a un consigliere notarile per partecipare al procedimento disciplinare; 2) violazione dell’art. 6, comma 3, del D.L. n. 132/2014, sostenendo che l’accordo familiare produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali e non è una scrittura privata soggetta all’autentica notarile; 3) violazione dell’art. 5, comma 2, del medesimo decreto, sostenendo che il controllo di legalità compete agli avvocati; 4) violazione dell’art. 5, comma 3, perché l’autentica può essere resa da un pubblico ufficiale diverso dal notaio e non comporta gli obblighi della legge notarile; 5) insussistenza della compromissione del decoro e del prestigio della classe notarile ai sensi dell’art. 147, lett. a); 6) inapplicabilità degli artt. 62, 72 e 138, lett. c), della legge notarile all’accordo; 7) inapplicabilità dell’art. 138, lett. c), poiché l’omessa iscrizione e conservazione dell’atto non equivale alla sua perdita o distruzione negligente.

La decisione

La Corte ha accolto il settimo motivo e rigettato i primi sei. Ha ritenuto legittima la delega del Consiglio notarile per la partecipazione alla discussione davanti alla Co.Re.Di.; ha inoltre stabilito che, quando l’accordo di separazione raggiunto con negoziazione assistita comprende un trasferimento immobiliare, l’art. 6 del D.L. n. 132/2014 deve integrarsi con l’art. 5, comma 3: ai fini della trascrizione è necessaria l’autenticazione del verbale da parte di un pubblico ufficiale autorizzato, con conseguenti obblighi notarili pertinenti. Ha confermato la violazione dell’art. 147, lett. a), e il relativo rilievo disciplinare della condotta. Ha invece escluso che l’omessa iscrizione a repertorio e la mancata tenuta a raccolta integrino l’illecito dell’art. 138, lett. c), che presuppone la perdita o dispersione negligente di un atto già ricevuto o depositato e custodito. Poiché la condotta accertata ricade, per tale profilo, nell’illecito previsto dall’art. 137, la Corte ha cassato l’ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, cui spetta rideterminare la sanzione e liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 153 L. 16 febbraio 1913, n. 89

    La censura relativa alla violazione dell’art. 153 l.n., pertanto, si rivela del tutto infondata, in quanto correttamente la Corte d’Appello ha richiamato tale norma riferendola alla diversa fase dell’iniziativa disciplinare, distinguendola dalla fase successiva del procedimento cui si riferiva, invece, la delibera con la quale il consiglio notarile di Rovigo aveva delegato un suo componente a rappresentarlo dinanzi alla Commissione Regionale di disciplina.

    La norma regola l’iniziativa del procedimento disciplinare, distinta dalla successiva fase davanti alla Co.Re.Di.; non impedisce la delega di un componente del Consiglio per la partecipazione alla discussione.

  • art. 155 L. 16 febbraio 1913, n. 89

    In tale fase del procedimento disciplinare, successiva all’incolpazione, l’art. 155 L. n. prevede che il Presidente della Commissione assegni il procedimento al collegio nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, designi il relatore e dia immediato avviso dell’inizio del procedimento all’organo richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del distretto in cui il notaio ha sede, nonchè al notaio incolpato.

    L’articolo disciplina la fase del procedimento disciplinare successiva all’incolpazione, individuando gli adempimenti organizzativi e gli avvisi di competenza del Presidente della Commissione.

  • art. 156-bis L. 16 febbraio 1913, n. 89

    La discussione si svolge in camera di consiglio e possono parteciparvi l’organo che ha proposto il procedimento, il notaio e i loro difensori, se nominati.

    La discussione davanti alla Co.Re.Di. è aperta alla partecipazione dell’organo proponente e del notaio, anche tramite i rispettivi difensori; la Corte ne ricava che non è impedita la partecipazione dell’organo tramite un componente delegato.

  • art. 5, comma 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 132

    Sicchè, il combinato disposto del D.L. n. 132 del 2014, art. 5, comma 3, e dell’art. 6, impone, per procedersi alla trascrizione dell’atto di trasferimento immobiliare (eventualmente) contenuto nell’accordo di separazione o divorzio, l’ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non potendosi riconoscere analogo potere certificativo agli avvocati che assistono le parti.

    L’accordo di negoziazione assistita che contiene un trasferimento immobiliare richiede, per la trascrizione, l’autenticazione del verbale da parte di un pubblico ufficiale autorizzato; la certificazione degli avvocati non è sufficiente.

  • art. 6, comma 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 132

    Ne consegue che il fatto che l’accordo di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio non incide sulla necessità che, quando il suddetto accordo comprenda anche un atto di trasferimento immobiliare, ai fini della trascrizione, debba essere autenticato dal pubblico ufficiale a ciò preposto.

    L’equiparazione dell’accordo ai provvedimenti giudiziali per gli effetti familiari non esclude l’autenticazione da parte del pubblico ufficiale richiesta per trascrivere il trasferimento immobiliare in esso contenuto.

  • art. 2657 c.c.

    Ciò anche in conformità con il disposto dell’art. 2657 c.c., comma 1, secondo cui “la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”.

    La trascrizione immobiliare è consentita solo sulla base dei titoli tassativamente indicati dalla norma, tra cui la scrittura privata con sottoscrizione autenticata.

  • art. 2703 c.c.

    Da quanto detto discende la sussistenza dell’illecito disciplinare contestato, in quanto la ricorrente aveva l’obbligo di procedere nelle forme previste dall’art. 2703 c.c., con il conseguente obbligo di iscrizione dell’atto nel repertorio ex art. 62 L. n. e di conservazione e raccolta ex art. 72 l.n. 89 del 1913, nonchè quello di effettuare la trascrizione nel più breve tempo possibile ex artt. 2643 e 2671 c.c.

    L’autenticazione richiesta per il titolo destinato alla trascrizione deve rispettare le forme dell’autenticazione notarile; da ciò derivano gli obblighi di repertoriazione, raccolta e tempestiva trascrizione.

  • art. 62 L. 16 febbraio 1913, n. 89

    Da quanto detto discende la sussistenza dell’illecito disciplinare contestato, in quanto la ricorrente aveva l’obbligo di procedere nelle forme previste dall’art. 2703 c.c., con il conseguente obbligo di iscrizione dell’atto nel repertorio ex art. 62 L. n. e di conservazione e raccolta ex art. 72 l.n. 89 del 1913, nonchè quello di effettuare la trascrizione nel più breve tempo possibile ex artt. 2643 e 2671 c.c.

    Il verbale autenticato dal notaio e contenente un trasferimento immobiliare deve essere iscritto a repertorio.

  • art. 72 L. 16 febbraio 1913, n. 89

    Da quanto detto discende la sussistenza dell’illecito disciplinare contestato, in quanto la ricorrente aveva l’obbligo di procedere nelle forme previste dall’art. 2703 c.c., con il conseguente obbligo di iscrizione dell’atto nel repertorio ex art. 62 L. n. e di conservazione e raccolta ex art. 72 l.n. 89 del 1913, nonchè quello di effettuare la trascrizione nel più breve tempo possibile ex artt. 2643 e 2671 c.c.

    Le scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare devono essere tenute a raccolta; la loro restituzione alle parti non elimina la violazione di tale obbligo.

  • art. 138, lett. c), L. 16 febbraio 1913, n. 89

    Tale condotta ricade nell’illecito disciplinare di cui all’art. 137 L. n. e non in quella di cui al successivo art. 138, lett. c), che presuppone che l’atto sia messo a raccolta dal notaio o sia depositato presso di lui e che, successivamente, venga distrutto o disperso per negligenza nella sua conservazione materiale.

    L’illecito dell’art. 138, lett. c), richiede un atto già raccolto o depositato e la sua successiva distruzione o dispersione negligente; non comprende la mera omissione della repertoriazione o della raccolta.

  • art. 137 L. 16 febbraio 1913, n. 89

    Tale condotta ricade nell’illecito disciplinare di cui all’art. 137 L. n. e non in quella di cui al successivo art. 138, lett. c), che presuppone che l’atto sia messo a raccolta dal notaio o sia depositato presso di lui e che, successivamente, venga distrutto o disperso per negligenza nella sua conservazione materiale.

    L’omessa repertoriazione e la mancata tenuta a raccolta, quando l’atto è restituito alle parti, ricadono nell’illecito disciplinare previsto dall’art. 137 e non nell’illecito di omessa conservazione materiale dell’art. 138, lett. c).

  • art. 147, lett. a), L. 16 febbraio 1913, n. 89

    La Corte d’Appello ha ritenuto con giudizio di merito sottratto al sindacato di questa Corte che la condotta della ricorrente abbia compromesso il decoro e il prestigio della classe notarile in quanto, sia pure in una sola occasione, il notaio ha agito in spregio dei più elementari canoni di diligenza professionale, disattendendo le regole fondamentali poste a tutela del principio di autenticità del titolo della trascrizione, la cui essenziale ragione risiede nell’esigenza di assicurare un adeguato controllo sulla legalità sostanziale dell’atto oltre che sulla capacità e legittimazione delle parti.

    La violazione delle regole fondamentali di autenticazione e formazione del titolo destinato alla trascrizione può, in base all’accertamento di merito, integrare una compromissione del decoro e del prestigio della classe notarile anche se riferita a una singola occasione.

  • art. 144 L. 16 febbraio 1913, n. 89

    La Corte d’Appello, peraltro, ha tenuto conto anche del fatto che il notaio aveva eliminato le conseguenze dannose delle proprie azioni mediante la ripetizione dell’atto e la successiva trascrizione, sostituendo, ex art. 144 legge notarile, la sanzione della sospensione prevista dall’art. 147 con quella pecuniaria di Euro 5000.

    La norma consente, nel caso concreto, di sostituire alla sospensione prevista per la violazione dell’art. 147 una sanzione pecuniaria, considerando anche la successiva eliminazione delle conseguenze dannose.

  • art. 2671 c.c.

    Da quanto detto discende la sussistenza dell’illecito disciplinare contestato, in quanto la ricorrente aveva l’obbligo di procedere nelle forme previste dall’art. 2703 c.c., con il conseguente obbligo di iscrizione dell’atto nel repertorio ex art. 62 L. n. e di conservazione e raccolta ex art. 72 l.n. 89 del 1913, nonchè quello di effettuare la trascrizione nel più breve tempo possibile ex artt. 2643 e 2671 c.c.

    Il notaio deve curare nel più breve tempo possibile la trascrizione dell’atto ricevuto o autenticato che ne costituisce titolo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    In ogni caso, in disparte le ragioni di inammissibilità del motivo per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve affermarsi che non vi è alcun impedimento alla possibilità per il Presidente del Consiglio dell’Ordine Notarile di delegare per la partecipazione alla discussione davanti la CO.RE.DI. un altro componente del medesimo organo, qualora non abbia ritenuto di farsi rappresentare da un avvocato e che la Corte d’Appello di Venezia ha correttamente interpretato le norme che governano il procedimento disciplinare.

    La Corte esamina le censure di violazione o falsa applicazione di legge nei limiti della questione giuridica proposta; il motivo sulla delega è comunque infondato, oltre che rilevato come carente di specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    In ogni caso, in disparte le ragioni di inammissibilità del motivo per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve affermarsi che non vi è alcun impedimento alla possibilità per il Presidente del Consiglio dell’Ordine Notarile di delegare per la partecipazione alla discussione davanti la CO.RE.DI. un altro componente del medesimo organo, qualora non abbia ritenuto di farsi rappresentare da un avvocato e che la Corte d’Appello di Venezia ha correttamente interpretato le norme che governano il procedimento disciplinare.

    La censura relativa alla delega è stata ritenuta priva della necessaria specificità, poiché il ricorrente non aveva precisato le attività svolte dal delegato né la concreta lesione del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Quando un accordo di separazione raggiunto tramite negoziazione assistita contiene un trasferimento di diritti immobiliari, la disciplina dell’art. 6 del D.L. n. 132/2014 si integra con quella dell’art. 5, comma 3: ai fini della trascrizione, le sottoscrizioni del verbale devono essere autenticate da un pubblico ufficiale autorizzato.
  • L’efficacia dell’accordo di separazione negoziata come equivalente ai provvedimenti giudiziali non sostituisce i requisiti formali richiesti per la trascrizione dell’atto di trasferimento immobiliare che vi è contenuto; la certificazione degli avvocati non vale come autentica richiesta per la pubblicità immobiliare.
  • Quando il notaio autentica il verbale contenente un trasferimento immobiliare, deve osservare le forme dell’autenticazione notarile e gli obblighi conseguenti di iscrizione a repertorio, tenuta a raccolta e tempestiva trascrizione.
  • L’illecito disciplinare di omessa conservazione previsto dall’art. 138, lett. c), della legge notarile presuppone che l’atto sia stato messo a raccolta o depositato presso il notaio e che sia poi distrutto o disperso per negligenza; la mera omissione della repertoriazione o della raccolta, con restituzione dell’atto alle parti, ricade nell’illecito di cui all’art. 137 e non nell’art. 138, lett. c).
  • La violazione, anche occasionale, delle regole fondamentali poste a tutela dell’autenticità del titolo destinato alla trascrizione può integrare, se così accertato in fatto, una compromissione del decoro e del prestigio della classe notarile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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