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Sentenza

Sentenza del 18/12/2019 n. 33594 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno 2005. In particolare, sosteneva che fosse applicabile l'aliquota IVA agevolata del 10% alle cessioni e agli appalti riguardanti unità immobiliari accatastate in categoria A/2 e destinate a case e appartamenti per vacanze. Contestava inoltre la ripresa a tassazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di un terreno edificabile, di ulteriori immobili, di una sottofatturazione pari a Euro 31.925,02 e della qualificazione di caparre come acconti per Euro 38.365,00. I motivi secondo e terzo riguardavano vizi di motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale, affermando che l'aliquota IVA agevolata prevista per la costruzione di case di abitazione non si applica agli immobili destinati a residence turistico-ricettivi o a casa-albergo, anche se le singole unità sono accatastate in categoria A/2 e presentano caratteristiche abitative. La destinazione funzionale all'esercizio di un'attività imprenditoriale turistico-alberghiera prevale sulla classificazione catastale. I motivi relativi all'insufficiente o contraddittoria motivazione sono stati dichiarati inammissibili o comunque infondati, poiché dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è censurabile soltanto l'anomalia motivazionale grave, quale la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile. La sentenza della CTR è stata quindi confermata e le spese, liquidate in Euro 7.300, sono state poste a carico della società soccombente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, Parte III, nn. 127-undecies e 127-quaterdecies

    "prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione"

    Le disposizioni agevolative IVA sono di stretta interpretazione e si applicano esclusivamente alla costruzione o agli appalti relativi a vere case di abitazione, non a immobili destinati a residence turistico-ricettivi o ad attività alberghiera. La categoria catastale A/2 non è sufficiente quando la destinazione concreta dell'immobile è imprenditoriale e turistico-alberghiera.

  • Legge regionale Toscana n. 42 del 2000, artt. 27, 45 e 46

    Le norme regionali sulla qualificazione delle case e appartamenti per vacanze non determinano, da sole, il diritto all'aliquota IVA agevolata prevista dalla normativa statale. Ai fini fiscali rileva la natura effettiva e la destinazione economica dell'immobile.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012

    Il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato al cosiddetto minimo costituzionale. Non sono sufficienti semplici carenze di sufficienza o contraddittorietà della motivazione; occorre un'anomalia motivazionale grave e riconoscibile dal testo della sentenza.

  • Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale

    È richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio di motivazione e delimitare il sindacato della Cassazione alle ipotesi di effettiva inesistenza o radicale incomprensibilità della motivazione.

Massime di principio

  • Per stabilire se spetta un'agevolazione IVA sugli immobili non è sufficiente considerare la categoria catastale: occorre verificare la destinazione concreta, funzionale ed economica dell'immobile.
  • Gli immobili destinati a residence, casa-albergo o attività turistico-ricettiva non sono automaticamente assimilabili a case di abitazione, anche quando siano costituiti da singole unità con caratteristiche residenziali.
  • Le norme fiscali agevolative sono soggette a interpretazione restrittiva: non possono essere estese per analogia a fattispecie non espressamente previste.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente lamentare genericamente che la motivazione sia insufficiente o contraddittoria; dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. occorre indicare una grave anomalia motivazionale, come l'assenza assoluta di motivazione o una motivazione meramente apparente.
  • La qualificazione urbanistica, catastale e civilistica dell'immobile deve essere valutata insieme alla sua concreta destinazione e all'attività effettivamente esercitata; la destinazione imprenditoriale turistico-alberghiera può escludere l'agevolazione prevista per le abitazioni.

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