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Sentenza

Sentenza del 20/03/2023 n. 7998 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza di sospensione: il processo è stato sospeso fino al 10 luglio 2023 e la causa è stata rinviata a nuovo ruolo. Resta prescritto l'onere per il contribuente di depositare, entro la medesima data, la domanda di definizione e la documentazione attestante il versamento o la prima rata; in mancanza la sospensione sarà inefficace e il giudizio proseguirà.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi della L. n. 197/2022 (art. 1, commi 186 e 197), dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata delle liti fiscali e richiedendo la sospensione fino al 10 luglio 2023. La normativa consente la definizione delle controversie con il pagamento di un importo pari al valore della controversia e prevede che, su espressa richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo venga sospeso sino al 10 luglio 2023, con l'onere per il contribuente di depositare entro tale data copia della domanda di definizione e la prova del versamento o della prima rata.

Norme richiamate

  • L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 186

    "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia"

    Consente la definizione agevolata delle controversie con l'Amministrazione finanziaria mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia; si applica alle controversie pendenti a qualsiasi stato e grado quando parte sia l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

  • L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 197

    "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"

    La sospensione del processo non è automatica: occorre una specifica istanza del contribuente con dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata. Se richiesta, il giudice sospende il processo fino alla data fissata (10/07/2023) e impone il deposito della domanda e la prova del pagamento entro tale termine; il mancato adempimento comporta la perdita degli effetti della sospensione.

Massime di principio

  • La sospensione per definizione agevolata si ottiene solo su specifica richiesta del contribuente: non è automatica.
  • La misura si applica soltanto alle controversie pendenti in cui parte sia l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e vale per ogni stato e grado del giudizio.
  • Per mantenere la sospensione è indispensabile depositare entro il termine (10/07/2023) la domanda di definizione e la prova del versamento o della prima rata; altrimenti il procedimento riprende.
  • La definizione richiede il pagamento dell'importo pari al valore della controversia; valutare costi e benefici prima di optare per la soluzione.
  • Il giudice, ricevuta idonea istanza, sospende il processo e rinvia la causa a nuovo ruolo: è quindi una misura di mera interlocuzione processuale che tutela il tempo necessario per l'adempimento da parte del contribuente.
  • È consigliabile conservare e depositare prova documentale puntuale del pagamento e, se si usa il piano di rateizzazione, verificare le condizioni e i termini per evitare la decadenza dalla definizione.

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