Cassazione Civile, Ordinanza n. 04101/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dal diniego comunale di sanatoria di opere edilizie realizzate in difformità rispetto al progetto assentito e dalla successiva ordinanza di demolizione. Il privato aveva contestato davanti al giudice amministrativo tali atti, deducendo, tra l'altro, che le opere fossero state ultimate entro il termine utile per il condono, che il Comune non avesse valutato correttamente osservazioni e documenti, che dovessero essere considerate prove testimoniali e risultanze del processo penale, e che fosse applicabile la disciplina della sanatoria ordinaria. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, il ricorrente aveva proposto revocazione, dichiarata inammissibile dal Consiglio di Stato perché le censure riguardavano in realtà valutazioni di merito e questioni di diritto, non un errore di fatto revocatorio. Con il ricorso per cassazione il privato ha denunciato, sotto molteplici rubriche, error in iudicando, travisamento del fatto, violazioni costituzionali, convenzionali e di varie norme urbanistiche, processuali e civilistiche, sostenendo sostanzialmente che i giudici amministrativi avessero errato nell'apprezzamento delle prove, nell'escludere la sanabilità/condonabilità delle opere e nell'applicare la disciplina del procedimento e della revocazione; ha anche lamentato che il presidente del collegio della revocazione avrebbe dovuto astenersi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato è consentito solo per motivi inerenti alla giurisdizione e che le censure formulate, pur ampiamente etichettate come errori di fatto, violazioni di legge, travisamenti e vizi processuali, miravano in realtà a contestare il merito delle decisioni amministrative e la valutazione delle prove, oltre che la decisione sulla revocazione. Ha quindi escluso che fosse dedotto un vero difetto di giurisdizione o un eccesso di potere giurisdizionale. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e, ravvisato un uso abusivo dello strumento processuale, lo ha condannato ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di una somma in favore del Comune; ha dato atto anche del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 362 c.p.c.
Concorre a delimitare i casi di ricorso per cassazione avverso le decisioni dei giudici speciali ai soli profili di giurisdizione.
art. 110 c.p.a.
Richiamato per ribadire il perimetro del ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato.
art. 51 c.p.c.
Richiamato dalla censura sull'astensione del presidente del collegio nella revocazione.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte afferma che la condanna può essere pronunciata d'ufficio e che sanziona l'abuso dello strumento processuale, con finalità deflattive.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 39 L. n. 724/1994
Richiamato dal ricorrente per sostenere la condonabilità delle opere e l'obbligo del Comune di astenersi da iniziative repressive, ma non accolto.
artt. 34, 36 e 37 d.P.R. n. 380/2001
Richiamati dal ricorrente quale disciplina della sanatoria ordinaria, ma la controversia riguarda un'istanza di condono e la loro applicabilità viene negata dai giudici amministrativi.
art. 21-octies L. n. 241/1990
Richiamato nelle conclusioni del ricorrente, ma non rilevante ai fini della decisione di inammissibilità.
art. 64 c.p.a.
Invocato dal ricorrente sul tema della prova testimoniale nel processo amministrativo.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza incidenza sulla decisione della Corte.
art. 2700 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza incidenza sulla decisione della Corte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è esperibile soltanto per vizi attinenti al difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non è consentito trasformarlo in un terzo grado di merito o in un controllo sulla correttezza della decisione.
- L'error in iudicando, l'error in procedendo, il travisamento delle prove e le censure sull'apprezzamento del materiale istruttorio non integrano, di regola, motivi inerenti alla giurisdizione e non sono scrutinabili dalle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost.
- Avverso la decisione che dichiara inammissibile la revocazione di una sentenza del giudice speciale non può essere rimesso in discussione il merito della precedente decisione, né la valutazione delle condizioni di ammissibilità della revocazione, perché ciò attiene al modo di esercizio della giurisdizione e non ai suoi limiti esterni.
- Il diniego di giustizia è sindacabile in cassazione solo in astratto, quando il decisum esorbiti dalle attribuzioni giurisdizionali del giudice speciale; non è censurabile in concreto per il solo fatto che la parte reputi sfavorevole o ingiusta la decisione.
- L'uso del ricorso per cassazione contro decisioni del giudice amministrativo, quando sia consapevolmente diretto a ottenere un controllo di legittimità sostanziale non consentito, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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