Cassazione Civile, Ordinanza n. 14455/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Alcuni lavoratori, già dipendenti della società appaltatrice, avevano ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della committente ai sensi dell'art. 1676 c.c. per differenze retributive e TFR dovuti dalla datrice di lavoro. La committente aveva proposto opposizione, sostenendo che il credito dell'appaltatrice verso di essa fosse stato in parte ceduto a una banca, con conseguente riduzione del debito residuo azionabile dai lavoratori. La Corte d'appello aveva ritenuto tardiva tale difesa, qualificandola come eccezione in senso stretto, anche in considerazione del fatto che la società, negli atti di opposizione, si era inizialmente dichiarata ancora debitrice verso l'appaltatrice. Con il ricorso per cassazione la committente ha dedotto: violazione dell'art. 416 c.p.c. e dell'art. 1676 c.c. per avere la Corte territoriale considerato tardiva la contestazione sulla consistenza del credito residuo e tardiva la produzione della sentenza del Tribunale di Venezia che aveva accertato la cessione; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa considerazione della limitazione del credito dell'appaltatrice; violazione degli artt. 1676, 1265 e 1372 c.c. e ancora dell'art. 112 c.p.c. per non avere tenuto conto della cessione e della quantificazione del debito, inferiore all'importo complessivo preteso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti di cui in motivazione, ritenendo erronea la qualificazione come eccezione in senso stretto della deduzione relativa alla cessione del credito e al conseguente ridimensionamento del credito dell'appaltatrice verso la committente. Ha affermato che, poiché l'azione ex art. 1676 c.c. presuppone l'esistenza e l'attualità del credito dell'appaltatore verso il committente, la contestazione dell'an e del quantum di tale credito integra una mera difesa o, comunque, un'eccezione in senso lato, non soggetta alle preclusioni delle eccezioni in senso stretto, se i fatti risultano documentati in atti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte territoriale, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1676 c.c.
L'azione dei dipendenti dell'appaltatore contro il committente presuppone l'esistenza e l'attualità del credito dell'appaltatore verso il committente; il credito azionabile dai lavoratori è quindi circoscritto al credito residuo effettivamente esistente in capo all'appaltatore.
art. 416 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la ritenuta tardività della difesa; la Corte osserva che la deduzione sulla cessione del credito non è eccezione in senso stretto e non è soggetta alle preclusioni proprie di tale categoria.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia viene assorbita/ricondotta all'erronea qualificazione della deduzione relativa alla cessione e alla mancata considerazione del ridimensionamento del debito.
art. 1265 c.c.
Richiamato nel motivo relativo alla opponibilità della cessione del credito, in relazione ai rapporti tra cedente, cessionario e debitore ceduto.
art. 1372 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione agli effetti della cessione del credito e alla modificazione del rapporto obbligatorio.
Massime di principio
- Nell'azione proposta dai dipendenti dell'appaltatore ex art. 1676 c.c., il fatto costitutivo della pretesa comprende l'esistenza e l'attualità del credito dell'appaltatore verso il committente; perciò il debitore convenuto può contestare l'an e il quantum di tale credito come mera difesa.
- La deduzione dell'avvenuta cessione di parte del credito dell'appaltatore non integra necessariamente un'eccezione in senso stretto: se serve solo a contestare la misura del credito residuo azionato dai lavoratori, essa costituisce eccezione in senso lato o mera difesa, quindi non soggetta alle preclusioni proprie delle eccezioni riservate di parte.
- Le contestazioni sulla quantificazione del credito base azionato in via indiretta dai lavoratori non possono essere precluse quando i fatti rilevanti risultino già documentalmente acquisiti in causa.
- In presenza di una cessione parziale del credito dell'appaltatore, l'azione dei dipendenti verso il committente può essere esercitata solo nei limiti del credito residuo ancora esistente al momento rilevante della domanda.
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