Cassazione Penale, Sentenza n. 9215/2022 del 17/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva rigettato l'appello avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora, applicata per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il ricorrente deduceva carenza di motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari, evidenziando l'ampio intervallo temporale (circa 11 anni) tra i fatti contestati e l'adozione della misura, il precedente periodo di custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari, nonché la corretta osservanza delle prescrizioni da parte del ricorrente
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione, seppur sintetica, sulla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari e che non fossero emersi fatti sopravvenuti tali da giustificare una diversa valutazione. È stato inoltre affermato che il mero decorso del tempo e la precedente esposizione a misure cautelari non sono, di per sé, idonei a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari per reati di tipo mafioso, a meno che non siano prodotti elementi specifici che dimostrino la cessazione della partecipazione all'associazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma richiamata per la trattazione del procedimento in forma cartolare; non incide sul merito della valutazione delle esigenze cautelari
art. 7, d.l. 23 luglio 2021, n. 105
Ulteriore richiamo normativo relativo alla trattazione cartolare del procedimento; utilizzata per giustificare il rito istruttorio adottato
Giurisprudenza: Sez.5, n. 45843 del 14/6/2018 (Rv. 274133)
Sez.5, n. 45843 del 14/6/2018, Rv. 274133
Principio secondo il quale il mero decorso del tempo e la corretta osservanza delle prescrizioni non sono, da soli, idonei ad attestare l'attenuazione delle esigenze cautelari, specie per reati legati ad associazioni mafiose; occorrono circostanze specifiche idonee a incidere sulla valutazione
Massime di principio
- Per reati connessi alla criminalità organizzata (es. concorso esterno in associazione mafiosa) il semplice decorso del tempo tra i fatti contestati e l'adozione della misura non è sufficiente a escludere le esigenze cautelari
- La precedente esposizione a misure cautelari (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari) e la corretta osservanza delle prescrizioni non sono di per sé idonee a dimostrare la cessazione delle esigenze cautelari
- Chi chiede la revoca o la modifica di una misura cautelare deve allegare fatti nuovi e specifici che possano ragionevolmente sostenere la tesi della cessazione della partecipazione o del pericolo di reiterazione
- Questioni attinenti alla sussistenza originaria delle esigenze cautelari devono essere dedotte e impugnate tempestivamente rispetto al provvedimento 'genetico'; altrimenti può formarsi giudicato cautelare
- In presenza di limitazioni come l'obbligo di dimora, il giudice può ritenere sufficiente la possibilità di concedere autorizzazioni occasionali o modifiche delle prescrizioni piuttosto che revocare la misura, se persistono esigenze cautelari certificate
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