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Ordinanza

Ordinanza n. 235/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio adottato dalla Prefettura di Rimini

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'illegittimità della valutazione negativa fondata sull'assenza di DURC e sulla presenza di cartelle di pagamento inevase. Il TAR ha riservato al merito ogni determinazione sulla tempestività della notificazione del ricorso.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il ricorso, a un primo esame sommario, non è apparso assistito da idonee ragioni di fondatezza. Il diniego è stato ritenuto sorretto da adeguate ragioni ostative: pur non costituendo automaticamente elementi impeditivi, l'assenza di DURC e la presenza di cartelle di pagamento inevase appaiono sicuri indici di inadeguatezza reddituale dell'impresa. Ogni valutazione definitiva, compresa quella sulla tempestività della notificazione, è stata riservata al merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; il TAR ha negato la sospensione perché, nel sommario esame proprio della fase cautelare, non ha ravvisato idonee ragioni di fondatezza.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un diniego può essere negata quando, a un primo esame sommario, l'atto appaia sorretto da adeguate ragioni ostative e il ricorso non presenti idonee ragioni di fondatezza.
  • L'assenza del DURC e l'esistenza di cartelle di pagamento inevase non costituiscono automaticamente elementi ostativi, ma possono essere legittimamente valutate dall'amministrazione, unitariamente e nel contesto concreto, quali indici di inadeguatezza reddituale dell'impresa.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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