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Sentenza

Sentenza n. 912/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) della nota prot. n. 0012535 del 31.07.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “L. da Vinci” di Villa Literno (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su 30 ore di frequenza settimanali; B) in una agli atti preordinati, connessi, consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202504108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota del dirigente scolastico che attestava l'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno a fronte di 30 ore di frequenza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l'istituzione scolastica attestava l'assegnazione di 18 ore di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, chiedendo l'annullamento degli atti connessi, l'accertamento del diritto del minore all'insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza e la condanna dell'amministrazione all'assegnazione di 30 ore settimanali. Nel corso del giudizio, il TAR aveva ordinato all'istituto scolastico di redigere il Piano Educativo Individualizzato e di quantificare le ore di sostegno secondo la normativa applicabile. Il ricorrente ha poi dichiarato che la pretesa era stata integralmente soddisfatta, riferendo l'intervenuta copertura integrale delle ore di sostegno e richiamando la rideterminazione del PEI e il precedente giudizio, nel quale la Sezione aveva già dichiarato cessata la materia del contendere dopo l'assegnazione del sostegno per l'intero orario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio, l'amministrazione scolastica aveva adempiuto alla pretesa sostanziale: aveva redatto il PEI per un numero di ore adeguato alla patologia e aveva ottemperato all'obbligo di richiedere un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga, così da garantire la piena inclusione dell'alunno con disabilità. Le spese sono state compensate, poiché la vicenda aveva trovato compiuta soddisfazione nell'ambito del distinto giudizio R.G. n. 5014/2025, nel quale erano già state liquidate le spese a favore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti.

    Consente la definizione della controversia in camera di consiglio con sentenza semplificata, quando ne ricorrono i presupposti processuali.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere consegue alla piena soddisfazione della pretesa sostanziale nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati

    Impone l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti collegati in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti

    È richiamato quale base normativa ulteriore per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere, anche se l'adempimento interviene attraverso la riedizione dell'attività amministrativa e l'adozione degli atti necessari a garantire il bene della vita richiesto.
  • In materia di sostegno scolastico, l'amministrazione deve procedere alla redazione del PEI e alla quantificazione delle ore in rapporto alla patologia e alle esigenze concrete dell'alunno; ove necessario, i dirigenti scolastici devono richiedere un adeguato numero di insegnanti di sostegno anche in deroga, per assicurare la piena inclusione scolastica.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna alle spese dell'amministrazione: le spese possono essere compensate quando la stessa vicenda sostanziale sia stata soddisfatta in altro giudizio collegato, nel quale le spese siano già state liquidate.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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