Cassazione Civile, Ordinanza n. 25454/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un professionista aveva agito per ottenere il pagamento del compenso dovuto per l'attività svolta nell'ambito di un progetto di formazione professionale, deducendo che la convenzione fosse stata sottoscritta da un funzionario senza previa delibera autorizzativa della spesa. In primo grado il giudice aveva ritenuto responsabile il funzionario ai sensi degli artt. 191 e 194 del testo unico enti locali. In appello il funzionario aveva censurato la decisione sostenendo, da un lato, che la corte territoriale non avrebbe esaminato la domanda con cui egli chiedeva di essere tenuto indenne dall'ente e, dall'altro, che la spesa per la consulenza del professionista era già prevista nel progetto e quindi era coperta finanziariamente. In cassazione ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 191 e 194 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 2041 c.c., oltre a sostenere che la corte d'appello avesse trascurato la copertura finanziaria complessiva del progetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d'appello si era pronunciata sul punto e perché il ricorrente non aveva assolto l'onere di specificare, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., dove e quando avesse dedotto in appello la domanda di manleva/tenuta indenne. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a sollecitare un riesame del merito e comunque non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che distingue tra finanziamento del progetto e specifica previsione e copertura della singola spesa. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo quando il giudice attribuisca o neghi un bene diverso da quello domandato o introduca un titolo nuovo e diverso; non ricorre se il giudice si pronuncia sul tema devoluto
art. 366, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente se, dove e quando il fatto o l'atto processuale rilevante sia stato dedotto, a pena di inidoneità della censura
art. 191 d.lgs. 267/2000
l'assunzione di impegni di spesa da parte dell'ente locale richiede formale delibera di spesa; in mancanza può sorgere responsabilità del funzionario che consente la prestazione
art. 194 d.lgs. 267/2000
il riconoscimento a posteriori del debito fuori bilancio può incidere sull'esperibilità delle azioni nei confronti dell'ente; in difetto resta ferma la responsabilità del funzionario
art. 2041 c.c.
l'azione di arricchimento senza causa nei confronti dell'ente non è esperibile quando difetti il requisito della sussidiarietà, salvo riconoscimento a posteriori del debito fuori bilancio
art. 380-bis.1 c.p.c.
il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito semplificato previsto dalla norma
art. 24 Cost.
richiamato unitamente al principio della ragione più liquida quale base di economia processuale
art. 111 Cost.
richiamato unitamente al principio della ragione più liquida quale base di economia processuale
art. 276 c.p.c.
il giudice può decidere la causa sulla questione di più agevole soluzione senza seguire rigidamente l'ordine logico delle questioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando un incarico professionale viene svolto per un ente locale senza una formale delibera di impegno contabile e senza valida copertura della singola spesa, il rapporto obbligatorio si instaura direttamente con il funzionario che ha consentito la prestazione, non con l'ente, e l'azione di arricchimento contro l'ente resta preclusa per difetto di sussidiarietà, salvo riconoscimento a posteriori del debito fuori bilancio.
- La censura per omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede che sia effettivamente mancata una decisione su una domanda o eccezione ritualmente introdotta; non basta allegare in cassazione il contenuto di atti di merito senza indicare puntualmente dove la questione sia stata dedotta, anche in appello.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione è sorretta da una motivazione autonoma e sufficiente, la mancata impugnazione di quella ratio rende inammissibile la censura diretta alle altre argomentazioni.
- Il finanziamento di un progetto non equivale alla copertura finanziaria della singola spesa: ai fini della legittima assunzione dell'obbligazione verso il terzo è necessaria la concreta e specifica previsione dell'impegno di spesa per la prestazione da remunerare.
- Il principio della ragione più liquida consente di definire il giudizio sulla questione di più agevole soluzione, senza esaminare preventivamente le altre questioni, quando ciò assicuri economia processuale e celerità.
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