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Ordinanza

Ordinanza n. 1157/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del decreto n-OMISSIS- CC in data 19.11.2025, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, viste le graduatorie finali di merito, ha dichiarato gli idonei vincitori del concorso, per titoli, per il reclutamento di 17 allievi carabinieri, in qualità di atleti, per le esigenze del Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato sul portale unico del reclutamento (inPA) in data 24.09.2025, nella parte in cui ha approvato la graduatoria finale di merito per la disciplina “TUFFI” specialità “PIATTAFORMA”, in cui la ricorrente è stata classificata al secondo posto, e ha dichiarato vincitrice la controinteressata per l'unico posto messo a concorso; del Verbale n.5 dell'11.11.2025 della Commissione di cui all'art.6, comma 1, lett. a), del Bando, con il quale sono state predisposte le graduatorie finali di merito dei vincitori, nella parte relativa alla graduatoria finale di merito della disciplina “TUFFI”, specialità “PIATTAFORMA”, e quindi di questa stessa graduatoria; di tutti gli altri atti, noti e non, inerenti la procedura concorsuale, nella parte relativa alla disciplina “TUFFI”, specialità “PIATTAFORMA”, recanti la scelta e l'adozione da parte della prefata Commissione dei criteri per l'effettuazione della valutazione dei canditati e l'attribuzione agli stessi dei conseguenti punteggi, tra i quali innanzitutto e per quanto occorra: il Verbale n.1 del 30.10.2025, nonché l'allegata tabella punteggi titoli approvata; lo sconosciuto Verbale n.2 del 06.11.2025, con il quale sono stati acquisiti, fra gli altri, i titoli della ricorrente (n.28) e della controinteressata (n.29); il Verbale n.3 del 07.11.2025, recante in allegato, fra le altre, la dichiarazione rilasciata dalla Federazione Italiana Nuoto prot.n.-OMISSIS- in data 04.11.2025, con il quale sono state predisposte le schede dei titoli valutati, con relativi punteggi parziali e totali, per la ricorrente e la controinteressata e, quindi, le schede titoli stesse; dei conseguenti atti, di estremi e data ignoti, inerenti all'avvio al corso di formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri e all'incorporazione nell'Arma dei Carabinieri della controinteressata; di ogni altro atto, presupposto e conseguente anteriore e successivo, collegato e connesso, lesivo dei diritti ed interessi legittimi della ricorrente in ordine alla sua partecipazione alla suddetta procedura concorsuale ed ai suoi esiti.

Giustizia amministrativa202600607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito e dichiarazione della vincitrice per l'unico posto disponibile nella disciplina tuffi, specialità piattaforma, nonché gli atti di valutazione dei titoli

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui l'Amministrazione ha dichiarato vincitori gli idonei del concorso per titoli per il reclutamento di allievi carabinieri in qualità di atleti, nella parte relativa alla disciplina tuffi, specialità piattaforma, contestando la propria collocazione al secondo posto. Ha dedotto, in particolare, l'omessa valutazione di uno dei titoli allegati alla domanda di partecipazione e l'erronea attribuzione del punteggio relativo a un altro titolo, sostenendo che la corretta valutazione avrebbe determinato il suo collocamento al primo posto e l'ammissione al corso di formazione. Sono stati impugnati anche i verbali della commissione esaminatrice, le schede di valutazione dei titoli e gli atti conseguenti relativi all'avvio al corso e all'incorporazione della controinteressata.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le censure, riguardanti l'omessa valutazione di un titolo e la non corretta attribuzione del punteggio per un altro titolo, richiedessero un'approfondita trattazione nella fase di merito, potendo incidere sul posizionamento della ricorrente e sull'ammissione al corso. Non ha disposto la sospensione immediata degli atti, ma ha accolto l'istanza cautelare nei limiti dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica di merito per il 20 maggio 2026. Ha inoltre disposto un incombente istruttorio a carico dell'Amministrazione, chiamata a depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione documentata, con l'indicazione puntuale della documentazione ufficiale della federazione nazionale sulla cui base è stato valutato il titolo oggetto della seconda censura, nonché la relativa documentazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere accordata anche mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito, secondo il comma 10, quando la controversia richiede un approfondimento incompatibile con una decisione cautelare immediata.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il giudice ha utilizzato la misura della fissazione dell'udienza di merito quale forma di tutela cautelare, senza sospendere direttamente gli atti impugnati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il minore e i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

Massime di principio

  • Quando le censure cautelari riguardano la valutazione di titoli concorsuali e la loro eventuale incidenza sulla graduatoria e sull'ammissione al corso, e richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria immediata, il giudice può accordare tutela ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza disporre necessariamente la sospensione degli atti impugnati.
  • In una controversia sulla correttezza della valutazione di titoli concorsuali, il giudice può disporre un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione affinché chiarisca la documentazione ufficiale posta a fondamento dell'attribuzione del punteggio e la depositi in giudizio entro un termine assegnato.
  • La contestazione dell'omessa valutazione o dell'erronea attribuzione di punteggi è meritevole di approfondimento nella fase di merito quando, secondo la prospettazione della parte, la correzione dei punteggi potrebbe modificare l'ordine della graduatoria e determinare l'ammissione al corso del candidato ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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