Sentenza del 17/02/2016 n. 3110 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Emilia-Romagna sostenendo che il trasferimento della quota del 50% di un terreno dalla moglie al marito, effettuato nell'ambito degli accordi di separazione consensuale, non potesse beneficiare dell'esenzione prevista dalla L. n. 74/1987, art. 19. Secondo l'Amministrazione, il terreno era stato acquistato dai coniugi in regime di separazione dei beni e di comunione ordinaria, non trattandosi quindi di scioglimento della comunione legale coniugale. L'atto sarebbe stato soltanto occasionalmente collegato alla separazione e non necessario per disciplinarne gli effetti, con conseguente applicazione ordinaria delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'applicabilità dell'esenzione fiscale. La Corte ha superato il precedente orientamento più restrittivo e ha affermato che gli accordi di separazione possono costituire una negoziazione globale della crisi coniugale, comprendendo anche trasferimenti immobiliari tra i coniugi, indipendentemente dal fatto che riguardino beni in comunione legale o in comunione ordinaria. Tali atti rientrano tra gli atti relativi al procedimento di separazione o divorzio, salvo che l'Amministrazione dimostri una concreta finalità elusiva. Nel caso esaminato l'Ufficio non aveva contestato né provato tale finalità, limitandosi a negare il necessario nesso causale con la separazione. Non sono state liquidate spese, poiché il contribuente non ha svolto difese.
Norme richiamate
Legge n. 74/1987, art. 19
"tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi"
L'esenzione fiscale si applica agli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio, inclusi gli accordi patrimoniali e i trasferimenti immobiliari funzionali alla definizione complessiva della crisi coniugale.
Corte costituzionale n. 154/1999
Ha esteso l'esenzione prevista dalla L. n. 74/1987, art. 19, a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
D.P.R. n. 131/1986, art. 8 della Tariffa allegata
La disciplina tariffaria non può essere utilizzata per restringere l'esenzione risultante dall'intervento della Corte costituzionale, che riguarda gli atti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio.
Codice civile, artt. 159 e seguenti
Le norme sul regime patrimoniale della famiglia erano state richiamate dall'Agenzia per sostenere che l'esenzione riguardasse soltanto lo scioglimento della comunione legale tra coniugi. La Cassazione ha escluso che tale distinzione sia decisiva ai fini dell'esenzione.
Codice civile, art. 1372
Richiamato per distinguere gli accordi patrimoniali autonomi, vincolanti tra le parti come contratti, dagli accordi destinati a disciplinare la crisi coniugale. Nel nuovo orientamento, anche gli accordi patrimoniali inseriti nella regolazione globale della separazione possono rientrare nell'esenzione.
Codice civile, art. 156, ultimo comma, e codice di procedura civile, art. 710
Sono richiamati per distinguere le condizioni essenziali della separazione, modificabili o revocabili, dagli accordi patrimoniali autonomi. La Cassazione ritiene tuttavia che, nel mutato quadro normativo, la distinzione non escluda automaticamente l'esenzione.
D.L. n. 132/2014, artt. 6 e 12, convertito dalla L. n. 162/2014
"tengono luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i corrispondenti procedimenti"
Le norme sulla negoziazione assistita e sugli accordi conclusi davanti all'ufficiale dello stato civile valorizzano il consenso dei coniugi nella definizione della crisi e rafforzano la qualificazione degli accordi come strumenti complessivi di regolazione della separazione.
D.Lgs. n. 128/2015, art. 1, e Legge n. 212/2000, art. 10-bis
L'eventuale carattere elusivo di un'operazione deve essere contestato e provato secondo la disciplina generale dell'abuso del diritto; non è sufficiente presumere l'elusione dal solo fatto che l'accordo contenga trasferimenti patrimoniali ulteriori rispetto agli obblighi essenziali di mantenimento o affidamento.
Massime di principio
- Gli accordi di separazione consensuale che comprendono trasferimenti di beni o quote immobiliari possono beneficiare dell'esenzione fiscale anche quando i beni appartengono a una comunione ordinaria o sono detenuti in regime di separazione dei beni.
- Non è necessario che il trasferimento riguardi esclusivamente obblighi di mantenimento, affidamento dei figli o assegnazione della casa familiare: può essere agevolato anche se rientra nella negoziazione globale con cui i coniugi definiscono stabilmente la crisi.
- L'Amministrazione finanziaria non può negare automaticamente l'esenzione qualificando l'atto come meramente occasionale rispetto alla separazione; deve contestare e dimostrare una specifica finalità elusiva.
- La presenza di un trasferimento patrimoniale nell'accordo non prova, da sola, l'abuso del diritto o l'elusione fiscale.
- Per ottenere l'agevolazione è importante che il trasferimento risulti effettivamente inserito negli accordi di separazione o divorzio e sia collegato alla definizione complessiva della crisi coniugale.
- La regola va applicata verificando il testo dell'accordo, il suo collegamento con il procedimento di separazione e l'eventuale esistenza di elementi concreti di abuso; non ogni trasferimento tra coniugi separati è automaticamente esente.
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