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Sentenza

Sentenza del 02/02/2018 n. 367 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Reddito di impresa - contratti derivati - protezione da fluttuazioni del tasso di cambio - cross currency swap - perdite - deducibilità fiscale - consegue. Contratti derivati - stipula - mancanza del potere di rappresentanza - tutela dell'affidamento di controparte - è necessaria - validità del contratto - sussiste - deducibilità fiscale - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità fiscale delle perdite generate da contratti derivati, in particolare cross currency swap, stipulati per proteggere l'impresa dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. L'Amministrazione contestava la deducibilità, anche in ragione del fatto che i contratti erano stati sottoscritti da un dirigente formalmente privo del potere di rappresentanza. La questione era quindi se le perdite fossero inerenti all'attività d'impresa e se i contratti potessero considerarsi validi nei confronti dell'impresa in applicazione del principio civilistico dell'affidamento della controparte in buona fede.

La decisione

La deducibilità fiscale è stata riconosciuta. Le perdite derivanti dal regolamento dei contratti derivati sono state considerate costi fiscalmente deducibili, poiché connessi, almeno in senso lato, all'attività d'impresa e sostenuti per tutelarsi dai rischi di cambio. La mancanza formale del potere di rappresentanza del dirigente non ha escluso la validità dei contratti nei confronti dell'impresa, poiché la controparte aveva agito in buona fede confidando ragionevolmente nell'apparenza dei poteri rappresentativi.

Norme richiamate

  • Principio di inerenza dei costi nel reddito d'impresa

    Determinano costi fiscalmente deducibili, in quanto lato sensu inerenti

    Un costo può essere deducibile quando presenta una relazione funzionale, anche non immediata o diretta, con l'attività imprenditoriale. Le perdite su derivati stipulati per coprire rischi di cambio possono quindi essere dedotte anche se l'operazione produce un risultato economico negativo.

  • Principio civilistico dell'affidamento della controparte in buona fede

    La deducibilità delle perdite ... non viene meno ... qualora la controparte contrattuale abbia concluso il negozio in buona fede e alla luce del principio civilistico dell'affidamento

    La carenza interna dei poteri rappresentativi del soggetto che sottoscrive il contratto non necessariamente pregiudica la validità o l'opponibilità del negozio quando la controparte abbia fatto ragionevole affidamento, senza colpa, sull'esistenza dei poteri.

Massime di principio

  • Le perdite derivanti da strumenti finanziari derivati possono essere fiscalmente deducibili se gli strumenti sono collegati a un concreto rischio dell'impresa e sono stati utilizzati per finalità di copertura o gestione finanziaria, anche se l'operazione si è rivelata economicamente svantaggiosa.
  • La deducibilità non dipende dal fatto che il derivato abbia prodotto un guadagno: è decisivo il collegamento funzionale con l'attività d'impresa e la ragionevolezza della finalità perseguita al momento della stipula.
  • La mancanza di poteri rappresentativi del firmatario non rende automaticamente inefficace il contratto nei confronti dell'impresa; occorre verificare l'affidamento incolpevole della controparte, l'apparenza dei poteri e le circostanze concrete della stipulazione.
  • Per sostenere la deducibilità è opportuno documentare il rischio coperto, la finalità del derivato, le autorizzazioni interne, i poteri del firmatario e il collegamento tra l'operazione e l'attività aziendale.
  • La buona fede della controparte e l'apparenza dei poteri non possono essere presunte in modo assoluto: devono essere valutate considerando la posizione professionale del firmatario, i comportamenti dell'impresa e gli eventuali segnali che avrebbero dovuto indurre la controparte a effettuare ulteriori verifiche.

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