Cassazione Penale, Sentenza n. 26401/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova, pur avendo in parte riformato la decisione di primo grado, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione (delitto di falso in attestazioni e relazioni ex art. 236-bis R.D. 16/03/1942, n. 267) e ha revocato le statuizioni civili; il ricorrente lamenta che la corte territoriale ha dichiarato estinto il reato senza tener conto che il compendio probatorio dimostrava, anche ai fini civili, il difetto degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, sicché doveva essere pronunciata l'assoluzione nel merito
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo: l'appellante ha correttamente rilevato l'incoerenza tra la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e la valutazione, ai fini civili, che aveva escluso la sussistenza degli elementi del reato. Richiamando l'orientamento di Sez. U. (Tettamanti), la Corte ha affermato che, pur essendovi causa di estinzione, il giudice deve pronunciare l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. quando dagli atti emergono circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto o la sua attribuzione all'imputato. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio con la formula "perché il fatto non sussiste" e revocate le statuizioni civili
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 236-bis
Norma contestata che punisce il falso in attestazioni e relazioni; è il capo di imputazione nei confronti dell'imputato
art. 129 comma secondo, cod. proc. pen.
Il giudice, anche in presenza di una causa estintiva del reato, è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione nel merito se dagli atti emergono circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione da parte dell'imputato o la rilevanza penale
art. 530 comma 2, cod. proc. pen.
Regola probatoria che giustifica l'assoluzione quando la prova è insufficiente o contraddittoria; applicabile per negare la responsabilità penale quando il compendio probatorio non raggiunge la certezza richiesta
Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti, Rv. 244274)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per confermare che, anche in presenza di causa estintiva, il giudice deve pronunciare l'assoluzione se emergono circostanze che escludono l'esistenza del fatto o la sua commissione
Massime di principio
- Se in dibattimento emerge, anche successivamente alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, che il compendio probatorio dimostra l'assenza del fatto o la mancata attribuibilità all'imputato, il giudice deve pronunciare l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non impedisce al giudice di valutare se la prova escluda la responsabilità: in tal caso l'effetto è l'assoluzione e non una semplice estinzione, con conseguente incidenza sulle statuizioni civili
- Le statuizioni civili devono essere coerenti con la decisione penale: un'accertata mancanza di responsabilità penale (assoluzione per non aver commesso il fatto o per insufficienza della prova) comporta la revoca delle condanne civili pronunciate nel processo penale
- Nel valutare la responsabilità penale e gli effetti civili, il giudice deve applicare la regola di giudizio di cui all'art. 530 c.p.p. quando la prova è insufficiente o contraddittoria; la prescrizione non può essere utilizzata per eludere questa valutazione probatoria
- In presenza di dati documentali che non evidenziano la consapevolezza della falsità (mancanza di mens rea) e di assenza di elementi oggettivi della falsità, occorre considerare l'assoluzione nel merito invece della semplice dichiarazione di estinzione per prescrizione
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