Sentenza n. 4848/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione terza) n. 1140/2023,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana n. 1140/2023, nonché diniego di sanatoria edilizia e ordinanza di demolizione relativi a un piazzale agricolo in cemento armato
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario dell'opera)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante aveva realizzato senza permesso di costruire un piazzale in cemento armato di circa 1.000 mq, destinato allo stoccaggio della sansa utilizzata per alimentare un impianto a biomasse, e ne aveva chiesto la sanatoria ai sensi dell'art. 209 della legge regionale Toscana n. 65/2014. Il Comune aveva respinto la domanda ritenendo che una porzione dell'opera ricadesse nella fascia di rispetto di 10 metri della Strada Vicinale Cacchini-La Miniera, classificata come strada vicinale a uso pubblico, e aveva poi ingiunto la demolizione del piazzale. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che l'inserimento della strada nell'elenco comunale delle strade vicinali costituisse presunzione semplice di uso pubblico non superata e che il piazzale integrasse una nuova costruzione soggetta alla fascia di rispetto stradale. In appello sono stati dedotti: 1) violazione del contraddittorio procedimentale e dell'art. 10-bis l. 241/1990, per asserita difformità tra il motivo ostativo indicato nel preavviso di diniego e la motivazione del provvedimento finale, che avrebbe valorizzato per la prima volta le delibere comunali di classificazione della strada; 2) erronea qualificazione del piazzale come nuova costruzione, con omessa considerazione della sua funzione di salvaguardia ambientale, della destinazione agricola dell'area e della riconducibilità dell'opera all'edilizia libera di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001; 3) censure derivate contro l'ordinanza di demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando il diniego di sanatoria e l'ordinanza di demolizione. Ha ritenuto fondate e assorbenti le censure relative alla natura della strada. L'inserimento nell'elenco comunale delle strade vicinali, fondato sulle delibere consiliari richiamate dall'amministrazione, determinava una presunzione semplice di vicinalità e uso pubblico, ma tale presunzione è stata superata dagli elementi documentali prodotti dall'appellante. In particolare, la documentazione fotografica mostrava che la strada, per caratteristiche e ubicazione, era tipicamente interpoderale, destinata al transito dei mezzi agricoli e all'accesso ai fondi e alle abitazioni rurali, nonché caratterizzata da un segnale di divieto di accesso per la presenza di proprietà privata. La fotografia satellitare evidenziava inoltre che il tracciato, partendo dalla strada provinciale, non intersecava alcun reticolo viario pubblico. In assenza di prova contraria da parte dei resistenti, il giudice ha escluso l'asservimento della strada all'uso pubblico e, conseguentemente, il presupposto del diniego di sanatoria fondato sulla fascia di rispetto stradale. Le ulteriori censure sono state assorbite. Sono state compensate le spese del doppio grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 209 l.r. Toscana n. 65/2014
Disciplina la domanda di sanatoria edilizia sulla quale si è pronunciato il Comune.
art. 26, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Prevede, per le strade vicinali di tipo F fuori dai centri abitati, una distanza minima di 10 metri dal confine stradale per le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti fronteggianti le strade.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Rileva con riguardo al preavviso di diniego e al contraddittorio procedimentale; la relativa censura è stata assorbita dopo l'accoglimento delle censure sulla natura della strada.
art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
Il TAR ne aveva applicato la cosiddetta sanatoria processuale, ma tale statuizione è stata superata dalla riforma della sentenza.
art. 3, comma 1, lett. e) ed e.7), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Il TAR aveva ricondotto il piazzale agli interventi di nuova costruzione in ragione delle sue dimensioni e delle caratteristiche costruttive; la questione è rimasta assorbita in appello.
art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Invocato dall'appellante per sostenere la riconducibilità del piazzale alle opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni in edilizia libera; la questione non è stata esaminata nel merito per l'assorbimento.
Massime di principio
- L'inserimento di una strada nell'elenco comunale delle strade vicinali di uso pubblico integra una presunzione semplice della sua vicinalità e dell'asservimento all'uso pubblico, che può essere superata mediante prova contraria, anche documentale.
- La qualificazione di un tracciato come strada vicinale a uso pubblico richiede una concreta verifica della sua idoneità al passaggio generalizzato della collettività; gli elementi oggettivi relativi a caratteristiche, ubicazione, funzione e modalità di accesso possono dimostrare la natura meramente interpoderale della strada.
- La presenza di un divieto di accesso connesso alla proprietà privata e la circostanza che il tracciato non si colleghi ad altri percorsi pubblici costituiscono elementi idonei, se non contrastati da prova contraria, a escludere l'asservimento della strada all'uso pubblico.
- Quando il diniego di sanatoria edilizia si fonda sulla violazione della fascia di rispetto di una strada ritenuta vicinale a uso pubblico, l'accertamento dell'inesistenza di tale presupposto comporta l'illegittimità del diniego e dell'ordinanza di demolizione adottata in via consequenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1327/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1328/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1329/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1330/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1332/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1333/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →