Sentenza n. 4013/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del D.D. n. 787 del 9 ottobre 2023, con il quale il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per l'amministrazione generale ha decretato l'apertura della procedura relativa alla selezione per la copertura di n. 212 posti di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella parte in cui limita l'ammissione alla procedura di selezione ai soggetti con età inferiore ai quarantacinque anni,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di selezione per 212 posti di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, limitatamente al requisito dell'età non superiore a 45 anni
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che disciplinava l'avvio della selezione, contestando la clausola di ammissione che richiedeva un'età non superiore a quarantacinque anni, prevista dal decreto del Ministro dell'Interno n. 167 del 5 novembre 2019. In sede cautelare era stato ammesso con riserva alla presentazione della domanda e l'amministrazione era stata incaricata di riferire sull'esito delle prove. Il ricorrente non ha superato le prove di idoneità e non ha impugnato i relativi giudizi negativi, pur dichiarando di conservare interesse alla decisione sulla legittimità del limite di età, in vista di eventuali future selezioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il mancato superamento delle prove e la mancata impugnazione dei relativi esiti hanno reso definitiva l'esclusione del ricorrente dalla procedura sulla base di valutazioni di inidoneità non contestate. Di conseguenza, anche l'eventuale annullamento della clausola relativa al limite di età non avrebbe potuto procurargli un beneficio concreto e attuale nella procedura in esame. Non è stato ritenuto sufficiente l'interesse dichiarato a evitare l'esclusione da future selezioni, trattandosi di una situazione futura e ipotetica. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il Collegio ha segnalato alle parti il profilo di improcedibilità rilevato d'ufficio, consentendo il contraddittorio sulla questione.
art. 2, comma 1, lettera c), d.m. 5 novembre 2019, n. 167
età non superiore a quarantacinque anni
La disposizione è richiamata quale base normativa del requisito anagrafico contestato, ma la sentenza non ne esamina la legittimità nel merito.
Massime di principio
- L'interesse al ricorso deve essere concreto, attuale ed effettivo e presuppone che l'eventuale annullamento dell'atto impugnato possa procurare, di per sé, un beneficio al ricorrente; non è sufficiente un interesse riferito a future e ipotetiche procedure amministrative.
- Quando un candidato ammesso con riserva a una procedura selettiva non supera le prove e non impugna tempestivamente i relativi esiti, l'impugnazione del solo requisito di ammissione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché l'esclusione dalla procedura deriva ormai da una causa autonoma non contestata.
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