Sentenza n. 2152/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Lentini n. 120/2023, recante condanna del Comune al pagamento di somme in favore del condominio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 120/2023 del Giudice di Pace di Lentini, notificata al Comune il 14 marzo 2023 e dichiarata passata in giudicato dall’attestazione del cancelliere del 2 aprile 2026. La sentenza civile aveva condannato il Comune al pagamento di euro 1.998,06, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese del giudizio, liquidate in euro 582,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione all’obbligo di pagamento. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Comune e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Comune di adottare ogni atto necessario per corrispondere le somme dovute entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Augusta, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ente. Il commissario, previa richiesta formale del ricorrente attestante la scadenza del termine e la persistente inottemperanza, dovrà completare l’esecuzione entro ulteriori 90 giorni, curando anche, se necessario, lo stanziamento in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa, nonché il reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 71 d.P.R. 115/2002
entro 100 giorni dalla conclusione dell'incarico
Il commissario ad acta deve presentare la parcella, a pena di decadenza, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico; il termine decorre dalla conclusione dell’incarico e non dall’eventuale successivo deposito della relazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso del commissario ad acta sarà determinato e liquidato successivamente secondo la disciplina del testo unico sulle spese di giustizia.
Massime di principio
- Quando una sentenza civile passata in giudicato contiene una condanna pecuniaria a carico di un ente pubblico e l’amministrazione non vi adempie dopo la notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il creditore può agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di compiere tutti gli atti necessari al pagamento del debito giudizialmente accertato, fissando un termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
- Nell’esecuzione di un giudicato pecuniario, il commissario ad acta può essere incaricato di provvedere anche allo stanziamento in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento, dovendo l’amministrazione adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l’adempimento.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta previsto dall’art. 71 del d.P.R. 115/2002 decorre dalla conclusione dell’incarico e non dall’eventuale successivo deposito della relazione.
Come è indicizzato
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