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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23246/2021 del 20/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un professionista per il pagamento di un compenso di importo contenuto, riferito ad attività svolte per la definizione di un sinistro automobilistico. La compagnia assicurativa propose opposizione, che fu rigettata dal Giudice di pace; in appello il Tribunale accolse invece il gravame, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il professionista alle spese, ritenendo abusivo il frazionamento del credito e non giustificata la proposizione di separati giudizi per singoli incarichi peritali svolti nel tempo. Il professionista ricorse per cassazione con otto motivi: 1) violazione dell'art. 339 c.p.c. per ritenuta ammissibilità dell'appello nonostante il valore inferiore a 1.100 euro; 2) violazione del giudicato esterno derivante da altra sentenza del Giudice di pace che, secondo il ricorrente, avrebbe escluso il frazionamento della pretesa; 3) violazione dell'art. 274 c.p.c. per la mancata riunione dei giudizi; 4) violazione degli artt. 1175, 1375 c.c. e 111 Cost. per avere il Tribunale ravvisato l'unitarietà del rapporto professionale con la compagnia; 5) violazione dell'art. 19-quaterdecies L. 172/2017 sul c.d. equo compenso; 6) omesso esame di un fatto storico in relazione alla documentazione sul diverso ammontare dei compensi percepiti; 7) violazione del giudicato implicito per non essersi attenuta la decisione ai precedenti della Corte di cassazione favorevoli al ricorrente; 8) erronea interpretazione dei precedenti nomofilattici in tema di abusivo frazionamento del credito e natura unitaria del rapporto. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili tutti i motivi, confermando che il Tribunale aveva correttamente valorizzato l'assenza di una specifica allegazione di un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata e, quindi, l'abusività della proposizione di più giudizi separati per crediti riconducibili a un medesimo rapporto e a un medesimo ambito oggettivo di giudicato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva revocato il decreto ingiuntivo e aveva ritenuto improponibile la domanda per abusivo frazionamento del credito. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma di euro 1.000 ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., ravvisando colpa grave e abuso dello strumento processuale; ha altresì dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 339 c.p.c.

    La sentenza del giudice di pace secondo equità è appellabile anche quando sia dedotta la violazione di norme costituzionali; il frazionamento abusivo del credito può incidere sull’ammissibilità dell’appello.

  • art. 113 c.p.c.

    La pronuncia di primo grado del giudice di pace era resa secondo equità, con conseguente regime impugnatorio richiamato dalla Corte.

  • art. 183 c.p.c.

    Se il giudice intende rilevare d’ufficio la questione dell’abusivo frazionamento, deve sottoporla al contraddittorio delle parti.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il giudice che rilevi d’ufficio la questione deve, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti un termine per memorie.

  • art. 274 c.p.c.

    La censura sulla mancata riunione dei giudizi è stata ritenuta inammissibile, anche perché il provvedimento sulla riunione non ha natura decisoria.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che la doglianza sulla violazione di buona fede potesse sovvertire l’accertamento di fatto del Tribunale.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la valutazione circa l’unitarietà del rapporto fosse un accertamento di merito non sindacabile in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    La Corte ribadisce che il frazionamento abusivo contrasta con il principio del giusto processo.

  • art. 19-quaterdecies L. 172/2017

    La doglianza sull’equo compenso è stata dichiarata inammissibile perché non risultava dedotta nei gradi di merito e comunque implicava un riesame del merito.

  • art. 96, ultimo comma, c.p.c.

    È stata applicata la sanzione per responsabilità aggravata in ragione della colpa grave e dell’abuso dello strumento processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le domande relative a distinti crediti, benché riferibili a un medesimo rapporto di durata, possono essere proposte separatamente solo se il creditore alleghi e dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata; in difetto, il frazionamento è abusivo e contrario a correttezza, buona fede e giusto processo.
  • L’abusivo frazionamento del credito può essere rilevato dal giudice anche in termini di improponibilità della domanda, purché sia assicurato il contraddittorio sulle relative questioni ove esse non siano state dedotte dalle parti.
  • I limiti del giudicato vanno verificati con riguardo al rapporto concreto dedotto in giudizio: una decisione resa su una specifica frazione di credito o su un diverso incarico non si estende automaticamente ad altri rapporti o ad altre frazioni, anche se tra le stesse parti.
  • Le censure che richiedono una diversa ricostruzione del rapporto, della sua unitarietà o delle ragioni che avrebbero giustificato il frazionamento del credito sono, se sollecitano un riesame del merito e delle prove, inammissibili in cassazione.
  • La mancata riunione dei giudizi non è normalmente censurabile in cassazione se non nei casi in cui la doglianza si traduca in una violazione processuale decisiva e la parte abbia un concreto interesse a dolersene.
  • La parte che insiste in una strategia processuale già ritenuta abusiva e priva di giustificazione oggettiva può essere condannata anche per responsabilità aggravata, ove la condotta integri colpa grave o abuso dello strumento processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicatoAbuso del diritto

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