Cassazione Civile, Ordinanza n. 24768/2023 del 17/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro avvenuto durante una manovra dell'autovettura della parte attrice in prossimità di un'impalcatura montata da un'impresa esecutrice di lavori su un fabbricato condominiale. L'attrice sosteneva che un tubo fuoriuscito dal ponteggio, in parte occultato da una rete plastificata e privo di adeguata segnalazione, avesse costituito un'insidia o un pericolo occulto, causando l'impatto e i danni patrimoniali al veicolo. La società esecutrice dei lavori si costituiva resistendo alla domanda e chiamava in manleva la propria assicuratrice per la responsabilità civile. Il giudice di pace rigettava la domanda; in appello il tribunale confermava, ritenendo il sinistro imputabile esclusivamente alla condotta di guida non corretta dell'attrice e non a anomalie del tubo. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., del D.Lgs. 81/2008 e del Codice della strada, oltre a vizi motivazionali, per non avere il giudice valutato le omissioni della società convenuta e per avere addebitato il fatto a mere supposizioni; 2) violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. per avere il tribunale omesso di dichiarare il difetto di legittimazione a contraddire dell'assicuratrice chiamata in causa e per averla condannata alle spese, pur in assenza di domande proposte nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo infondato quanto alla pretesa carenza di motivazione, perché la sentenza impugnata esponeva chiaramente il percorso logico-giuridico seguito dal tribunale, e inammissibile nella parte relativa all'omesso esame di fatti decisivi, sia per la presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., sia perché la ricorrente si limitava a criticare la valutazione delle prove senza individuare specifici fatti storici decisivi non esaminati. Ha inoltre escluso che le dedotte violazioni di legge fossero effettive, poiché la censura mirava in realtà a una diversa ricostruzione del fatto. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato: ha richiamato il principio secondo cui il terzo chiamato in garanzia, anche senza domanda diretta dell'attore, ha diritto a partecipare al giudizio e a ottenere le spese se la sua chiamata è stata resa necessaria dalla tesi dell'attore poi risultata infondata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente in favore della controricorrente assicuratrice.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
Richiamato solo come norma asseritamente violata; la Corte non ne affronta il merito applicativo perché la censura è ricondotta a una diversa valutazione dei fatti.
art. 2043 c.c.
Richiamato solo come norma asseritamente violata; la Corte rileva che il motivo tende in realtà a sollecitare una nuova ricostruzione della quaestio facti.
D.Lgs. 81/2008
Invocato dalla ricorrente per sostenere omissioni nelle prescrizioni sui ponteggi; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità della censura.
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Citato quale disciplina del Codice della strada asseritamente violata; la Corte osserva che il motivo non individua specifici errori di diritto.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione e di indicazione degli atti; la Corte esclude un vizio motivazionale della sentenza impugnata.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per censura di motivazione apparente; la Corte ritiene che la sentenza di merito abbia espresso chiaramente le ragioni della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il contenuto della motivazione; la Corte reputa sufficiente la motivazione del tribunale.
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del fatto e che, sul vizio ex n. 5, opera il limite della doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, se non è dimostrato che le decisioni di merito si fondano su ragioni di fatto diverse.
art. 100 c.p.c.
Invocato per contestare la legittimazione a contraddire dell'assicuratrice; la Corte ritiene infondata la doglianza sulla partecipazione al giudizio del terzo chiamato.
art. 112 c.p.c.
Invocato per asserita corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude il vizio perché la condanna alle spese del terzo chiamato è coerente col principio di causazione.
art. 91 c.p.c.
Usato come base del principio di causazione e soccombenza nel riparto delle spese processuali a carico dell'attore soccombente nei confronti del terzo chiamato in garanzia.
art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di vizio motivazionale non è ammissibile quando la sentenza impugnata esponga in modo comprensibile le ragioni della decisione, anche se non confuti analiticamente tutte le argomentazioni di parte, dovendosi ritenere implicitamente disattese le tesi incompatibili con la motivazione adottata.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non indica specifici fatti storici decisivi non esaminati e si limita a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.
- Le censure formalmente qualificate come violazione di legge sono inammissibili quando, in realtà, mirano a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e una diversa ricostruzione della fattispecie concreta.
- Il terzo chiamato in garanzia può partecipare al giudizio e ottenere la rifusione delle spese nei confronti dell'attore soccombente quando la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle allegazioni e alle domande dell'attore, secondo il principio di causazione, anche se l'attore non abbia proposto domande dirette contro il terzo.
- In tema di spese processuali, il criterio della soccombenza opera in senso ampio e può giustificare la condanna dell'attore al pagamento delle spese del terzo chiamato in garanzia ove la sua iniziativa processuale abbia determinato la necessità della partecipazione del terzo al giudizio.
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