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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 452/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente assicuratore)

La controversia

Il lavoratore, affetto da ernia discale lombare, aveva chiesto l’indennizzo per malattia professionale in relazione all’attività di movimentazione di carichi mediante un carrello manovrato a mano. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 951/2015 depositata il 9 ottobre 2015, aveva riformato la decisione accogliendo l’appello dell’INAIL e dichiarando non dovuto l’indennizzo. Sulla base delle testimonianze, la Corte territoriale aveva ritenuto ridimensionata la gravosità del lavoro: il carrello veniva normalmente utilizzato da due lavoratori, il percorso era di 20-30 metri e non di 100, e la maggior parte dei pacchi pesava non più di 10 kg; ne aveva quindi escluso una seria esposizione al rischio e il nesso causale con la patologia. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi emersi dall’istruttoria; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non avesse spiegato lo scostamento dalla valutazione del Tribunale e avesse deciso sulla base di considerazioni fattuali limitative; (3) ulteriore omesso esame e critica della motivazione con cui la Corte territoriale aveva disatteso le conclusioni della CTU, la quale aveva riconosciuto il nesso causale ma non era stata in grado di formulare un giudizio motivato sull’esposizione al rischio, anche per l’impossibilità di recuperare la documentazione aziendale dopo il fallimento della ditta presso cui il lavoratore aveva operato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e, conseguentemente, l’intero ricorso. Il primo motivo non indicava un fatto storico, principale o secondario, specificamente individuato e decisivo, ma sollecitava una diversa valutazione delle risultanze istruttorie; il secondo non denunciava l’uso di prove non introdotte dalle parti o l’esercizio illegittimo di poteri istruttori, ma contestava il peso attribuito alle prove, valutazione riservata al giudice di merito; il terzo proponeva una critica alla motivazione al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità e non dimostrava l’omesso esame di un fatto decisivo né un vizio motivazionale riconducibile al minimo costituzionale. La Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva considerato la CTU e le modalità concrete della prestazione, traendone un percorso argomentativo coerente sull’assenza di una sufficiente esposizione al rischio e del nesso causale. Non sono state liquidate le spese del giudizio di cassazione, in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. attestata nella sentenza impugnata e dell’esenzione collegata alle condizioni reddituali per le controversie previdenziali. È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In applicazione del richiamato principio di diritto appare evidente che la formulazione della doglianza da parte del ricorrente finisce per denunciare non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la diversa valorizzazione di risultanze istruttorie da parte della Corte territoriale e, pertanto, essa fuoriesce dai confini entro i quali il codice di rito ritiene ammissibile il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato.

    Il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di contestare la diversa valutazione delle prove; occorre denunciare l’omesso esame di uno specifico fatto storico, discusso tra le parti e decisivo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Sez. Un. n. 8053/2014).

    Il ricorrente deve individuare il fatto storico omesso, indicare gli elementi da cui ne risulta l’esistenza, precisare come e quando sia stato discusso e illustrarne la decisività; la mancata menzione di singoli elementi probatori non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque esaminato.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Sez. Un. n. 8053/2014).

    Il requisito di specifica indicazione previsto per il ricorso per cassazione impone di identificare puntualmente il fatto storico e gli elementi rilevanti per dimostrarne esistenza, discussione processuale e decisività.

  • art. 115 c.p.c.

    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, al fine di dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (cfr. in tema, Cass. n. 26769 del 2018).

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciuti; non basta contestare la preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, al fine di dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (cfr. in tema, Cass. n. 26769 del 2018).

    La scelta del giudice di merito di attribuire maggiore efficacia persuasiva ad alcune prove ritualmente acquisite rispetto ad altre rientra nella valutazione probatoria consentita dall’art. 116 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il principio di diritto sopra richiamato va letto in correlazione con l’altro, secondo cui: “In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, bensì un errore di fatto, censurabile, semmai, attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 de 2012, art. 54, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012” (Così Cass. n. 23940 del 2017).

    La contestazione dell’apprezzamento delle prove non integra, di per sé, violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; l’eventuale censura motivazionale deve rispettare i limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Come afferma ormai pacificamente la giurisprudenza di questa Corte, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (ex plurimis, cfr. Cass. n. 23940 del 2017).

    La nullità per vizio di motivazione è configurabile nei casi in cui la motivazione manchi, sia apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; al di fuori di tali ipotesi, la censura è ammissibile soltanto nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Come afferma ormai pacificamente la giurisprudenza di questa Corte, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (ex plurimis, cfr. Cass. n. 23940 del 2017).

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale: rilevano la mancanza, l’apparenza, l’irriducibile contraddittorietà o l’incomprensibilità della motivazione.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    Non si provvede sulle spese del presente giudizio, stante l’attestazione, nella sentenza impugnata, dell’esistenza in atti della dichiarazione dell’odierno ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c., avente ad oggetto l’esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali in capo al soggetto che versi nelle condizioni reddituali per poterne beneficiare (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. con modifiche nella L. n. 326 del 2003), il cui scopo è quello di non scoraggiare la proposizione di domande giudiziali attinenti alla materia della previdenza/assistenza (Cass. n. 15659 del 2019).

    In presenza della dichiarazione prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c. e delle condizioni reddituali richieste, l’esenzione dalle spese nei giudizi previdenziali giustifica la mancata statuizione sulle spese del giudizio.

  • D.L. n. 269/2003, art. 42, comma 11

    Non si provvede sulle spese del presente giudizio, stante l’attestazione, nella sentenza impugnata, dell’esistenza in atti della dichiarazione dell’odierno ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c., avente ad oggetto l’esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali in capo al soggetto che versi nelle condizioni reddituali per poterne beneficiare (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. con modifiche nella L. n. 326 del 2003), il cui scopo è quello di non scoraggiare la proposizione di domande giudiziali attinenti alla materia della previdenza/assistenza (Cass. n. 15659 del 2019).

    La disposizione è richiamata a fondamento dell’esenzione dalle spese per il soggetto che, nelle controversie previdenziali, possieda i requisiti reddituali previsti.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    La legge ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, in base al quale, quando ricorrono i presupposti, va dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo deve identificare lo specifico fatto storico, gli elementi testuali o extratestuali da cui risulta, le modalità e il momento in cui è stato discusso tra le parti e la sua decisività; non è sufficiente chiedere una diversa lettura delle prove o lamentare che la sentenza non abbia menzionato ogni risultanza istruttoria.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il peso o la forza persuasiva attribuiti dal giudice alle prove ritualmente acquisite; occorre denunciare che la decisione si fondi su prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei poteri officiosi riconosciuti.
  • La valutazione comparativa delle prove e il libero convincimento del giudice di merito appartengono all’apprezzamento fattuale e non sono sindacabili in cassazione come violazione o falsa applicazione di legge; l’eventuale censura motivazionale resta soggetta ai limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., le censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione non sono autonomamente ammissibili; il sindacato sulla motivazione è limitato ai vizi che compromettono il minimo costituzionale oppure all’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo.

Come è indicizzato

MaterieInfortuni e malattie professionaliImpugnazioniProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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