Cassazione Civile, Sentenza n. 436/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per il 2013 calcolata prendendo a base il salario minimo previsto dal contratto provinciale per operai agricoli e florovivaisti maggiorato del "terzo elemento" (pari al 30,44%), nonché la riliquidazione della corrispondente contribuzione figurativa. Contestava inoltre la mancata condanna dell'INPS alle spese e la decisione sulla compensazione delle spese processuali relativa alla dichiarazione reddituale per l'esonero dalle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente interpretato il contratto collettivo provinciale ritenendo che la retribuzione indicata per gli operai a tempo determinato fosse già comprensiva del "terzo elemento" (calcolato come maggiorazione del 30,44% della retribuzione per gli operai a tempo indeterminato). Perciò la domanda di maggiore indennità e la riliquidazione della contribuzione figurativa erano infondate. Ha inoltre respinto il motivo relativo all'esonero dalle spese per la prima fase del giudizio, rilevando che la dichiarazione reddituale ai fini dell'esonero deve essere prodotta nell'atto introduttivo del primo grado e non può retroagire per ottenere l'esonero delle spese già sostenute nel primo grado.
Norme richiamate
art. 1362 cod. civ.
Regola generale sull'interpretazione dei contratti; richiamata come riferimento per l'ermeneutica contrattuale nella disamina delle clausole del contratto collettivo provinciale.
art. 1363 cod. civ.
Principio che assegna rilievo alla comune intenzione delle parti e all'interpretazione sistematica; utilizzato dalla Corte per ritenere che il contratto provinciale includesse già il "terzo elemento" nella retribuzione per i determinati.
art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.05.2010
Prevede l'inserimento del "terzo elemento" nella retribuzione come emolumento per festività, ferie, tredicesima/quattordicesima; la Corte ha riconosciuto l'esistenza dell'elemento ma ha ritenuto che il valore convenuto nel contratto provinciale fosse già comprensivo di tale elemento.
art. 14 contratto collettivo provinciale (provincia di Reggio Calabria) 14.03.2013
Norma contrattuale provinciale che indica la retribuzione per operai a tempo determinato; la Corte di merito è pervenuta all'interpretazione che tale importo fosse già calcolato includendo il "terzo elemento".
art. 32, L. n. 264/1949
Norma richiamata in relazione alla disciplina delle indennità di disoccupazione agricola; invocata dalla ricorrente per la riliquidazione ma la Corte ha giudicato la domanda infondata alla luce dell'interpretazione contrattuale.
art. 3, D.L. n. 942/1977 conv. L. n. 41/1978
Riferimento normativo richiamato dalla ricorrente in tema di prestazioni previdenziali per i lavoratori agricoli; non ha determinato diversa soluzione rispetto all'interpretazione del contratto.
art. 8, L. n. 155/1981
Ulteriore disposizione sul sistema delle prestazioni agricole richiamata dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto comunque infondata la richiesta di riliquidazione.
art. 152 disp. att. c.p.c.
Disciplina la dichiarazione reddituale per ottenere l'esonero dalle spese processuali. La Corte ha interpretato la norma nel senso che la dichiarazione deve essere resa nell'atto introduttivo del primo grado per produrre effetti sulle spese di quel grado; una dichiarazione resa successivamente non può estinguere l'obbligo di spese già maturato nel primo grado.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Norme sul contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso.
art. 88 T.U. n. 115/2002
Richiamato in relazione ai controlli sulla veridicità delle autocertificazioni reddituali; usato per giustificare la necessità di limitare nel tempo la possibilità di produrre autocertificazioni non verificabili.
Massime di principio
- Nell'interpretazione dei contratti collettivi, specialmente di quelli provinciali e multilivello, il giudice deve privilegiare l'interpretazione sistematica e la ricerca della comune intenzione delle parti ai sensi degli artt. 1362-1363 c.c.; non basta prospettare in cassazione un'interpretazione alternativa plausibile per rovesciare la valutazione di merito.
- Se un contratto collettivo provinciale indica una retribuzione per lavoratori a tempo determinato, occorre verificare se tale importo sia già comprensivo di elementi accessori (es. "terzo elemento"); la semplice richiamata di percentuali contrattuali non implica automaticamente una maggiorazione se il testo contrattuale è interpretabile in senso inclusivo.
- La riliquidazione della contribuzione figurativa segue l'esito del diritto alla prestazione: se l'indennità non è dovuta per ragioni di interpretazione contrattuale, anche la domanda di rettifica della contribuzione è infondata.
- La censura in cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura del contratto senza dimostrare un errore di ermeneutica o un omesso esame di fatti decisivi da parte del giudice di merito.
- Per ottenere l'esonero dalle spese processuali (art. 152 disp. att. c.p.c.) la dichiarazione reddituale deve essere prodotta nell'atto introduttivo del primo grado; dichiarazioni rese successivamente non possono retroagire per eliminare l'obbligo delle spese già maturate nel primo grado.
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