Cassazione Civile, Sentenza n. 437/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la declaratoria del diritto a ricevere l'indennita di disoccupazione agricola per l'anno 2013 parametrata al salario minimo previsto dal contratto provinciale per operai agricoli e florovivaisti maggiorato del cosiddetto "terzo elemento" (30,44%), nonche' il ricalcolo e l'accredito della relativa contribuzione figurativa. Proponeva inoltre gravami relativi alle spese di lite e alla dichiarazione reddituale per l'esonero dalle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la Corte d'appello ha correttamente interpretato il contratto collettivo provinciale (art. 14) come contenente gia' la previsione del terzo elemento nella retribuzione indicata per gli operai a tempo determinato (calcolato come maggiorazione del 30,44% della retribuzione degli operai a tempo indeterminato). Per cio' sono state richiamate le regole di interpretazione dei contratti di diritto comune (art. 1363 c.c.) e il limite della censura in cassazione a mere interpretazioni alternative. L'infondatezza del primo motivo ha assorbito i motivi relativi alla riliquidazione della contribuzione figurativa e alle spese; il quarto motivo e' stato anch'esso respinto: la dichiarazione per l'esonero dalle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo del primo grado per poter produrre effetto sulle spese del primo grado, e non puo' essere acquisita tardivamente per esonerare dai costi gia' maturati. La Corte ha inoltre rilevato l'obbligo del ricorrente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13 d.P.R. 115/2002. Nulla e' stato pronunciato sulle spese del giudizio di legittimita' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Norme richiamate
Codice Civile - art. 1362 c.c.
Richiamato come parte delle regole di ermeneutica contrattuale applicabili ai contratti collettivi di diritto comune; utilizzato per interpretare la volonta' delle parti nel contratto provinciale
Codice Civile - art. 1363 c.c.
Fondamentale per l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune; la Corte ne ha fatto uso per ritenere che il contratto provinciale includesse gia' il terzo elemento nella retribuzione
CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti - art. 49 del 25.5.2010
Stabilisce che il terzo elemento rientra nella retribuzione degli operai a tempo determinato e ne indica la misura (30,44%); la Corte ha riconosciuto la previsione ma ha ritenuto che, nel contratto provinciale impugnato, il valore indicato fosse gia' comprensivo di tale elemento
Contratto provinciale per operai agricoli e florovivaisti di Reggio Calabria - art. 14 del 14.3.2013
Oggetto di interpretazione decisiva: la Corte territoriale ha ritenuto che la retribuzione prevista per gli operai a tempo determinato fosse gia' comprensiva del terzo elemento
L. n. 264/1949 - art. 32
Richiamata tra le norme relative all'indennita di disoccupazione agricola, posto a fondamento delle domande del ricorrente; la Corte di merito ha comunque ritenuto infondata la richiesta di maggiorazione
D.l. n. 942/1977 conv. con L. n. 41/1978 - art. 3
Riferimento normativo richiamato nella contestazione sulla riliquidazione delle prestazioni e della contribuzione figurativa
L. n. 155/1981 - art. 8
Norma richiamata in relazione alle regole sulle prestazioni di disoccupazione agricola e alla contribuzione figurativa
Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile - art. 152 disp. att. c.p.c.
Regola l'esonero dalle spese di giudizio dietro dichiarazione sostitutiva di condizioni reddituali; la Corte ha stabilito che tale dichiarazione deve essere resa nel primo grado per produrre effetto sulle spese del primo grado e che non puo' essere resa tardivamente per esonerare retroattivamente dalle spese
D.P.R. n. 115/2002 - art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente dopo il rigetto del ricorso
T.U. n. 115/2002 - art. 88
Richiamato come riferimento ai controlli sulla veridicita' delle autocertificazioni reddituali, a fondamento della necessita' di rendere la dichiarazione in tempo utile per i controlli
Massime di principio
- Nei contratti collettivi provinciali (contratti di diritto comune) l'interpretazione e' disciplinata dagli artt. 1362-1363 c.c.; la Corte valuterà la comune volonta' negoziale e non puo' essere ribaltata in Cassazione sulla base di una mera alternativa interpretativa plausibile
- Quando un contratto provinciale indica una retribuzione forfettaria per determinate categorie, puo' darsi che essa sia gia' comprensiva di elementi accessori (es. "terzo elemento"); la parte che chiede maggiorazioni deve dimostrare che la disciplina contrattuale non li abbia gia' inclusi
- La riliquidazione della contribuzione figurativa dipende dalla fondatezza della pretesa economica sottostante (es. aumento della base di calcolo dell'indennita); se la base economica e' esclusa, la riliquidazione e' assorbita
- La dichiarazione sostitutiva per l'esonero delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo del primo grado per incidere sulle spese di quel grado; non e' ammesso farla valere retroattivamente in appello per esonerare dalle spese gia' maturate
- In Cassazione non e' sufficiente prospettare un'interpretazione alternativa del contratto: occorre dimostrare violazione di norme o errori di diritto per ottenere l'annullamento della statuizione di merito
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