Cassazione Civile, Sentenza n. 451/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (assicurazione sociale)
La controversia
Il lavoratore, operaio addetto all’uso di strumenti vibranti, aveva denunciato nel 2007 una tecnopatia angioneurotica e chiesto l’indennizzo del danno biologico. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 435/2015 depositata il 7 gennaio 2016, aveva riformato la decisione, riconoscendo l’esposizione al rischio per uso di strumenti vibranti per diverse ore al giorno e quasi tutti i giorni, per diciassette anni continuativi. Aveva quantificato il danno biologico al 12% per la vasculopatia/sindrome di Raynaud, applicato il criterio della semisomma per ulteriori menomazioni articolari e determinato un’invalidità complessiva del 15,75%, arrotondata al 16% facendo riferimento alla prassi medico-legale. L’INAIL ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2000, sostenendo che l’arrotondamento dal 15,75% al 16% non è consentito e attribuisce indebitamente la rendita, prevista dal 16%, invece dell’indennizzo in capitale; con il secondo ha denunciato la violazione del medesimo art. 13 e della tabella delle menomazioni approvata con D.M. 12 luglio 2000, contestando che la percentuale fosse stata determinata sulla base della prassi medico-legale anziché dei criteri tabellari vincolanti.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati. Ha affermato che il D.M. 12 luglio 2000, attuativo dell’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, è norma regolamentare con rilevanza esterna e che la determinazione della percentuale deve attenersi alle sue tabelle. Il sistema distingue l’indennizzo in capitale per menomazioni dal 6% e inferiori al 16% dalla rendita per menomazioni pari o superiori al 16%; non è consentito al giudice o al consulente arrotondare la percentuale, neppure per frazioni di punto, così da superare la soglia legale. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha dato atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38
Il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, ha introdotto per la prima volta l’indennizzabilità delle menomazioni per danno biologico nell’ambito della tutela INAIL, prevedendo che le prestazioni per il ristoro delle stesse siano determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato; in quest’ottica si è stabilito che, ove al lavoratore residui un danno biologico, per i danni conseguenti a infortuni sul lavoro o malattie professionali, viene corrisposto un indennizzo che, per le menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, e, dal 16 per cento è erogato in rendita.
La norma prevede l’indennizzo in capitale per menomazioni dal 6% a meno del 16% e la rendita dal 16%; la soglia va accertata secondo il sistema tabellare, senza arrotondamenti giudiziali che trasformino una percentuale inferiore in una pari al 16%.
D.M. 12 luglio 2000
Il Consulente tecnico incaricato e il giudice, nel determinare la percentuale di danno al fine del riconoscimento del beneficio di legge, devono dunque fare riferimento unicamente al D.M. del 2000, ove detta percentuale è indicata, a seconda dei casi, con un valore unico ovvero in un intervallo di valori o ancora con locuzioni “superiore a” ovvero “fino a”.
Le tabelle ministeriali costituiscono il riferimento esclusivo per determinare la percentuale di danno rilevante ai fini della prestazione; non è possibile sostituire i criteri tabellari con prassi medico-legali o arrotondamenti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
E’ andato consolidandosi, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui, nel regime di liquidazione del danno da infortunio successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il D.M. 12 luglio 2000, recante approvazione delle tabelle delle menomazioni, d’indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, ha natura di norma regolamentare con rilevanza esterna, la cui violazione è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (In tal senso cfr. Cass. n. 13574 del 2014, Cass. n. 990 del 2016, Cass. n. 23896 del 2021).
La violazione del D.M. 12 luglio 2000, quale norma regolamentare con rilevanza esterna, è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Massime di principio
- Nel sistema di indennizzo INAIL introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, la rendita spetta per menomazioni pari o superiori al 16%, mentre quelle dal 6% a meno del 16% sono indennizzate in capitale.
- Per determinare la percentuale di danno biologico ai fini delle prestazioni INAIL, giudice e consulente tecnico devono applicare esclusivamente le tabelle approvate con D.M. 12 luglio 2000, secondo il valore o l’intervallo da esse previsto.
- Non è consentito arrotondare per eccesso o per difetto la percentuale tabellare, neppure per frazioni di punto, quando l’arrotondamento comporterebbe il superamento della soglia che determina il passaggio dall’indennizzo in capitale alla rendita.
- La violazione delle tabelle del D.M. 12 luglio 2000, aventi natura di norma regolamentare con rilevanza esterna, può essere denunciata in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
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