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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34352/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto con cui il Tribunale aveva liquidato al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso professionale. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma il Tribunale l’aveva dichiarata inammissibile per tardività. In cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c.: sosteneva di non aver ricevuto una rituale comunicazione del decreto, che la semplice schermata SICID e il "visto PM" non provassero una comunicazione effettuata nelle forme di rito, e che non potesse gravare sul Pubblico Ministero l’onere di provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto. Contestava inoltre il mancato rilievo dell’attestazione del direttore amministrativo, secondo cui non sarebbe stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per difetto di sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha aggiunto che, comunque, il ricorso non superava il filtro dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché il Tribunale aveva deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ricostruito il regime delle opposizioni ai decreti di pagamento in materia di spese di giustizia: si applica il rito sommario di cognizione e, in caso di comunicazione o notificazione, il termine di 30 giorni; in mancanza, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché nel caso concreto l’opposizione era comunque tardiva rispetto a quest’ultimo termine, l’inammissibilità dell’opposizione è stata confermata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la natura della parte ricorrente e per la mancata costituzione dell’intimato; escluso anche l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Rimedio di opposizione avverso il decreto di pagamento delle spese di giustizia; il decreto deve essere comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l’opponibilità del decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato tramite l’opposizione prevista dall’art. 170.

  • art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario»

    Le opposizioni in materia di spese di giustizia seguono il rito sommario di cognizione.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Il decreto di liquidazione è equiparato all’ordinanza del giudice monocratico appellabile; da ciò si ricava l’applicabilità del termine breve di impugnazione ove vi sia comunicazione o notificazione.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di comunicazione o notificazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione per i provvedimenti decisori e definitivi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 136 c.p.c.

    Invocato come norma sulla comunicazione; nel caso concreto la censura è stata ritenuta non decisiva ai fini dell’esito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l’onere della prova della conoscibilità dell’atto; la Corte ha ritenuto assorbente la tardività comunque maturata ex art. 327 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’opposizione ai decreti di liquidazione in materia di spese di giustizia segue il rito sommario di cognizione; se il provvedimento è comunicato o notificato, il termine di impugnazione è di trenta giorni.
  • In mancanza di comunicazione o notificazione rituale del decreto, resta applicabile il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetti la sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione non supera il filtro dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. se la decisione impugnata è conforme all’interpretazione già affermata dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Nelle opposizioni ai decreti di pagamento, la questione della ritualità della comunicazione non evita l’inammissibilità quando l’impugnazione risulti comunque proposta oltre il termine lungo applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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