Cassazione Penale, Sentenza n. 17847/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revoca della misura patrimoniale di confisca irrogata ai sensi della legge n. 575/1965 sostenendo violazione del diritto all'imparzialità del giudice (citando gli artt. 37 comma 1 lett. b) e 111 comma 2 Cost.). Il motivo concreto è che la dottoressa Gabriella Casella avrebbe fatto parte sia del collegio penale che, in sede di cognizione, aveva condannato Della Ventura per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., sia del collegio che ha emesso il decreto di confisca, configurando a loro avviso una causa di incompatibilità. I ricorrenti invocano altresì un mutamento di indirizzo giurisprudenziale che avrebbe esteso la possibilità di ricusazione anche ai procedimenti di prevenzione, e sostengono che tale "fatto nuovo" giustificherebbe la revoca, richiamando le Sezioni Unite (Beschi, n. 18288/2010).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha rigettato la richiesta di revoca. Ha ritenuto che l'eventuale causa di incompatibilità dovesse essere fatta valere mediante l'istituto della ricusazione nel corso dell'originario procedimento di prevenzione; non essendo stata proposta alcuna istanza di ricusazione nei termini, l'incompatibilità non determina la nullità degli atti e non può essere utilizzata ex post per annullare un decreto di confisca ormai definitivo. La Corte ha poi rilevato che l'eventuale mutamento giurisprudenziale è neutro ai fini della revoca quando il rimedio processuale (la ricusazione) era già disponibile e prevedibile (con richiamo a precedenti come Nicitra 2008). I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111, comma 2
Il principio del giusto processo non autorizza la revoca di provvedimenti definitivi per vizi di incompatibilità del giudice non dedotti tramite la ricusazione nei termini: l'incompatibilità è rimedio processuale (ricusazione) e non causa automatica di nullità del giudizio.
Legge n. 575/1965 (disposizioni in materia di misure di prevenzione e confisca)
Normativa di riferimento per l'adozione della confisca patrimoniale: il procedimento di prevenzione resta soggetto alle regole ordinarie sui rimedi processuali, ivi compresa la ricusazione del giudice.
Codice di procedura penale, art. 178, lett. a)
Distinzione tra difetto di capacità del giudice (mancanza dei requisiti generali) e incompatibilità connessa a situazioni specifiche di un dato procedimento: quest'ultima impone la ricusazione ma non produce di per sé la nullità degli atti.
Codice di procedura civile, art. 52
Principio citato in analogia: la parte deve tempestivamente proporre l'istanza di ricusazione nelle forme e nei termini di legge, pena la legittimazione della partecipazione del giudice al procedimento.
Sezioni Unite, n. 18288 del 21/01/2010 (Beschi)
Giurisprudenza citata dai ricorrenti come argomento a favore della revoca per fatti nuovi; la Corte osserva però che non può consentire di eludere l'obbligo di esercitare la ricusazione nel corso del procedimento originario quando tale strumento fosse disponibile.
Giurisprudenza di legittimità recente (es. sent. 24/02/2022, Lapelosa; sent. 19/05/2021, Robecchi)
Rilevata dalla Corte: è pacifico che il giudice può essere ricusato se ha già espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto, ma ciò riguarda l'esercizio tempestivo della ricusazione nel procedimento di prevenzione e non la riapertura ex tunc di un provvedimento definitivo.
Massime di principio
- L'incompatibilità del giudice è rimedio esercitabile mediante ricusazione nel corso del procedimento interessato; se non proposta nei termini, non determina la nullità degli atti già definitivi.
- Un mutamento giurisprudenziale che amplia la possibilità di ricusazione non autorizza automaticamente la revoca di misure definitive quando lo strumento processuale era già disponibile e conoscibile al tempo del procedimento originario.
- I procedimenti di prevenzione (confisca di prevenzione) sono soggetti, quanto alla tutela dell'imparzialità del giudice, alle stesse regole sostanziali e proceduralmente attuabili degli altri processi: la parte deve attivare i rimedi previsti dall'ordinamento nel grado e nei termini opportuni.
- Se la causa di incompatibilità è emersa solo dopo la chiusura del grado e non era ragionevolmente prevedibile, possono sussistere margini diversi; ma quando la causa era nota al tempo del procedimento, l'omessa ricusazione comporta preclusione.
- Per evitare il rischio di perdere la possibilità di impugnare profili di imparzialità, le parti devono verificare tempestivamente la composizione del collegio e, se rilevabili elementi di incompatibilità, proporre immediatamente l'istanza di ricusazione nei modi e nei termini di legge.
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