Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09841/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e, non avendo le controricorrenti aderito alla rinuncia, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, applicando il principio di causalità e non ravvisando ragioni meritevoli per derogare alla regola della soccombenza virtuale del rinunciante.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

Il supercondominio ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato il suo gravame. Prima della decisione sul ricorso, però, l'assemblea straordinaria del supercondominio ha deliberato di rinunciare al ricorso e la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia chiedendo la declaratoria di estinzione del processo con compensazione delle spese. Le controricorrenti si sono opposte alla compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale e idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • principio di causalità

    Le spese devono gravare sulla parte che ha introdotto il giudizio di legittimità e poi ne ha determinato l'estinzione mediante rinuncia, salvo ragioni particolarmente meritevoli che nel caso non sono state ravvisate.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e non accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia unilaterale del ricorrente, le spese seguono il principio di causalità e sono normalmente poste a carico della parte che ha introdotto il ricorso e poi ne ha causato la cessazione.
  • La compensazione delle spese in presenza di rinuncia al ricorso richiede la sussistenza di ragioni specificamente apprezzabili; in mancanza, opera la regola generale di condanna del rinunciante alle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.