Cassazione Civile, Ordinanza n. 09841/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e, non avendo le controricorrenti aderito alla rinuncia, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, applicando il principio di causalità e non ravvisando ragioni meritevoli per derogare alla regola della soccombenza virtuale del rinunciante.
Esito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
Il supercondominio ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato il suo gravame. Prima della decisione sul ricorso, però, l'assemblea straordinaria del supercondominio ha deliberato di rinunciare al ricorso e la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia chiedendo la declaratoria di estinzione del processo con compensazione delle spese. Le controricorrenti si sono opposte alla compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale e idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.
principio di causalità
Le spese devono gravare sulla parte che ha introdotto il giudizio di legittimità e poi ne ha determinato l'estinzione mediante rinuncia, salvo ragioni particolarmente meritevoli che nel caso non sono state ravvisate.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e non accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia unilaterale del ricorrente, le spese seguono il principio di causalità e sono normalmente poste a carico della parte che ha introdotto il ricorso e poi ne ha causato la cessazione.
- La compensazione delle spese in presenza di rinuncia al ricorso richiede la sussistenza di ragioni specificamente apprezzabili; in mancanza, opera la regola generale di condanna del rinunciante alle spese.
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