Cassazione Civile, Ordinanza n. 35305/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata. Le cedenti avevano pattuito un prezzo con saldo finale; la società cessionaria aveva però opposto che, in base a una clausola di garanzia/salvaguardia inserita nel contratto, le cedenti dovevano tenere indenne l'acquirente dalle sopravvenienze passive di natura erariale riferibili a gestioni anteriori alla cessione. I giudici di merito avevano quindi ritenuto che il residuo prezzo dovesse essere trattenuto/compensato entro il limite dei debiti erariali emersi, rigettando le domande di pagamento del saldo. La ricorrente per cassazione ha dedotto, in un unico motivo, omesso esame di fatti decisivi, nullità della sentenza e violazione/falsa applicazione degli artt. 1241 e 1243 c.c. e degli artt. 112, 113, 115 c.p.c., sostenendo: che la Corte d'appello non avesse correttamente qualificato le domande e non si fosse pronunciata sulla legittimità della compensazione; che mancasse la reciprocità dei crediti e dei debiti; che il credito opposto non fosse liquido; che non fosse provato il pagamento dei debiti erariali da parte della cessionaria; che non fosse stato allegato il rifiuto delle cedenti di adempiere all'obbligo di farsi carico del debito erariale, e che la decisione si fondasse su prove mai offerte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo promiscuo, cumolando censure eterogenee (vizi di motivazione, errores in procedendo e errores in indicando) senza autonoma e chiara distinzione; che la doglianza di omessa pronuncia fosse infondata perché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato le domande e qualificato la pretesa della cessionaria come eccezione impeditiva del credito azionato in monitorio; che la dedotta violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. fosse inammissibile, poiché in realtà mirava a contestare la valutazione delle prove e non l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti; che, infine, il ricorso tendesse sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Non sono state liquidate spese per mancata difesa delle intimate, ma è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1241 c.c.
Richiamato quale norma sulla compensazione legale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la ricostruzione in fatto e la valutazione della sussistenza dei presupposti del credito opposto.
art. 1243 c.c.
Richiamato quale norma sulla compensazione giudiziale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa il motivo inammissibile e la contestazione sostanzialmente meramente fattuale.
art. 112 c.p.c.
La Corte ribadisce che l'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi statuizione su un capo di domanda o eccezione; nel caso concreto la statuizione c'era.
art. 113 c.p.c.
La censura è assorbita nella critica alla motivazione e alla valutazione del merito, non traducendosi in un vero vizio denunciabile nei termini prospettati.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti l'apprezzamento del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La Corte richiama il principio per cui l'apprezzamento della forza probatoria delle prove è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
art. 360 c.p.c.
Viene sottolineato che i motivi di ricorso devono essere distinti e non promiscuamente cumulati, altrimenti si riversa impropriamente sulla Cassazione il compito di separare le censure.
art. 380 bis c.p.c.
È richiamato solo per la fase camerale di trattazione sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in un unico motivo censure eterogenee e non chiaramente scindibili, perché il giudice di legittimità non può essere gravato del compito di separare e riqualificare autonomamente i diversi vizi denunciati.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se manca qualsiasi statuizione su una domanda o eccezione; non ricorre se il giudice di merito abbia in realtà esaminato la questione, anche con soluzione ritenuta errata dalla parte.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando la decisione si fondi su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio o la maggiore attendibilità attribuita a una prova rispetto a un'altra.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove; se il motivo mira sostanzialmente a contestare l'accertamento di merito, esso è inammissibile in cassazione.
- Nei giudizi di legittimità, l'apprezzamento dell'efficacia dimostrativa delle prove e la ricostruzione del fatto restano riservati al giudice di merito, salvo i limiti del controllo di legittimità effettivamente consentiti.
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