Cassazione Civile, Ordinanza n. 21283/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava il recupero a tassazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della deduzione operata nel 2010 da una società per le spese sostenute per la realizzazione di un parco eolico, poi riportata nella dichiarazione consolidata della capogruppo. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che l'investimento agevolato fosse stato realizzato entro il termine previsto dall'art. 5 d.l. n. 78/2009 (c.d. Tremonti ter), poiché entro il 30 giugno 2010 la società aveva acquistato e integralmente pagato le turbine eoliche, mentre la prestazione successiva del venditore sarebbe consistita in un'obbligazione di facere accessoria alla compravendita. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico; la Corte ha tuttavia esaminato preliminarmente la tempestività del ricorso e ha rilevato che la notifica era avvenuta oltre il termine lungo, anche tenendo conto della sospensione straordinaria prevista dal d.l. n. 119/2018, senza aggiungere la sospensione feriale di agosto 2019 perché integralmente assorbita dalla sospensione straordinaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per tardiva notificazione. Ha calcolato il termine lungo semestrale decorrente dal deposito della sentenza impugnata, ha applicato la sospensione straordinaria di nove mesi prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, e ha escluso il cumulo con la sospensione feriale dei termini, richiamando un precedente conforme. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controricorrenti e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5 d.l. n. 78/2009
Norma richiamata come base dell'agevolazione fiscale oggetto del recupero a tassazione; la sentenza d'appello l'aveva interpretata nel senso che rilevava il completamento dell'investimento entro il termine del 30 giugno 2010.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018
Ha disposto una sospensione straordinaria dei termini processuali che la Corte ha computato nel termine per ricorrere per cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, a carico della ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre dal deposito della sentenza quando non vi sia notificazione della decisione alla parte vittoriosa.
- La sospensione straordinaria dei termini processuali prevista da una norma speciale deve essere computata nel termine per impugnare e, se copre integralmente il periodo feriale, esclude il cumulo con la sospensione dei termini di agosto.
- Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine finale, esso è inammissibile per tardività, senza che la Corte debba esaminare i motivi di merito.
- L'ulteriore contributo unificato è dovuto, se ne ricorrono i presupposti, anche in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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