Cassazione Penale, Sentenza n. 46540/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per tentata truffa (artt. 56, 640 e 61 n.7 c.p.), deducendo: 1) violazione di norme processuali e vizio della motivazione per contraddittorietà e ne bis in idem rispetto a precedente sentenza di assoluzione sul medesimo incendio dell'imbarcazione; 2) travisamento della ricostruzione dei fatti e violazione del divieto di un secondo giudizio (richiamando artt. 648, 649 e 238-bis c.p.p.); 3) carenze e illogicità nella valutazione della prova, con specifico riferimento alla testimonianza del teste Piccolo (art. 192 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha osservato che il ricorrente, in appello, aveva rinunciato alla prescrizione (quindi la questione non rilevava), che il ricorso era tempestivo e che i motivi erano sostanzialmente una riedizione dei motivi di appello senza confronto puntuale con la motivazione della Corte d'appello. La Cassazione ha confermato che non sussiste il ne bis in idem perché i due giudizi hanno valutato aspetti diversi della vicenda (condotte commissiva vs omissiva) e che il giudice può rivalutare lo stesso fatto storico in relazione a diverso reato purché adeguatamente motivato. Ha inoltre ribadito l'inammissibilità di una nuova rivalutazione del merito o della credibilità delle prove in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al rimborso in favore della parte civile di euro 3.510,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Norma citata quale riferimento alla tentata commissione del reato; la Corte ha considerato la rilevanza della condotta tentata nel quadro dell'imputazione principale.
art. 640 c.p.
Delitto di truffa contestato; la Corte ha confermato la valutazione della sussistenza dell'elemento intenzionale e del movente economico.
art. 61 n.7 c.p.
Circostanza aggravante richiamata nella motivazione e considerata ai fini della quantificazione della pena.
art. 649 c.p.p.
Richiamato nel quadro del principio ne bis in idem; la Corte ha interpretato che il divieto impedisce un secondo giudizio per lo stesso fatto e stesso reato, ma non impedisce di riesaminare lo stesso fatto storico rispetto a un diverso reato quando adeguatamente motivato.
art. 238-bis c.p.p.
Regola l'acquisizione nei nuovi procedimenti di sentenze irrevocabili; la Corte ha ribadito che tali sentenze non vincolano automaticamente il giudice del nuovo procedimento, che mantiene autonomia valutativa purché motivi le eventuali divergenze.
art. 192 c.p.p.
Norma richiamata in relazione al presunto travisamento della prova; la Corte ha escluso il travisamento, ritenendo generiche le censure e precludendo una nuova valutazione del merito in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiama i limiti di censura della motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse logica e sufficiente per escludere le doglianze difensive.
art. 606, comma 3 c.p.p.
Applicato per escludere motivi nuovi di travisamento della prova in cassazione in caso di doppia conforme; la Corte ha dichiarato inammissibili censure sollevate per la prima volta in Cassazione che avrebbero dovuto essere dedotte in appello.
artt. 544, comma 3 e 585, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamati per la computazione del termine di impugnazione; la Corte ha dichiarato il ricorso tempestivo sulla base del calcolo previsto da tali disposizioni.
art. 449 c.p. e art. 428 c.p.
Norme citate in riferimento alla sentenza di assoluzione del 23/11/2015 evocata dalla difesa; la Cassazione ha evidenziato che la precedente assoluzione, basata su diversa fattispecie (omissiva), non impediva la valutazione di una condotta commissiva diversa nel nuovo processo.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem impedisce di essere giudicati per lo stesso fatto e lo stesso reato già giudicato irrevocabilmente, ma non vieta di riesaminare lo stesso fatto storico rispetto a una diversa fattispecie di reato se il giudice motiva la diversa inquadratura.
- L'acquisizione di sentenze irrevocabili ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. non vincola in modo automatico il giudice del nuovo procedimento: costituiscono elemento di prova, ma il giudice conserva autonomia valutativa purché espliciti le ragioni delle eventuali divergenze.
- La Cassazione non è luogo per una nuova valutazione del merito o della credibilità delle prove: le doglianze che si traducono in una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili salvo errori di diritto o vizi specifici di motivazione.
- I motivi di cassazione che introducono per la prima volta accuse di travisamento della prova, quando vi sia stata una doppia conforme, sono frequentemente inammissibili: tali questioni devono essere sollevate in sede di appello.
- La rinuncia alla prescrizione in sede di appello esclude la possibilità di far valere successivamente l'estinzione del reato per prescrizione in Cassazione.
- Nelle impugnazioni è essenziale che il ricorrente si confronti puntualmente con la motivazione del giudice di merito; riproporre solo un diverso apprezzamento dei fatti senza indicare specifici errori di diritto o di motivazione è inefficace.
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