Cassazione Civile, Ordinanza n. 23309/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione di contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata per l'attività professionale svolta nell'anno 2010 da un professionista iscritto d'ufficio. Il giudice di primo grado aveva dichiarato prescritta la pretesa contributiva; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il termine di prescrizione decorresse dalla scadenza ordinaria del pagamento dei contributi e che la richiesta dell'ente, formulata con nota del 22 giugno 2016 e ricevuta il 1° luglio 2016, fosse tardiva. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del d.P.C.M. 12 giugno 2011, sostenendo che il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2011, previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore, doveva incidere sul dies a quo della prescrizione, rendendo tempestiva la pretesa contributiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando propri precedenti analoghi, e ha affermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento effettivamente applicabile, comprensivo del differimento previsto dal d.P.C.M. 12 giugno 2011. Poiché il termine era prorogato al 6 luglio 2011, la richiesta formulata nel 2016 non poteva essere considerata prescritta sulla base della sola scadenza ordinaria del 16 giugno 2011. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità per difetto di esposizione sommaria dei fatti è stata disattesa perché i fatti salienti risultavano esposti in modo sufficiente a consentire la comprensione della controversia.
art. 380-bis c.p.c.
È stato richiamato il procedimento camerale con proposta e decreto di fissazione dell'adunanza.
art. 2935 c.c.
È stato invocato dall'ente ricorrente per sostenere che la decorrenza della prescrizione dipende dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla scadenza del termine di pagamento effettivamente applicabile.
art. 2941 c.c.
È stato richiamato nel motivo di ricorso, ma la decisione si fonda soprattutto sulla corretta individuazione del dies a quo della prescrizione.
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
Individua il regime della Gestione separata e il relativo obbligo contributivo per l'attività professionale svolta.
art. 18 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
"i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"
La norma collega il termine di versamento dei contributi previdenziali ai termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
art. 17 d.P.R. n. 435 del 2001
È richiamato tra le norme che disciplinano i termini dei versamenti collegati alla dichiarazione dei redditi.
d.P.C.M. 12 giugno 2011
"entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione"
Ha differito al 6 luglio 2011 il termine di versamento per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; tale differimento rileva ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva.
art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Conferma che i contributi previdenziali seguono i medesimi termini dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi.
art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155
"dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"
La prescrizione dei contributi obbligatori decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere effettivamente versati.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È stato richiamato per rinviare alla motivazione dei precedenti conformi.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre non dalla mera produzione del reddito o dalla dichiarazione fiscale, ma dalla scadenza del termine effettivo previsto per il pagamento del contributo.
- Quando una norma o un provvedimento proroga il termine di versamento dei tributi cui la contribuzione è parametrata, tale proroga incide anche sul dies a quo della prescrizione contributiva.
- Ai fini della prescrizione, rileva il termine di pagamento applicabile in concreto al gruppo di soggetti interessati dalla proroga, non essendo necessario che il contribuente sia stato assoggettato in concreto a un particolare regime fiscale se la disciplina agevolativa si riferisce a tutti gli esercenti l'attività economica considerata.
- Il giudice può e deve individuare d'ufficio la corretta decorrenza del termine di prescrizione in base alla disciplina applicabile, senza essere vincolato alle sole allegazioni delle parti.
- L'eccezione di inammissibilità per carenza dell'esposizione sommaria dei fatti è infondata quando il ricorso consente comunque una chiara e completa ricostruzione della vicenda processuale.
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