Cassazione Penale, Ordinanza n. 01469/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Nel ricorso sono stati dedotti vizi di motivazione e violazione di legge quanto alla portata dimostrativa degli elementi a carico, sostenendo in sostanza che non vi fossero adeguati riscontri per ritenere la finalità di spaccio. La Corte di appello, però, aveva già esaminato e superato la questione valorizzando plurimi indici fattuali, tra cui la suddivisione in dosi della sostanza portata al seguito e il materiale per il confezionamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero riproduttive di questioni già prospettate in appello e motivatamente respinte dal giudice di secondo grado, incidendo su valutazioni di merito adeguatamente e logicamente argomentate e formulate in modo generico. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
È stata applicata la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Richiamata per il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti, specie quando le censure attengono a valutazioni di merito o sono genericamente formulate.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza specifiche critiche, questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
- Le valutazioni probatorie sorrette da motivazione logica e adeguata non sono sindacabili in cassazione se il ricorso mira solo a una diversa lettura del compendio indiziario.
- La mera deduzione formale di vizio di motivazione o violazione di legge non è sufficiente quando la censura, in concreto, si traduce in una contestazione generica degli apprezzamenti di fatto compiuti nei gradi di merito.
- Nel reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, la finalità illecita può essere desunta da plurimi indici fattuali, come il confezionamento in dosi e la disponibilità di materiale per il packaging.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01257/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01258/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01259/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01260/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01261/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01262/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →