Cassazione Penale, Sentenza n. 5201/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, costituitosi parte civile come persona offesa dal reato di estorsione, ha proposto ricorso ex art. 625-bis c.p.p. per correggere un presunto errore materiale nella sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi di Pietro Liga e Antonino Zarcone ma non li aveva condannati alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte civile Spera. Chiedeva dunque che la sentenza fosse rettificata condannando Lig a e Zarcone alla rifusione delle spese legali in favore della parte civile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Supremo Collegio ha rilevato preliminarmente che Spera era effettivamente costituito parte civile. Tuttavia, quanto alla richiesta di rettifica: per Zarcone la decisione sulle spese derivava da una valutazione di merito (compensazione per associazioni/enti territoriali in funzione della collaborazione), con possibile diversa ratio rispetto a Spera, ragion per cui la questione richiede valutazione e non è sindacabile con il rimedio ex art. 625-bis; per Liga il ricorso era stato accolto parzialmente (sull'aggravante ex art. 416-bis c.p.) e quindi la decisione sulla rifusione delle spese resta demandata alla Corte d'appello nel nuovo giudizio. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Rimedio straordinario per la correzione di errori materiali o omissioni formali nelle decisioni; non è utilizzabile per sindacare valutazioni di merito o scelte discrezionali del giudice riguardanti la ripartizione delle spese.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; qui applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.
art. 416-bis c.p.
Aggravante di associazione di tipo mafioso; la Corte d'appello aveva visto rinnovata la valutazione su tale aggravante per uno degli imputati, con conseguente rinvio e impatto sulla decisione sulle spese per quel soggetto.
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è appropriato solo per correggere errori materiali o omissioni formali nella motivazione/dispositivo della sentenza, non per rimettere in discussione valutazioni di merito o scelte discrezionali del giudice.
- Se la decisione sulle spese dipende da valutazioni di merito (es. riconoscimento di collaborazione, natura delle parti civili, valutazioni probatorie), la questione non è sanabile con un ricorso per errore materiale e va sottoposta al giudice di merito competente.
- Quando un ricorso è accolto solo parzialmente (es. su una specifica aggravante) e comporta rinvio per nuovo giudizio su quel punto, ogni decisione residua sulle spese dovrà essere determinata nel nuovo giudizio di merito.
- Prima di proporre rimedi straordinari è fondamentale verificare formalmente lo status di parte civile nel dispositivo della sentenza; la riconoscibilità della costituzione incide sulla possibilità di ottenere ristoro per le spese.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), pertanto va valutato il rischio di agire con strumenti procedurali non idonei.
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