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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39781/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione articolata in più censure: 1) vizio di motivazione per carenza di argomentazione critica rispetto ai motivi di impugnazione; 2) travisamento dei fatti perché la motivazione attribuirebbe al Pubblico Ministero un comportamento diverso da quello reale rispetto alla richiesta predibattimentale di non doversi procedere per remissione di querela; 3) mancata considerazione dell'effetto della richiesta predibattimentale del PM sulla valutazione della ricorrenza dell'aggravante contestata; 4) violazione degli artt. 529, comma 2, e 527, comma 3, c.p.p.; 5) violazione dell'art. 162-ter c.p. (estinzione del reato per riparazione del danno già intervenuta al momento dell'apertura del dibattimento); 6) mancanza di motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato non inammissibile il ricorso quanto alla censura relativa alla sussistenza dell'aggravante, rilevando che i motivi proposti in appello non erano manifestamente infondati e che la Corte d'appello non aveva adeguatamente motivato sul punto. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato, commesso il 5 dicembre 2013, è estinto per prescrizione in data 5 giugno 2021. Pertanto la Corte non ha deciso nel merito sulle altre questioni sostanziali sollevate, avendo disposto l'annullamento per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 7 c.p.

    La questione verteva sulla ricorrenza dell'aggravante richiamata; la Corte ha ritenuto che l'appellante avesse posto censure specifiche e non manifestamente infondate in ordine alla valutazione dell'aggravante e che la Corte d'appello non avesse dato adeguata motivazione in proposito.

  • art. 640 c.p.

    Norma sostanziale che definisce il reato per cui l'imputato era stato condannato (truffa); la Cassazione non è entrata nel merito della condanna perché ha annullato per prescrizione.

  • art. 529, comma 2 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso come presunta violazione procedurale, ma la Corte di Cassazione, annullando per prescrizione, non ha risolto direttamente il merito della doglianza; resta che le doglianze processuali devono essere adeguatamente affrontate nella motivazione di merito.

  • art. 527, comma 3 c.p.p.

    Altra norma processuale richiamata dal ricorrente; la Corte non ha deciso la questione sostanziale avendo annullato per estinzione del reato, ma ha ritenuto rilevanti le censure sulla motivazione dell'appello.

  • art. 162-ter c.p.

    Ove applicabile, la norma determina l'estinzione del reato per riparazione del danno intervenuta prima del dibattimento. Il ricorrente sosteneva che la riparazione fosse già avvenuta all'apertura del dibattimento e che ciò avrebbe dovuto determinare l'estinzione; la Cassazione non si è pronunciata sul merito di questa doglianza in quanto ha annullato per prescrizione intervenuta successivamente.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato dalla Corte per motivare la sintesi dei motivi nel ricorso; la sentenza indica che i motivi sono stati esposti nei limiti necessari ai sensi di tale norma.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato si perfeziona dopo le decisioni di merito ma prima della definizione in Cassazione, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato, evitando il riesame del merito.
  • Le censure specifiche e documentate sulla ricorrenza di aggravanti non possono essere liquidate come manifestamente infondate se la motivazione di merito non affronta direttamente i punti sollevati: la carenza di argomentazione sui profili contestati può rendere ammissibile il riesame in Cassazione.
  • Le richieste predibattimentali del Pubblico Ministero (per es. istanze di non doversi procedere per remissione di querela) possono influire sulla valutazione delle circostanze aggravanti e devono essere esplicitamente considerate e motivate dai giudici di merito se poste a fondamento di una diversa ricostruzione della fattispecie.
  • Quando la difesa deduce l'estinzione del reato per riparazione del danno ai sensi dell'art. 162-ter c.p., tale eccezione va tempestivamente sollevata e adeguatamente valutata in sede di merito; tuttavia, l'eventuale estinzione sopravvenuta per prescrizione può rendere superfluo l'accertamento su altre cause di estinzione.
  • I giudici di merito devono fornire una motivazione chiara e specifica sia in ordine alla sussistenza di aggravanti che all'eventuale concessione delle circostanze attenuanti generiche; l'omissione di un'analisi puntuale può determinare l'ammissione del relativo motivo in Cassazione.

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