Cassazione Civile, Ordinanza n. 10567/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una lavoratrice del pubblico impiego privatizzato aveva ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del ministero al risarcimento dei danni per l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato. Sulle somme pagate in esecuzione di quella decisione era stata operata la trattenuta IRPEF; la interessata aveva quindi chiesto il rimborso dell'imposta, sostenendo che si trattasse di un risarcimento non imponibile. La CTP aveva respinto, mentre la CTR aveva accolto l'appello, ritenendo che il ristoro avesse natura di danno emergente e non di sostituzione del reddito, essendo la misura delle mensilità solo un parametro di quantificazione. L'Agenzia delle Entrate e il MIUR hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 6 d.P.R. 917/1986: secondo i ricorrenti, le somme derivavano dalla perdita del lavoro e della retribuzione, erano riconducibili al lucro cessante e, in quanto sostitutive del reddito, dovevano essere assoggettate a tassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato un precedente specifico in materia e il principio già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui gli importi corrisposti al lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, per la mancata conversione del rapporto a termine illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, non sostituiscono o integrano il reddito da lavoro ma hanno natura risarcitoria, quale ristoro della perdita di una chance di occupazione alternativa migliore. Perciò non sono soggetti a IRPEF ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.P.R. 917/1986. Nessuna statuizione sulle spese, perché la contribuente non ha svolto difese in cassazione; nessuna applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la natura pubblica delle ricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
norma processuale invocata per censurare in cassazione l'erronea applicazione della disciplina fiscale sostanziale da parte del giudice di merito.
art. 6, d.P.R. n. 917 del 1987
la Corte lo richiama nel testo del motivo di ricorso, ma il principio applicato è quello dell'art. 6 del TUIR: sono tassabili le somme che sostituiscono redditi, mentre non lo sono le vere attribuzioni risarcitorie non reddituali.
art. 6, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
le somme percepite a titolo di risarcimento per perdita di chance occupazionale nel pubblico impiego privatizzato non rientrano tra i redditi imponibili perché non hanno funzione sostitutiva o integrativa del reddito.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
prevede il risarcimento dovuto in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato; gli importi corrisposti in base a tale norma sono qualificati come danno emergente da perdita di chance.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che non si applica il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, ammesse alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Le somme corrisposte al lavoratore del pubblico impiego privatizzato per l'illegittima reiterazione di contratti a termine, liquidate ex art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, non sono automaticamente imponibili: occorre verificare se abbiano funzione sostitutiva del reddito oppure natura meramente risarcitoria.
- Quando il risarcimento ristora la perdita della chance di una migliore occupazione alternativa e non la mancata percezione di redditi da lavoro, esso va qualificato come danno emergente e non come lucro cessante tassabile.
- In sede di legittimità, la decisione di merito che si conformi al principio già affermato dalla giurisprudenza consolidata sul regime fiscale di tali somme non è censurabile per violazione dell'art. 6 TUIR.
- Nel pubblico impiego privatizzato, la misura del risarcimento parametrata a più mensilità di retribuzione può costituire solo criterio di liquidazione del danno, senza trasformare l'attribuzione in reddito imponibile.
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