Cassazione Penale, Sentenza n. 45073/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari con divieto assoluto di comunicazione esterna per ipotesi di corruzione (artt. 318 e 321 c.p.). L'imputazione si fondava sull'organizzazione di pranzi a cui partecipavano funzionari regionali presunti destinatari di favoritismi, con mediazione del geometra Euro Lucidi e con scambio di piccoli carichi di legname dalle imprese riconducibili a Cesaroni. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, insufficiente e contraddittoria motivazione, carenza di gravità indiziaria, erronea applicazione delle norme penali e processuali, mancata considerazione delle circostanze attenuanti e della sproporzione della misura cautelare rispetto al fatto contestato, nonché assenza di concreto pericolo di reiterazione o inquinamento delle prove
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alle ragioni esposte: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e revocato la misura cautelare. Secondo la Corte non emergono, allo stato, dati oggettivi sufficienti a sostenere la gravità indiziaria necessaria per la custodia cautelare in caso di corruzione per l'esercizio della funzione. In particolare è stato sottolineato che, dopo la riforma, quando non è chiaro un impegno permanente del pubblico ufficiale, la proporzione tra il prezzo effettivamente corrisposto e i favori sperati diventa un indice cruciale; qui le elargizioni erano di modesta entità e compatibili con rapporti di lunga data e di amicizia, e non vi erano elementi probatori adeguati dell'esistenza di un stabile asservimento o di un'efficace ingerenza di Lucidi nelle decisioni dei funzionari competenti. Per tali ragioni è venuta meno la base cautelare e sono stati assorbiti gli altri motivi relativi alle esigenze cautelari e sanzionatorie
Norme richiamate
art. 318 cod. pen.
La Corte richiama la necessità di particolare cautela nella valutazione della gravità indiziaria per la corruzione per l'esercizio della funzione: in mancanza di impegni permanenti del pubblico ufficiale, la proporzione tra prezzo e favori sperati costituisce indice chiave per valutare il rischio di lesione dell'imparzialità e buon andamento della PA
art. 321 cod. pen.
Riferimento al reato di induzione o concorso nella corruzione; utilizzato nel quadro complessivo delle accuse ma senza che emergessero elementi probatori sufficienti a sostenere la misura
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare la presunta mancanza di autonoma valutazione degli indizi: la Corte osserva che la tecnica del 'copia e incolla' non è in sé illegittima se accompagnata da adeguata analisi del contenuto
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione agli obblighi di motivazione del provvedimento; la Corte esamina la sussistenza della motivazione necessaria per la misura cautelare e la ritiene insufficiente quanto alla gravità indiziaria
artt. 272 e 273 cod. proc. pen.
Riferiti in rapporto alle intercettazioni e alla prova: la Corte valuta la portata delle conversazioni intercettate e ne conclude che non emergono elementi oggettivi decisivi a sostenere la figura corruttiva in modo grave
art. 275 cod. proc. pen.
Norme sulla proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari: la Corte, annullando per insufficiente gravità indiziaria, afferma il principio di proporzionalità tra misura e rischio concreto (reiterazione/inquinamento/probabilità di fuga)
art. 323-bis cod. pen.
Richiamata tra le attenuanti generiche; la Corte osserva che il Tribunale aveva negato tale attenuante per la presunta durata dell'azione corruttiva e danno d'immagine, ma la valutazione globale delle circostanze merita attenzione nell'accertamento sanzionatorio
art. 62, n. 4, cod. pen.
Circostanza attenuante (lieve entità del danno): il ricorrente lamentava omissione di valutazione; la Corte segnala che questioni sulle attenuanti devono essere valutate con chiarezza, in particolare sul rilievo del danno patrimoniale limitato
art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.
Criteri per l'applicazione della custodia cautelare (pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione): la Corte richiama che tali pericoli devono emergere da elementi concreti e attuali, non da presunzioni o dall'esercizio del diritto di difesa
art. 23, comma 8, Dl. n. 137/2020 conv. L. 176/2020 e art. 16, comma 1, Dl. n. 228/2021 conv. L. 15/2022
Richiamate per indicare che il procedimento è stato trattato in forma cartolare in ordine alle modalità di trattazione del ricorso
Massime di principio
- Nei casi di corruzione per l'esercizio della funzione, quando non emerge un chiaro sinallagma (impegno permanente o atto specifico in cambio dell'utilità), il giudice deve porre particolare attenzione alla proporzione tra il valore delle utilità concesse e i favori sperati: regalie modeste e rapporti di lunga data possono non costituire gravità indiziaria sufficiente
- L'esistenza di un mediatore o di contatti amicali non significa automaticamente che il mediatore avesse potere effettivo di influenzare decisioni: occorrono elementi oggettivi che dimostrino l'ingerenza o il controllo sui soggetti decisori
- Per disporre misure cautelari è necessario dimostrare, con elementi concreti e attuali, il pericolo di reiterazione del reato o l'inquinamento delle prove; deduzioni generiche o il solo esercizio del diritto di difesa non sono sufficienti
- Le circostanze attenuanti (es. lieve entità del danno) e la proporzionalità della misura cautelare devono essere valutate esplicitamente e con motivazione specifica; la mancata adeguata valutazione può rendere insostenibile la misura
- L'uso della tecnica del 'copia e incolla' nella redazione di provvedimenti è ammissibile se non esime il giudice dall'effettuare una compiuta e autonoma analisi critica degli elementi di fatto e di diritto
- Quando la posizione del pubblico ufficiale intermediario è incerta (es. semplice dipendente senza poteri decisionali), lo sforzo probatorio deve focalizzarsi sulla concreta influenza esercitata su chi decide, non solo sui rapporti personali
- In fase cautelare, la carenza di indizi oggettivi e proporzionati richiede la revoca o la non conferma della misura: la gravità indiziaria è requisito essenziale e non meramente formale
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