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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37248/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che aveva confermato il sequestro preventivo (a fini di confisca diretto o per equivalente e a fini impeditivi) relativo a crediti d'imposta derivanti da presunte false attestazioni connesse al c.d. "sismabonus acquisti" (art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63/2013) e a indebite compensazioni (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000), nonché la sussistenza del fumus per i reati di indebita percezione di erogazioni/agevolazioni (art. 316-ter cod. pen.) e di truffa/frode fiscale (art. 640-bis cod. pen. riqualificato). Le censure principali riguardavano: incompetenza territoriale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere; la non applicabilità del "sismabonus acquisti" a interventi relativi a fabbricati demoliti da tempo; il momento di maturazione e la cedibilità del credito prima dell'ultimazione dei lavori; inesistenza del dolo o dell'elemento soggettivo; carenza del periculum in mora e mancata prova di incapienza patrimoniale; e mancanza di nesso di pertinenzialità fra i crediti sequestrati e le condotte delittuose.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Salvatore Capacchione e di Eduardo Morra (in proprio) per mancanza di un interesse concreto e attuale, avendo essi riguardo a misure non eseguite nei loro confronti. Gli altri ricorsi (Degni, Morra in qualità di legale rappresentante, Rosa Martusciello, Olga Martusciello, Lapo Gualtieri) sono stati rigettati nel merito: la Corte ha ritenuto corretta la competenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ha confermato l'esistenza del fumus per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. (anche con riferimento a false attestazioni/omissioni sulle condizioni necessarie per fruire dei crediti d'imposta) e l'applicabilità delle misure cautelari sui crediti d'imposta (anche a terzi cessionari e per finalità impeditive). Ha altresì escluso che i profili dedotti dagli appellanti (es.: demolizioni antecedenti l'istituto agevolativo, possibilità di cedere i crediti prima dell'ultimazione dei lavori, incertezza normativa) fossero tali da escludere il fumus o le esigenze cautelari. Per i ricorrenti inammissibili è stata disposta condanna alle spese e versamento, a titolo di cassa delle ammende, di euro 3.000 ciascuno. In sintesi: ricorsi di alcuni appellanti inammissibili; tutti gli altri respinti; deciso favore della resistente (Tribunale/Procura).

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    La norma è stata applicata estensivamente ai casi di conseguimento indebito di crediti d'imposta mediante presentazione/uso di dichiarazioni, asseverazioni o viste di conformità false o incomplete: anche omissioni/informazioni mancanti rilevanti (es. assenza di lavori o documentazione probatoria) possono integrare il reato se causano l'indebito ottenimento del vantaggio comunitario/Erario.

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    Norma sul reato di indebita compensazione usata per valutare le condotte di utilizzo in compensazione di crediti fiscali ritenuti inesistenti; la competenza e il luogo di accertamento rilevano ai fini territoriali secondo i criteri previsti dal d.lgs. 74/2000.

  • art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63/2013 ("sismabonus acquisti")

    Il Tribunale/Corte hanno ritenuto che la disposizione disciplina interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati alla riduzione del rischio sismico; per fruire del credito sono richieste specifiche attestazioni/asseverazioni e la documentazione prevista da norme collegate (art.119/121 d.l. 34/2020); la norma non esclude automaticamente le ricostruzioni relative a immobili demoliti antecedentemente, ma l'accesso al beneficio richiede il rispetto delle condizioni procedurali e probatorie.

  • artt. 119 e 121 d.l. n. 34/2020

    Dettano le regole procedurali per opzione, sconto in fattura e cessione del credito (visto di conformità, asseverazioni, stati di avanzamento, limiti percentuali). La Corte ha valorizzato tali obblighi procedurali come informazioni dovute la cui falsità o omissione può integrare il reato.

  • art. 121 d.l. n. 34/2020 (visto di conformità / cessione/sconto)

    Ribadito che l'opzione per cessione o sconto è regolata (anche per il "sismabonus acquisti") e che la documentazione prodotta (visto/asseverazioni) è elemento essenziale verificabile; il mancato riscontro dell'effettiva esecuzione lavori negli stati di avanzamento può essere decisivo.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento procedurale sulla confisca per equivalente: il sequestro è stato diretto prioritariamente sulle somme/beni della società responsabile; la confisca per equivalente nei confronti degli indagati è residua e solo eventuale.

  • artt. 321 e 324 cod. proc. pen.

    Norme sulle misure cautelari reali e sul sequestro preventivo (impeditivo e finalizzato alla confisca): la Corte ha ritenuto applicabile il sequestro impeditivo sui crediti d'imposta pertinenti al reato e la confisca diretta/sussidiaria in presenza di incapienza del debitore principale.

  • artt. 8, 16 e 18 cod. proc. pen.

    Richiamati ai fini della determinazione della competenza per territorio: la competenza si determina valutando i reati connessi e il reato più grave o, in caso di parità, il primo reato commesso; per i reati tributari rileva il luogo di accertamento (art.18 d.lgs.74/2000) ove applicabile.

  • art. 15 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sulla non punibilità per errori derivanti da obiettive condizioni di incertezza nelle norme tributarie: la Corte ha ricordato che l'applicabilità è strettamente circoscritta ai reati previsti dal d.lgs. 74/2000 e richiede che l'errore sia inevitabile e fondato su comportamenti positivi degli organi amministrativi o su orientamenti pacifici; i ricorrenti non hanno dimostrato tale situazione.

  • d.P.R. n. 380/2001 (artt. richiamati)

    Riferimenti urbanistici/edilizi (concetti di ristrutturazione, ricostruzione, preesistente consistenza) utilizzati dalle parti: la Corte osserva che la disciplina tributaria è autonoma e i riferimenti edilizi non sopprimono gli obblighi specifici previsti per i crediti d'imposta.

Massime di principio

  • Per impugnare un decreto di sequestro preventivo l'indagato non proprietario del bene ha bisogno di un interesse concreto e attuale: se il sequestro non è stato eseguito o non incide patrimonialmente sul ricorrente, il ricorso è inammissibile.
  • La competenza territoriale nelle indagini con più reati connessi si determina valutando il reato più grave (o, in caso di pari gravità, il primo reato commesso): per reati tributari rileva il luogo di accertamento indicato dalla normativa fiscale quando non è possibile individuare il luogo di consumazione.
  • I crediti d'imposta derivanti da "superbonus"/"sismabonus" sono soggetti a rigorosi obblighi di documentazione (visto di conformità, asseverazioni, attestazioni e stati di avanzamento); false dichiarazioni o omissioni di informazioni dovute in tale procedura possono integrare reati penali (art. 316-ter) e giustificare misure cautelari reali.
  • La possibilità di cedere crediti d'imposta prima dell'effettiva ultimazione dei lavori dipende dal rispetto delle procedure e delle condizioni normative: l'esercizio dell'opzione (sconto/cessione) senza le attestazioni richieste può essere irregolare e penalmente rilevante.
  • Il sequestro preventivo impeditivo può essere disposto anche su beni/crediti di terzi (anche terzi cessionari in buona fede) se la loro libera disponibilità può aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.
  • L'eccezione di incertezza normativa (art.15 d.lgs. 74/2000) può escludere il dolo solo se l'errore è oggettivamente inevitabile e fondato su comportamenti ufficiali o su un orientamento giurisprudenziale/ amministrativo chiaro; l'affermazione generica di complessità normativa non basta.
  • La confisca per equivalente si applica in via sussidiaria qualora il profitto del reato non sia reperibile nei beni della società: in fase esecutiva si verifica la capienza e si procede prioritariamente sulle disponibilità della società responsabile.
  • Nelle impugnazioni cautelari la Corte di legittimità controlla principalmente la correttezza formale e la ragionevolezza della motivazione: vizi di mera argomentazione o deduzioni generiche della difesa, se non specificati con elementi concreti, difficilmente otterranno accoglimento.

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