Regolamento (UE) 2020/1007
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1007 della Commissione del 9 luglio 2020 che sospende la presentazione delle domande di aiuto all’ammasso privato di carni ovine e caprine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/595
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sospende per una settimana la possibilità di presentare domande per l’aiuto all’ammasso privato di carni ovine e caprine introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/595. La misura è adottata dalla Commissione alla luce della situazione di mercato e per evitare un eccesso di domande mentre è in preparazione un atto di chiusura del regime. Il regolamento prevede inoltre il rigetto di talune domande presentate prima del periodo di sospensione, se la loro accettazione è intervenuta durante tale periodo.
Sospensione temporanea della presentazione delle domande di aiuto all’ammasso privato per carni ovine e caprine prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/595.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di stipula di contratti per l’aiuto all’ammasso privato di carni ovine e caprine presentate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/595. Opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. La sospensione riguarda il periodo dal 10 luglio 2020 al 16 luglio 2020; restano escluse dall’accettazione le domande presentate in tale periodo, e sono respinte le domande presentate dopo l’8 luglio 2020 la cui accettazione sia stata decisa durante il periodo di sospensione.
Sospensione delle domande di aiuto all’ammasso privato di carni ovine e caprine
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1007 della Commissione interviene in via urgente sul regime di aiuto all’ammasso privato di carni ovine e caprine istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/595. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 sulle modalità di applicazione dell’intervento pubblico e dell’ammasso privato, osserva che l’andamento del mercato e il ricorso al regime rendono opportuno porre fine alla concessione dell’aiuto e fissare un termine ultimo per le domande.
Finalità della misura
Dai considerando emerge che la Commissione intende presentare un regolamento di chiusura al comitato competente, ma il tempo necessario per tale procedura potrebbe incentivare la presentazione di un numero eccessivo di domande. Per evitare tale effetto e prevenire possibili speculazioni, viene quindi introdotta una sospensione immediata della presentazione delle domande, con efficacia dal giorno della pubblicazione.
Ambito oggettivo e soggettivo
La misura riguarda esclusivamente le domande di stipula di contratti per l’aiuto all’ammasso privato di carni ovine e caprine previste dall’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/595. Non viene modificato in via generale il regime dell’ammasso privato, ma solo la possibilità di presentare nuove domande nel periodo indicato.
Regola di sospensione e conseguenze operative
L’articolo 1 dispone che:
- l’applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/595 è sospesa dal 10 luglio 2020 al 16 luglio 2020;
- nel medesimo periodo non sono accettate le domande di stipula di contratti;
- sono respinte le domande presentate dopo l’8 luglio 2020 la cui accettazione sia stata decisa nel corso del periodo di sospensione.
La disposizione ha dunque un effetto sia prospettico, impedendo la presentazione/accettazione delle domande nel periodo di sospensione, sia retrospettivo-limitato, incidendo sulle domande già presentate dopo l’8 luglio 2020 ma non ancora definitivamente accettate prima della sospensione.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, coerentemente con l’obiettivo di evitare comportamenti opportunistici. Come tipico dei regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Sospensione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/595
L’applicazione dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 è sospesa dal 10 luglio 2020 al 16 luglio 2020. Durante tale periodo non sono accettate le domande di stipula di contratti relative all’aiuto all’ammasso privato di carni ovine e caprine.
Rigetto di domande presentate prima della sospensione
Sono respinte le domande presentate dopo l’8 luglio 2020 la cui accettazione sia stata decisa nel corso del periodo di sospensione dal 10 al 16 luglio 2020.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per evitare effetti speculativi. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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